UTET GIURIDICA - WOLTERS KLUWER di BOLOGNA
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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 12/05/2017 - 23/06/2017 n. 1495
Presidente del Collegio dr. Roberto Aponte, Consigliere relatore estensore dr. Pietro Guidotti

[APP TRIB RIMINI] Registro delle Imprese – S.p.A. – Cancellazione (d’ufficio) – Estinzione – Società – Estinzione – Sopravvenuto evento estintivo di società di capitali (S.p.A.) – Domanda di nullità\ annullamento della delibera assembleare di messa in liquidazione della società – Assenza di legittimazione passiva – Carenza (difetto) di interesse ad agire – Difetto di legittimazione attiva all’esercizio dell’azione ed alla proposizione della domanda – Inammissibilità del gravame – Appello – Appello incidentale – Proposizione del gravame a fronte dell’inammissibilità dell’appello principale – Consequenziale inefficacia dell’appello incidentale tardivo – [INAMMISSIBILITÀ]

Rif. Leg.: art. 2495 cod. civ.;

L’estinzione della società, in esito alla cancellazione dal Registro delle Imprese, comporta la legittimazione passiva dei soci (degli ex soci) esclusivamente nel caso in cui siano prospettate, con l’azione e la domanda giudiziale, posizioni giuridiche soggettive di credito nei confronti della società, derivandone un’insuperabile insussistenza di legittimazione passiva quando venga posta in discussione (venga contestata), con l’azione giudiziaria, una qualificazione dello stato della società stessa anteriore alla estinzione e non incidente direttamente su rapporti creditorii o patrimoniali nei confronti di terzi.

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 12/05/2017 - 23/06/2017 n. 1495
Presidente del Collegio dr. Roberto Aponte, Consigliere relatore estensore dr. Pietro Guidotti

[APP TRIB RIMINI] Registro delle Imprese – S.p.A. – Cancellazione (d’ufficio) – Estinzione – Società – Estinzione – Sopravvenuto evento estintivo di società di capitali (S.p.A.) – Domanda di nullità\ annullamento della delibera assembleare di messa in liquidazione della società – Assenza di legittimazione passiva – Carenza (difetto) di interesse ad agire – Difetto di legittimazione attiva all’esercizio dell’azione ed alla proposizione della domanda – Inammissibilità del gravame – Appello – Appello incidentale – Proposizione del gravame a fronte dell’inammissibilità dell’appello principale – Consequenziale inefficacia dell’appello incidentale tardivo – [INAMMISSIBILITÀ]

Rif. Leg.: art. 2487, 2490, 2495 cod. civ.; art. 100 cod. proc. civ.;

La sopravvenuta estinzione della società per cancellazione dal Registro delle Imprese pone nel nulla la previa (precedente) impugnazione della delibera assembleare dei soci con la quale si sia fatto luogo alla messa in liquidazione della società con nomina del liquidatore e conferimento dei relativi poteri al medesimo. Attenendo la delibera contestata ad una qualificazione dello stato della società, e quindi ad aspetto interamente “interno” e solo esternamente riflesso delle vicende societarie, e non invece riguardando direttamente posizioni creditorie o comunque afferenti interessi patrimoniali di terzi nei confronti della società rileva, in via esaustiva e prevalente — anche rispetto ad una plausibile (attendibile) carenza di legittimazione passiva dei soci (degli ex soci) — la carenza di interesse ad agire del socio in via d’impugnazione avverso la delibera societaria avanti l’autorità giurisdizionale ordinaria, e ciò anche qualora egli abbia agito anteriormente all’evento — quindi sopravvenuto — della cancellazione dal Registro delle imprese e della estinzione della società, venendone conseguentemente meno la legittimazione attiva all’azione che, rilevata dal giudice adìto comporta una pronunzia di reiezione per carenza della qualità sostanziale e processuale predetta e, insistita nella sua propria ratio definitoria e decisoria, conduce necessariamente ad una declaratoria di “inammissibilità” della domanda proposta.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 24.12.2015, n. 25974, (rv. 638288) sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 23/05/2017 - 12/06/2017 n. 1385
Presidente del Collegio dr. Diego Di Marco, Consigliere relatore estensore dr.ssa Mariapia Parisi

[APP TRIB REGGIO EMILIA] Esecuzione forzata – Opposizione agli atti esecutivi – Prospettazione dall’opponente di nullità del precetto – Rinunzia al precetto dell’opposta – Cessazione della materia del contendere – Parallelo giudizio di opposizione all’esecuzione già istaurato dall’opponente – Irrilevanza – Interesse alla pronunzia sulla regolarità formale del titolo – Sussistenza – Spese giudiziali – Cessazione della materia del contendere – Riferimento alla Soccombenza virtuale – Applicazione del principio di causalità della lite – Condanna dell’opposta (intimante) alle spese processuali in favore dell’opponente (intimata) – Legittimità – [CONFERMA]

Rif. Leg.: art. 615, 617 cod. proc. civ.;

L’opposizione all’esecuzione (a mente dell’articolo 615 del codice di procedura civile), volta all’instaurazione del giudizio di merito e all’accertamento d’insussistenza del diritto dell’intimante posto a base e fondamento dell’intrapresa procedura esecutiva, non esclude (non esautora) l’interesse dello stesso opponente alla proposizione (avanti ad altro giudice) di una coeva, parallela e distinta opposizione agli atti esecutivi, a ché sia verificata la regolarità formale del titolo e ne sia accertata e dichiarata la invalidità (ed in ispecie : la nullità del precetto in quanto sfornito di formula esecutiva), dovendosi conseguentemente respingere l’eccezione che in tal senso l’opposto sollevi e deduca verso l’opponente di carenza di interesse ad agire con l’atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi (di cui all’articolo 617 del codice di procedura civile) dichiarandone quindi l’infondatezza.

Cfr.: Cass. civ., Sez. III, Sentenza 31.01.2012, n. 1353; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 27.08.2014, n. 18350; entrambe le pronunzie sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 23/05/2017 - 12/06/2017 n. 1385
Presidente del Collegio dr. Diego Di Marco, Consigliere relatore estensore dr.ssa Mariapia Parisi

[APP TRIB REGGIO EMILIA] Esecuzione forzata – Opposizione agli atti esecutivi – Prospettazione dall’opponente di nullità del precetto – Rinunzia al precetto dell’opposta – Cessazione della materia del contendere – Parallelo giudizio di opposizione all’esecuzione già istaurato dall’opponente – Irrilevanza – Interesse alla pronunzia sulla regolarità formale del titolo – Sussistenza – Spese giudiziali – Cessazione della materia del contendere – Riferimento alla Soccombenza virtuale – Applicazione del principio di causalità della lite – Condanna dell’opposta (intimante) alle spese processuali in favore dell’opponente (intimata) – Legittimità – [CONFERMA]

Rif. Leg.: art. 615, 617, 91 cod. proc. civ.;

La rinunzia al precetto da parte dell’opposto nel contesto del procedimento di opposizione agli atti esecutivi comporta la declaratoria della cessazione della materia del contendere, ciò che implica necessariamente, ai fini del regolamento delle spese processuali, l’applicazione del principio di causalità della lite in forma di soccombenza virtuale, continuando perciò a rilevare il merito dell’opposizione proposta seppur alle dette e limitate conseguenze delle spese, e quindi dovendosi porre a carico dell’opposto gli oneri giudiziali gravati sull’opponente qualora questi risulti virtualmente vittorioso nella proposta opposizione agli atti esecutivi (in ispecie : per nullità del precetto in quanto carente di formula esecutiva).