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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Quarta Civile Sezione Specializzata in materia di Impresa - Sentenza 25/06/2018 - 28/06/2018 n. 1982
Presidente del Collegio dr. Fabio Florini, Giudice relatore ed estensore dr.ssa Daria Sbariscia

Società – Azione di responsabilità esercitata dal creditore sociale – Esercizio dell’azione nei confronti degli amministratori della società debitrice – Ammissibilità – Società debitrice in Concordato Preventivo omologato – Irrilevanza – Esercizio dell’azione nei confronti degli amministratori di società controllante la società debitrice – Ammissibilità – Prescrizione – Prescrizione in materia societaria – Termine quinquennale – Dies a quo di decorrenza del termine : – oggettiva percettibilità dell’insufficienza dell’attivo patrimoniale societario a fini di soddisfazione dei debiti – Eccezione di prescrizione – id est : decorso del termine quinquennale – Fondatezza

Rif. Leg.: art. 2394 cod. civ.;

A fronte dell’azione di responsabilità esercitata dal creditore sociale nei confronti degli amministratori della società debitrice ed inadempiente a causa della ritenuta negativa conduzione commerciale o di atti di mala gestio che ne abbiano compromesso la garanzia patrimoniale è inopponibile — in via di principio generale — la discrezionalità gestoria, ossia l’insindacabilità delle decisioni di management commerciale assunte nel concreto svolgimento, da parte degli stessi amministratori, della attività imprenditoriale.

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Quarta Civile Sezione Specializzata in materia di Impresa - Sentenza 25/06/2018 - 28/06/2018 n. 1982
Presidente del Collegio dr. Fabio Florini, Giudice relatore ed estensore dr.ssa Daria Sbariscia

Società – Azione di responsabilità esercitata dal creditore sociale – Esercizio dell’azione nei confronti degli amministratori della società debitrice – Ammissibilità – Società debitrice in Concordato Preventivo omologato – Irrilevanza – Esercizio dell’azione nei confronti degli amministratori di società controllante la società debitrice – Ammissibilità – Prescrizione – Prescrizione in materia societaria – Termine quinquennale – Dies a quo di decorrenza del termine : – oggettiva percettibilità dell’insufficienza dell’attivo patrimoniale societario a fini di soddisfazione dei debiti – Eccezione di prescrizione – id est : decorso del termine quinquennale – Fondatezza

Rif. Leg.: art. 2394, 2394 bis, 2407 cod. civ.; art. 146, 184, 240 RD 267/1942 (Lg. Fall.re);

Nonostante la società sia in Concordato Preventivo omologato, è ammissibile l’azione di responsabilità esercitata dal creditore sociale in ragione ed a causa della ritenuta negativa conduzione imprenditoriale o degli atti di mala gestio degli amministratori societari.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 14.12.2015, n. 25178, in Società, 2016, 3, 368, nonché in Fallimento, 2016, 12, 1382 ed inoltre sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Quarta Civile Sezione Specializzata in materia di Impresa - Sentenza 25/06/2018 - 28/06/2018 n. 1982
Presidente del Collegio dr. Fabio Florini, Giudice relatore ed estensore dr.ssa Daria Sbariscia

Società – Azione di responsabilità esercitata dal creditore sociale – Esercizio dell’azione nei confronti degli amministratori della società debitrice – Ammissibilità – Società debitrice in Concordato Preventivo omologato – Irrilevanza – Esercizio dell’azione nei confronti degli amministratori di società controllante la società debitrice – Ammissibilità – Prescrizione – Prescrizione in materia societaria – Termine quinquennale – Dies a quo di decorrenza del termine : – oggettiva percettibilità dell’insufficienza dell’attivo patrimoniale societario a fini di soddisfazione dei debiti – Eccezione di prescrizione – id est : decorso del termine quinquennale – Fondatezza

Rif. Leg.: art. 2394, 2394 bis cod. civ.; art. 146, 184 RD 267/1942 (Lg. Fall.re);

Posta la separatezza dei patrimoni della società da un lato (in ispecie : s.p.a.) e degli amministratori della società dall’altro, è infondata l’eccezione di inammissibilità dell’azione di responsabilità esercitata dal creditore sociale nei confronti degli amministratori societari in ragione dell’ammissione della società al concordato preventivo omologato, in quanto, sul piano strettamente positivo, non spettando la titolarità dell’azione al commissario giudiziale, non possono che mantenerne la legittimazione all’esperimento della stessa i creditori sociali, mentre, sul piano sostanziale, la posizione degli amministratori quali soggetti terzi rispetto al concordato ed il carattere addizionale del loro patrimonio rispetto a quello proprio della società ribadisce l’autonomia e l’indipendenza delle situazioni patrimoniali proprie della società e degli amministratori, dovendosi infine rilevare che la procedura concorsuale di concordato preventivo non estingue il credito bensì lo rende solo non più esigibile per una determinata porzione nei confronti della società debitrice ammessa alla procedura, non conseguendone quindi effetti, quanto ad esigibilità del credito stesso nella sua interezza, nei confronti di soggetti coobbligati a diverso titolo verso i creditori sociali. Il concordato preventivo, per quanto omologato, vale per la società che vi sia ammessa con riguardo esclusivo al patrimonio e alle obbligazioni di quest’ultima, ma non può valere per il patrimonio degli amministratori della stessa società e quale esimente rispetto alle responsabilità loro attribuite e da loro assunte in ragione della carica rivestita all’interno della compagine societaria.

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Quarta Civile Sezione Specializzata in materia di Impresa - Sentenza 25/06/2018 - 28/06/2018 n. 1982
Presidente del Collegio dr. Fabio Florini, Giudice relatore ed estensore dr.ssa Daria Sbariscia

Società – Azione di responsabilità esercitata dal creditore sociale – Esercizio dell’azione nei confronti degli amministratori della società debitrice – Ammissibilità – Società debitrice in Concordato Preventivo omologato – Irrilevanza – Esercizio dell’azione nei confronti degli amministratori di società controllante la società debitrice – Ammissibilità – Prescrizione – Prescrizione in materia societaria – Termine quinquennale – Dies a quo di decorrenza del termine : – oggettiva percettibilità dell’insufficienza dell’attivo patrimoniale societario a fini di soddisfazione dei debiti – Eccezione di prescrizione – id est : decorso del termine quinquennale – Fondatezza

Rif. Leg.: Leg. art. 2381, 2394, 2394 bis, 2497, 2740 cod. civ.; art. 146, 184 RD 267/1942 (Lg. Fall.re);

L’esercizio dell’azione di responsabilità da parte del creditore sociale nei confronti degli amministratori della società debitrice ed inadempiente al fine dell’accertamento degli atti di mala gestio che ne abbiano compromesso la garanzia patrimoniale rappresentata dall’attivo societario — potendo in tal modo imputarne la causa ed il compimento —, non osta all’esercizio — sempre da parte del creditore sociale — dell’azione di responsabilità, anche in concorso, nei confronti degli amministratori della società controllante la società debitrice ed inadempiente, qualora si ritenga sia riconducibile anche, o in particolare a quest’ultimi, lo stato di indebitamento, di passività e di incapacità a risolverlo proprio della controllata e ciò in ragione dell’inopportunità ed inavvedutezza delle scelte di management dagli stessi poste in essere o della concludenza, e ricaduta se non economicamente negativa, di atti di direzione e coordinamento volutamente peggiorativi in danno della società controllata, e ciò in attuazione di una particolare strategia imprenditoriale del gruppo societario di appartenenza di entrambe, restando pur sempre inopponibile, da parte degli amministratori, la discrezionalità gestoria, ovvero l’insindacabilità delle decisioni di management afferenti il gruppo societario e non specificamente la società controllata.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 04.12.2015, n. 24715, in Fallimento, 2016, 12, 1383; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 12.06.2014, n. 13378, in Società, 2015, 3, 324 e in Fallimento, 2015, 7, 855; Cass. civ., Sez. I, 22.04.2009, n. 9619; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 25.07.2008, n. 20476; tutti i provvedimenti citati sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Quarta Civile Sezione Specializzata in materia di Impresa - Sentenza 25/06/2018 - 28/06/2018 n. 1982
Presidente del Collegio dr. Fabio Florini, Giudice relatore ed estensore dr.ssa Daria Sbariscia

Società – Azione di responsabilità esercitata dal creditore sociale – Esercizio dell’azione nei confronti degli amministratori della società debitrice – Ammissibilità – Società debitrice in Concordato Preventivo omologato – Irrilevanza – Esercizio dell’azione nei confronti degli amministratori di società controllante la società debitrice – Ammissibilità – Prescrizione – Prescrizione in materia societaria – Termine quinquennale – Dies a quo di decorrenza del termine : – oggettiva percettibilità dell’insufficienza dell’attivo patrimoniale societario a fini di soddisfazione dei debiti – Eccezione di prescrizione – id est : decorso del termine quinquennale – Fondatezza

Rif. Leg.: art. 2381, 2394, 2394bis, 2497, 2740 cod. civ.; art. 5, 146, 184 RD 267/1942 (Lg. Fall.re);

Ai fini dell’azione di responsabilità esercitata dal creditore sociale nei confronti degli amministratori della società debitrice in ragione di atti di management inopportuni ed inidonei — e come tali prospettati quale causa del dissesto societario e del sopravvenuto indebitamento —, l’esposizione debitoria rilevante non deve coincidere con lo stato di insolvenza quale previsto e concettualmente delineato con riguardo al fallimento, bensì è sufficiente la dimostrazione dell’insufficienza dell’attivo patrimoniale societario in merito alla soddisfazione del credito vantato nei confronti della società stessa, venendo quindi in applicazione, a tal precipuo riguardo, la compromissione della garanzia patrimoniale generica quale prevista dall’articolo 2740 del codice civile in relazione a qualunque ‘normale’ rapporto corrente tra le posizioni proprie del creditore e quelle del debitore, e quindi una situazione di prevalente passività che non consenta alla società, con tutti i suoi beni presenti e attuali, di far fronte al dovuto e pronto adempimento dell’obbligazione assunta e del debito conseguente, ossia di garantire il proprio creditore.

Cfr.:Cass. civ., Sez. I, Sentenza 04.12.2015, n. 24715, in Fallimento, 2016, 12, 1383; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 12.06.2014, n. 13378, in Società, 2015, 3, 324 e in Fallimento, 2015, 7, 855; inoltre, entrambi i provvedimenti, sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Quarta Civile - Sentenza 10/07/2018 - 17/07/2018 n. 2149
Giudice Unico estensore dr.ssa Anna Maria Rossi

Concorrenza – Informazioni riservate – Acquisizione parassitaria di “informazioni riservate” – Condotta incompatibile con il canone della correttezza professionale nell’esercizio dell’attività d’impresa – Integrazione della fattispecie normativa della concorrenza sleale – Informazioni “riservate” – Informazioni connotanti un segreto qualificato – Esclusione – Compimento di attività di reverse engineering – Inottemperanza all’onere della prova – Mere competenze tecniche professionali dell’ex dipendente – Esclusione – Know how aziendale acquisito in modo scorretto e parassitario – Fondatezza – Informazioni “segrete” – Violazione di privativa industriale non titolata – Insussistenza – Effetto anticoncorrenziale – Esclusione – id est : esaurimento – Conferma della inibitoria (concessa nella fase cautelare) – Esclusione – Danni – Danno patrimoniale – Quantum debeatur – Liquidazione equitativa

Rif. Leg.: art. 2598 cod. civ.; artt.98, 99 DLgs 30/2005 (CPI - Codice della Proprietà Industriale);

La disciplina della concorrenza sleale tutela l’imprenditore avverso l’acquisizione illecita di informazioni aziendali entro un ambito maggiore (più ampio) rispetto a quello circoscritto con riguardo alle informazioni segrete dagli articoli 98 e 99 del codice della proprietà industriale, ed in tal senso si stabilisce — sul piano positivo e dogmatico — una peculiare distinzione tra informazioni “riservate” (caratterizzate da una oggettiva utilità economica e da un relativo carattere di segretezza) e informazioni “segrete” (quali diritti di privativa non titolati tipicizzati da un assoluto carattere di segretezza), dovendo quindi porsi nel primo degli ambiti indicati — con precipuo riguardo agli ex dipendenti — le informazioni aziendali e tecniche estranee alla personale acquisizione professionale — liberamente spendibile, quest'ultima, in altri (nuovi) luoghi lavorativi — rispetto alle conoscenze ed informazioni che, pur non segrete, siano attinenti a modalità produttive o procedimenti produttivi, alle relazioni commerciali e clientelari proprie dell’azienda, come tali non suscettibili di divulgazione o di utilizzazione al di fuori dell’azienda da cui provengono e alla quale pertengono, dovendo ricondursi la contraria condotta del concorrente, per tramite di un ex dipendente, alla violazione del principio di correttezza professionale nel concreto esplicarsi dell’attività di impresa, quale stabilito dall’articolo 2598 numero 3 del codice civile.

Cfr.: Trib. Torino 19.02.2011; Trib. Torino, Sez. IX, 04.03.2009, sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Quarta Civile - Sentenza 10/07/2018 - 17/07/2018 n. 2149
Giudice Unico estensore dr.ssa Anna Maria Rossi

Concorrenza – Informazioni riservate – Acquisizione parassitaria di “informazioni riservate” – Condotta incompatibile con il canone della correttezza professionale nell’esercizio dell’attività d’impresa – Integrazione della fattispecie normativa della concorrenza sleale – Informazioni “riservate” – Informazioni connotanti un segreto qualificato – Esclusione – Compimento di attività di reverse engineering – Inottemperanza all’onere della prova – Mere competenze tecniche professionali dell’ex dipendente – Esclusione – Know how aziendale acquisito in modo scorretto e parassitario – Fondatezza – Informazioni “segrete” – Violazione di privativa industriale non titolata – Insussistenza – Effetto anticoncorrenziale – Esclusione – id est : esaurimento – Conferma della inibitoria (concessa nella fase cautelare) – Esclusione – Danni – Danno patrimoniale – Quantum debeatur – Liquidazione equitativa

Rif. Leg.: art. 2598 cod. civ.; artt.98, 99 DLgs 30/2005 (CPI - Codice della Proprietà Industriale);

Sul piano strettamente fenomenologico — e così concettualmente sul piano giuridico — le informazioni “riservate aziendali non integrano una ipotesi di segreto qualificato ai sensi dell’articolo 98 del codice della proprietà industriale qualora difetti la prova della loro segretezza, “segrete” essendo (e dovendosi considerare tali) le cognizioni che nella precisa combinazione dei loro esclusivi elementi oppure nel loro diverso e imprescindibile insieme non siano generalmente note o comunque facilmente accessibili dagli esperti o operatori del settore di riferimento, sia tecnico sia specificamente imprenditoriale e produttivo, e proprio in quanto tali idonee ad assumere la qualità di “diritti di privativa industriale non titolati”.

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Quarta Civile - Sentenza 10/07/2018 - 17/07/2018 n. 2149
Giudice Unico estensore dr.ssa Anna Maria Rossi

Concorrenza – Informazioni riservate – Acquisizione parassitaria di “informazioni riservate” – Condotta incompatibile con il canone della correttezza professionale nell’esercizio dell’attività d’impresa – Integrazione della fattispecie normativa della concorrenza sleale – Informazioni “riservate” – Informazioni connotanti un segreto qualificato – Esclusione – Compimento di attività di reverse engineering – Inottemperanza all’onere della prova – Mere competenze tecniche professionali dell’ex dipendente – Esclusione – Know how aziendale acquisito in modo scorretto e parassitario – Fondatezza – Informazioni “segrete” – Violazione di privativa industriale non titolata – Insussistenza – Effetto anticoncorrenziale – Esclusione – id est : esaurimento – Conferma della inibitoria (concessa nella fase cautelare) – Esclusione – Danni – Danno patrimoniale – Quantum debeatur – Liquidazione equitativa

Rif. Leg.: art. 2598 cod. civ.; artt.98, 99 DLgs 30/2005 (CPI - Codice della Proprietà Industriale);

Le informazioni aziendali, che pur non essendo “segrete” ai sensi dell’articolo 98 del codice della proprietà industriale, possiedono un ‘relativo’ carattere di segretezza ed oggettiva utilità tali da dimostrarne l’appartenenza al patrimonio tecnico-aziendale e, per converso, l’estraneità rispetto alle competenze personali e tecnico-professionali obiettivamente in possesso del dipendente impedendone, conseguentemente, una considerazione quale naturale bagaglio di conoscenze del medesimo, sono ugualmente tutelate in punto di disciplina della concorrenza sleale, ricadendo nell’ambito della norma di cui all’articolo 2598 del codice civile, che sanzionando le condotte non conformi a correttezza professionale nell’esercizio dell’attività di impresa, esclude che possano impiegarsi in modo lecito quelle informazioni e conoscenze di cui è precluso avvalersi direttamente o indirettamente nei concreti atti concorrenziali in campo produttivo o latamente o strettamente economico e commerciale considerandole patrimonio professionale personale dell’ex dipendente di cui sia acquisito l’apporto ad altra e diversa azienda.

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Quarta Civile - Sentenza 10/07/2018 - 17/07/2018 n. 2149
Giudice Unico estensore dr.ssa Anna Maria Rossi

Concorrenza – Informazioni riservate – Acquisizione parassitaria di “informazioni riservate” – Condotta incompatibile con il canone della correttezza professionale nell’esercizio dell’attività d’impresa – Integrazione della fattispecie normativa della concorrenza sleale – Informazioni “riservate” – Informazioni connotanti un segreto qualificato – Esclusione – Compimento di attività di reverse engineering – Inottemperanza all’onere della prova – Mere competenze tecniche professionali dell’ex dipendente – Esclusione – Know how aziendale acquisito in modo scorretto e parassitario – Fondatezza – Informazioni “segrete” – Violazione di privativa industriale non titolata – Insussistenza – Effetto anticoncorrenziale – Esclusione – id est : esaurimento – Conferma della inibitoria (concessa nella fase cautelare) – Esclusione – Danni – Danno patrimoniale – Quantum debeatur – Liquidazione equitativa

Rif. Leg.: art. 2598 cod. civ.;

Costituisce atto di concorrenza sleale, in violazione del canone di correttezza professionale e lealtà — cui è tenuto l’imprenditore nell’esercizio della sua attività —, l’acquisizione di altrui dipendenti, o comunque l’ottenimento della loro collaborazione, all’esclusivo fine dell’apprensione e dell’impiego delle conoscenze tecniche (o know how aziendale) applicate nell’altrui impresa e invece assenti nel complesso aziendale del concorrente alle dipendenze (a beneficio) del quale l’ex dipendente si ponga, consistendo la scorrettezza e l’illiceità della condotta dall'imprenditore così agita nel porsi sul mercato e a fronte della clientela con l’ingiusto vantaggio derivato dall’assenza di sacrificio temporale e di investimento in progettazione e sviluppo obiettivamente necessari ed imprescindibili per pervenire al risultato di reverse engineering non altrimenti raggiunto. L’acquisizione in tal modo concepita e lo sfruttamento di informazioni riservate di conseguenza attuato dànno luogo ad atti di concorrenza parassitaria e come tali illeciti.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 20.01.2014, n. 1100, (rv. 629797), in Dir. Industriale, 2014, 6, 591; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 13.03.1989, n. 1263, in Giur. Dir. Ind., 1989, 5, nonché, entrambe le citate sentenze, sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Quarta Civile - Sentenza 10/07/2018 - 17/07/2018 n. 2149
Giudice Unico estensore dr.ssa Anna Maria Rossi

Concorrenza – Informazioni riservate – Acquisizione parassitaria di “informazioni riservate” – Condotta incompatibile con il canone della correttezza professionale nell’esercizio dell’attività d’impresa – Integrazione della fattispecie normativa della concorrenza sleale – Informazioni “riservate” – Informazioni connotanti un segreto qualificato – Esclusione – Compimento di attività di reverse engineering – Inottemperanza all’onere della prova – Mere competenze tecniche professionali dell’ex dipendente – Esclusione – Know how aziendale acquisito in modo scorretto e parassitario – Fondatezza – Informazioni “segrete” – Violazione di privativa industriale non titolata – Insussistenza – Effetto anticoncorrenziale – Esclusione – id est : esaurimento – Conferma della inibitoria (concessa nella fase cautelare) – Esclusione – Danni – Danno patrimoniale – Quantum debeatur – Liquidazione equitativa

Rif. Leg.: art. 2598, 2727, 2729 cod. civ.;

Nella circostanza dell’ottenimento illecito di informazioni aziendali riservate, la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti quanto all’assenza dell’effettivo compimento di un processo di reverse engineering (e di tutta la attività che esso comporta) è idonea ad integrare la prova della violazione del canone di correttezza professionale cui l’imprenditore è tenuto — ai sensi dell’articolo 2598 numero 3 del codice civile — nel porsi in concorrenza con l’altrui azienda ed esercizio dell’impresa.

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Quarta Civile - Sentenza 10/07/2018 - 17/07/2018 n. 2149
Giudice Unico estensore dr.ssa Anna Maria Rossi

Concorrenza – Informazioni riservate – Acquisizione parassitaria di “informazioni riservate” – Condotta incompatibile con il canone della correttezza professionale nell’esercizio dell’attività d’impresa – Integrazione della fattispecie normativa della concorrenza sleale – Informazioni “riservate” – Informazioni connotanti un segreto qualificato – Esclusione – Compimento di attività di reverse engineering – Inottemperanza all’onere della prova – Mere competenze tecniche professionali dell’ex dipendente – Esclusione – Know how aziendale acquisito in modo scorretto e parassitario – Fondatezza – Informazioni “segrete” – Violazione di privativa industriale non titolata – Insussistenza – Effetto anticoncorrenziale – Esclusione – id est : esaurimento – Conferma della inibitoria (concessa nella fase cautelare) – Esclusione – Danni – Danno patrimoniale – Quantum debeatur – Liquidazione equitativa

Rif. Leg.: art. 2598, 2727, 2729 cod. civ.;

L’allegazione del carattere personale e professionale (e non aziendale) delle conoscenze dell’ex dipendente, contraddetto — sul piano fattuale — da ingressi di quest’ultimo al di fuori dei normali orari lavorativi nell’azienda dell’ex datore di lavoro (quando ancora era alle sue dipendenze) nonché dall’invio in quella medesima circostanza di documenti informatici a soggetti esterni alla medesima compagine aziendale, costituisce un indizio grave, preciso e concordante dell’appartenenza delle informazioni acquisite al patrimonio aziendale e non al naturale bagaglio di conoscenze tecniche proprio dell’ex dipendente, ciò che insieme all’inottemperanza all’onere della prova in merito allo svolgimento di attività di reverse engineering da parte dell’imprenditore che abbia acquisito alla propria azienda l’ex dipendente, determinano l’accertamento dell’utilizzazione di informazioni riservate mediante una condotta illecita ed in ispecie di un atto di concorrenza sleale, in quanto in violazione del canone di correttezza professionale prescritto, con riguardo all’esercizio dell’attività di impresa e in punto di rapporti e relazioni correnti tra aziende concorrenti dall’articolo 2598, numero 3, del codice civile.