UTET GIURIDICA - WOLTERS KLUWER di BOLOGNA
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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 06/04/2018 - 10/04/2018 n. 985
Presidente del Collegio dr. Pietro Guidotti, Consigliere relatore estensore dr. Luciano Varotti

[RECLAMO TRIB FORLÌ] Società – Trasformazione – Trasformazione da S.n.c. a S.a.s. – Insolvenza – Fallimento delle Società – Estensione del fallimento ai soci – Fallimento di S.a.s. e del socio accomandatario – Debiti sorti al tempo della responsabilità illimitata – Fallimento del socio accomandante – Illegittimità – Dichiarazione di fallimento intervenuta decorso un anno dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della trasformazione societaria e dall’assunzione della qualità di socio accomandante – Reclamo avverso dichiarazione di fallimento – Reclamo del socio accomandante avverso la dichiarazione del proprio fallimento – Fondatezza – Revoca – [ACCOGLIMENTO]

Rif. Leg.: art. 2291, 2313 cod. civ.; Rif. Leg. art.10, 18, 147 RD 267/1942 (Lg. Fall.re);

Decorso un anno dalla trasformazione della società in nome collettivo in società in accomandita semplice e intervenuta la dichiarazione di fallimento della nuova compagine societaria non può essere legittimamente dichiarato il fallimento del socio accomandante in ragione di debiti determinanti l’insolvenza sorti anteriormente alla trasformazione societaria nonché nella vigenza della solidale e illimitata responsabilità del socio stesso per le obbligazioni sociali, quale propria della società in nome collettivo. Ne consegue che in quanto le circostanze della trasformazione societaria e dell’acquisizione nel nuovo contesto societario del ruolo e della qualità soggettiva di socio accomandante siano opponibili ai terzi in ragione della loro iscrizione nel Registro delle Imprese, decorso l’anno dalla trasformazione della s.n.c. in s.a.s., è legittimo e fondato il reclamo del socio accomandante avverso la propria dichiarazione di fallimento a seguito della dichiarazione di fallimento della società in accomandita semplice per debiti anteriori e propri della società in nome collettivo, non essendo più imputabile — ‘ratione temporis’ — all’attuale socio accomandante l’insolvenza determinatasi a titolo di responsabilità illimitata e solidale, e dovendo l’organo giurisdizionale adìto in sede di reclamo revocarne il fallimento che ne sia stato dichiarato in primo grado.

Cfr.: per un primo orientamento del giudice della legittimità in materia vedasi, ex plurimis, Cass. civ., Sez. I, Sentenza 22.05.1990, n. 4626, in Fallimento, 1991, 125; per un secondo orientamento più restrittivo rispetto al precedente, ex plurimis, Cass. civ., Sez. I, Sentenza 17.10.1986, n. 6097, in Fallimento 1987, 322, nonché entrambi i provvedimenti sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica; inoltre v. Cass. civ., 11.05.1981, n. 3095, in Giur. Comm., 1982, II, 463;

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 16/02/2018 - 12/03/2018 n. 10
Presidente del Collegio dr. Roberto Aponte, Consigliere relatore estensore dr. Luciano Varotti

[RECLAMO TRIB MODENA] Concordato preventivo – S.p.A. – Rinunzia al Concordato preventivo – Decreto del Tribunale Fallimentare di inammissibilità del CP – Segnalazione (Decreto) all’ufficio del Pubblico Ministero – Ulteriore (seconda) domanda della S.p.A. di ammissione a CP – Decreto del Tribunale Fallimentare di inammissibilità della proposta concordataria – Istanza di fallimento – Istanza del PM – Accoglimento del ricorso – Legittimità – Dichiarazione di fallimento – Legittimità e fondatezza – Proposta di Concordato Preventivo (in continuità aziendale o liquidatorio) – Infondatezza – Reclamo avverso dichiarazione di fallimento – Reclamo attinente l'iter procedurale ed alla valutazione della proposta concordataria sul piano sostanziale – Infondatezza – [RIGETTO]

Rif. Leg.: art. 6, 7, 15, 18, 25, 160, 162, 172, 179, 186, 186bis RD 267/1942 (Lg. Fall.re);

La rinunzia al Concordato Preventivo non preclude la dichiarazione di inammissibilità, da parte del Tribunale Fallimentare, del Concordato Preventivo rinunciato, né osta alla trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per l’eventuale iniziativa ai fini dell’istanza di fallimento, non potendosi ritenere che la rinunzia alla domanda di ammissione al Concordato determini ( sia causa di ) una estinzione del procedimento civile, ed in ispecie della procedura concorsuale instauratasi né che la mancanza di un Concordato Preventivo pendente osti o vieti al Tribunale Fallimentare la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in ragione dello stato di insolvenza rilevato, ciò che determina la legittimità dell’iter procedurale finora considerato — e quindi la sua piena validità rispetto ai due profili osservati — nonché dell’esito cui esso eventualmente pervenga, ed in particolare la dichiarazione di fallimento che segua all’iniziativa in tal senso effettivamente assunta dal Pubblico Ministero del quale solo infondatamente può ritenersene e rilevarsene, quindi, la carenza di legittimazione in base al motivo dell’estinzione o dell’assenza di procedura come sopra esposti. L’istanza ai fini della declaratoria di fallimento risponde allo stato di insolvenza rilevato “nel corso della procedura” per Concordato Preventivo dal Tribunale Fallimentare nonché alla titolarità del potere che a tale riguardo la normativa vigente riserva al Pubblico Ministero, ragioni non compromesse né venute meno in dipendenza dell’iter procedurale osservato e caratterizzato, massimamente, dalla rinunzia dalla proposta di Concordato Preventivo.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 07.06.2017, n. 14156, in Fallimento, 2017, 12, 1303 con nota di Cataldo; Cass. civ., S.U., Sentenza 23.01.2013, n. 1521, in Fallimento, 2013, 10, 1310 e in Riv. Esec. Forzata, 2013, 2, 346; inoltre, entrambi i provvedimenti citati, sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 16/02/2018 - 12/03/2018 n. 10
Presidente del Collegio dr. Roberto Aponte, Consigliere relatore estensore dr. Luciano Varotti

[RECLAMO TRIB MODENA] Concordato preventivo – S.p.A. – Rinunzia al Concordato preventivo – Decreto del Tribunale Fallimentare di inammissibilità del CP – Segnalazione (Decreto) all’ufficio del Pubblico Ministero – Ulteriore (seconda) domanda della S.p.A. di ammissione a CP – Decreto del Tribunale Fallimentare di inammissibilità della proposta concordataria – Istanza di fallimento – Istanza del PM – Accoglimento del ricorso – Legittimità – Dichiarazione di fallimento – Legittimità e fondatezza – Proposta di Concordato Preventivo (in continuità aziendale o liquidatorio) – Infondatezza – Reclamo avverso dichiarazione di fallimento – Reclamo attinente l'iter procedurale ed alla valutazione della proposta concordataria sul piano sostanziale – Infondatezza – [RIGETTO]

Rif. Leg.: art. 6, 7, 15, 18, 25, 160, 162, 172, 179, 186, 186bis RD 267/1942 (Lg. Fall.re);

Il decreto di inammissibilità del Concordato Preventivo emesso dal Tribunale Fallimentare, che in tal modo abbia recepito la rinunzia alla proposta concordataria, cui facciano seguito, dapprima l’istanza di dichiarazione di fallimento del Pubblico Ministero — al quale il Tribunale Fallimentare abbia comunicato lo stato d’insolvenza della società rinunziante — e, successivamente, una seconda proposta di concordato preventivo ( sia esso “in continuità aziendale” sia esso solo “liquidatorio” ) cui faccia da riscontro un nuovo ed ulteriore decreto di inammissibilità del concordato e quindi la declaratoria con sentenza del fallimento in accoglimento dell’iniziativa e dell’istanza del Pubblico Ministero, rappresentano una sequenza coerente e legittima ex lege, connotata da un provvedimento, in merito alla proposta concordataria, assunto in forma di decreto non soggetto a reclamo ma cui può sempre seguire, da parte del debitore, una nuova domanda di ammissione a concordato e al contempo, qualora il Tribunale abbia pronunziato il fallimento, un potere di reclamo del debitore avverso tale provvedimento, con l’esercizio del quale potranno essere fatti valere tutti i motivi di contestazione ritenuti sussistenti in merito alla ingiusta reiezione della proposta concordataria e in quanto determinanti la dichiarazione di fallimento, dovendosi al riguardo richiamare il principio dell’effetto devolutivo pieno del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, che trova quindi piena applicazione anche in punto di negata ammissibilità del concordato preventivo in favore del ritenuto prevalente ed esiziale stato di insolvenza, ed infine ponendosi — il tema della non condivisa e opinata inammissibilità del concordato — quale legittimo oggetto del procedimento e del giudizio di reclamo anche in via esclusiva ed esaustiva del mezzo di impugnazione che vi abbia dato luogo.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 07.06.2017, n. 14156, in Fallimento, 2017, 12, 1303 con nota di Cataldo; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 28.03.2017, n. 7959, in Dir. Fall., 2017, 5, 1215 con nota di Parisi; Cass. civ., S.U., Sentenza 23.01.2013, n. 1521, in Fallimento, 2013, 10, 1310 e in Riv. Esec. Forzata, 2013, 2, 346; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 26.09.2014, n. 20388, in Fallimento, 2015, 3, 273 con nota di Pirisi; inoltre, tutti i provvedimenti citati, sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 13/04/2018 - 18/04/2018 n. 1054
Presidente del Collegio dr. Roberto Aponte, Consigliere relatore estensore dr.ssa Anna De Cristofaro

[RECLAMO TRIB BOLOGNA] Concordato Preventivo – Proposta – Carenze omissive della attestazione – Fattibilità giuridica del piano – Esclusione – Declaratoria di inammissibilità – Stato di insolvenza – Non contestazione – Reclamo avverso dichiarazione di fallimento – Argomentazione a fini di ammissibilità del concordato preventivo – Infondatezza – [RIGETTO]

Rif. Leg.: art. 5, 15, 160 RD 267/1942 (Lg. Fall.re);

La realizzazione della causa del Concordato Preventivo e la piena compatibilità del piano concordatario con norme inderogabili conchiudono, definendolo, il giudizio di fattibilità giuridica della proposta concordataria, considerazione e decisione attinenti in tali termini esclusivamente ad una valutazione di stretta legittimità e conducendo in tali limiti — estranei ad una valutazione di fattibilità economica — il giudizio ai fini della ammissibilità o inammissibilità della domanda proposta, particolarmente valendo, in tale contesto — ed in senso significativamente negativo rispetto all’alterno e possibile esito —, le carenze omissive dell’attestazione allegata e prodotta per l’istante a fini di ammissione alla procedura concorsuale e attribuibili al professionista incaricato della sua redazione.

Cfr.: Cass. civ., S.U., Sentenza 15/5/2015, n. 9935, in Fallimento, 2015, 8-9, 900, con nota di De Santis; in Dir. Fall. 2016, 1, 187 con nota di Turroni; in Foro It., 2015, 7-8, 2323; in Riv. Dir. Proc., 2015, 4-5, 1228; Cass. civ., S.U., Sentenza 23.01.2013, n. 1521, in Fallimento, 2013, 10, 1310; in Giur. It., 2013, 12, 2538 con nota di Fauceglia; in Riv. Esec. Forzata, 2013, 2, 346; in Quotidiano Giuridico, 2015; in Corriere Giur., 2013, 5, 633, con nota di Pagni; nonché, entrambi i provvedimenti, sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 04/05/2018 - 05/06/2018 n. 1527
Presidente del Collegio dr. Roberto Aponte, Consigliere relatore estensore dr.ssa Anna De Cristofaro

[APP TRIB FORLÌ] Fallimento – Effetti sui rapporti giuridici preesistenti – Contratto preliminare di compravendita immobiliare – Esecuzione anticipata – Sopravvenienza di Liquidazione Coatta Amministrativa – Comunicazione dei Commissari Liquidatori di scioglimento del contratto – Legittimità e fondatezza – Contratto “ineseguito o non compiutamente eseguito” – Destinazione dell’immobile ad abitazione principale – Inottemperanza all’onere della prova – Onere di trascrizione del contratto – Inottemperanza – Domanda di esecuzione in forma specifica – Infondatezza – [CONFERMA]

Rif. Leg.: art. 52, 72, 201 RD 267/1942 (Lg. Fall.re); art. 1350, 1351, 2645 bis, 2932 cod. civ;

Nonostante l’esecuzione anticipata del contratto preliminare di compravendita immobiliare cui le parti abbiano fatto luogo con la corresponsione del prezzo da un lato e la immissione nel possesso del bene dall’altro, la sopravvenuta messa in Liquidazione Coatta Amministrativa della società promittente venditrice determina il legittimo scioglimento del contratto da parte dei Commissari Liquidatori con inserimento della somma corrisposta dal promissario acquirente quale credito restitutorio nello stato passivo della società in procedura concorsuale, e ciò in quanto il contratto preliminare di compravendita immobiliare deve egualmente — nonostante le condotte esecutive del negozio già intraprese dalle parti — essere definito “ineseguito o non compiutamente eseguito”, qualora non vi sia stata, rispetto alla procedura concorsuale intervenuta, ottemperanza agli oneri prescritti dalla legge fallimentare e consistenti nella allegazione, produzione e prova in merito alla destinazione ad abitazione principale del bene compravenduto nonché nella trascrizione del contratto preliminare nei Registri della Conservatoria Immobiliare, derivandone l’infondatezza della domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre proposta dal promissario acquirente in esito alla condotta di scioglimento ex lege dal contratto da parte del promittente venditore, ossia i Commissari Liquidatori della procedura concorsuale.

Cfr.: inapplicabile nel caso di specie, in quanto attinente ad una permuta e non ad un contratto preliminare di compravendita, Cass. civ., S.U., Sentenza 07.07.2004, n. 12505 in Notariato, 2004, 462; in Vita Notarile, 2004, 1603; in Giur. It., 2005, 1191; in Dir. Fall., 2005, 2. 1; in Fallimento, 2005, 7, 755; in Contratti, 2005, 2, 121; in Corriere Giuridico, 2004, 9, 1141; in Gius, 2004, 4141, nonché, ed infine, sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;