GIURÆMILIA rel. 3.0.0.17Skip Navigation Links

Giurisprudenza di merito  Massimario - documenti in elenco n.  1
 

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 29/09/2017 - 06/10/2017 n. 2262
Presidente del Collegio estensore Dr. Roberto Aponte

[RECLAMO TRIB PARMA] Fallimento – Istanza di fallimento – Creditore per indennità di licenziamento – Dichiarazione di fallimento – Dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale fallimentare in prime cure – Illegittimità ed infondatezza – Stato di insolvenza – Esposizione debitoria (id est : “debiti scaduti e non pagati”) superiore al limite ex lege – Requisiti dimensionali (id est : requisiti oggettivi) di fallibilità – Insussistenza – Risultanze dei bilanci dei tre esercizi precedenti – Eccezione di inammissibilità della produzione ed allegazione – Infondatezza – Procedura prefallimentare – Contumacia del fallendo – Produzione documentale per la prima volta in sede di giudizio di reclamo – Ammissibilità – Reclamo avverso la dichiarazione di fallimento – Legittimità e fondatezza – Revoca del fallimento – (Conformità al principio dell’effetto devolutivo pieno del reclamo avverso dichiarazione di fallimento secondo l’insegnamento di Corte di Cassazione, sentenza n. 26771 del 2016)[ACCOGLIMENTO]

Rif. Leg.: art. 18 RD 267/1942 (Lg. Fall.re); art. 342, 345 cod. proc. civ.;

Il reclamo avverso dichiarazione di fallimento è mezzo d’impugnazione ad effetto devolutivo pieno, investendo l’organo del reclamo — la Corte d’Appello — di tutto quanto abbia costituito oggetto del giudizio e della decisione assunta in prime cure senza che ricorrano i limiti posti dal principio “tantum devolutum quantum appellatum”, e ciò nonostante il provvedimento impugnato abbia natura tipicamente decisoria e sia emesso all’esito di un procedimento contenzioso che si svolge in contraddittorio tra le parti, nonché suscettibile di acquisire autorità di cosa giudicata tra le parti stesse riguardo alle quali è pronunziato. Ne consegue il principio processuale per cui, in ragione del carattere di specialità che il giudizio di reclamo assume, non trovano applicazione, nel procedimento instaurato avanti la Corte di Appello avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, le regole normative ed i limiti che dalle stesse discendono in punto di necessaria specificità dei motivi (di reclamo) nonché il divieto della proposizione di domande, eccezioni e prove nuove (limiti e divieti tipici e vigenti nel giudizio di appello a forma e contenuto propriamente devolutivo, quindi — per principio generale — attinente esclusivamente alle ragioni e alle questioni denunziate dalle parti — e ciò fin dal primo grado di giudizio — con esclusione di nuove allegazioni e produzioni a fini probatori).

Cfr.: Cfr. : Cass. civ., Sez. I, Sentenza 22.12.2016, n. 26771, (rv. 642769-01), in Fallimento, 2017, 3, 64; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 24.03.2014, n. 6835, (rv. 630546), in Dir. Fall., 2015, 3-4, 359, con nota di Garcea, nonché in Fallimento, 2014, 8-9, 875, con nota di Salvato, ibidem, 2014, 11, 1173, con nota di Cavanna, ibidem, 2015, 2, 233;
seppur solo incidentalmente sul tema, si veda anche, da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, Sentenza 06.03.2017, n° 5520;
inoltre, tutti i provvedimenti citati, sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;
in senso conforme Corte d’Appello, Bologna, Sez. III civile, Sentenza 06/10-10/10/2017, n° 2325, estensore dr. Pietro Guidotti, nonché Corte d’Appello, Bologna, Sez. III Civile, Sentenza 29/09-05/10/2017, n. 2256, estensore dr.ssa Lucia Ferrigno



 
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