GIURÆMILIA rel. 3.0.0.17Skip Navigation Links

Giurisprudenza di merito  Massimario - documenti in elenco n.  4
 

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 12/05/2017 - 23/06/2017 n. 1495
Presidente del Collegio dr. Roberto Aponte, Consigliere relatore estensore dr. Pietro Guidotti

[APP TRIB RIMINI] Registro delle Imprese – S.p.A. – Cancellazione (d’ufficio) – Estinzione – Società – Estinzione – Sopravvenuto evento estintivo di società di capitali (S.p.A.) – Domanda di nullità\ annullamento della delibera assembleare di messa in liquidazione della società – Assenza di legittimazione passiva – Carenza (difetto) di interesse ad agire – Difetto di legittimazione attiva all’esercizio dell’azione ed alla proposizione della domanda – Inammissibilità del gravame – Appello – Appello incidentale – Proposizione del gravame a fronte dell’inammissibilità dell’appello principale – Consequenziale inefficacia dell’appello incidentale tardivo – [INAMMISSIBILITÀ]

Rif. Leg.: art. 2495 cod. civ.;

L’estinzione della società, in esito alla cancellazione dal Registro delle Imprese, comporta la legittimazione passiva dei soci (degli ex soci) esclusivamente nel caso in cui siano prospettate, con l’azione e la domanda giudiziale, posizioni giuridiche soggettive di credito nei confronti della società, derivandone un’insuperabile insussistenza di legittimazione passiva quando venga posta in discussione (venga contestata), con l’azione giudiziaria, una qualificazione dello stato della società stessa anteriore alla estinzione e non incidente direttamente su rapporti creditorii o patrimoniali nei confronti di terzi.


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 12/05/2017 - 23/06/2017 n. 1495
Presidente del Collegio dr. Roberto Aponte, Consigliere relatore estensore dr. Pietro Guidotti

[APP TRIB RIMINI] Registro delle Imprese – S.p.A. – Cancellazione (d’ufficio) – Estinzione – Società – Estinzione – Sopravvenuto evento estintivo di società di capitali (S.p.A.) – Domanda di nullità\ annullamento della delibera assembleare di messa in liquidazione della società – Assenza di legittimazione passiva – Carenza (difetto) di interesse ad agire – Difetto di legittimazione attiva all’esercizio dell’azione ed alla proposizione della domanda – Inammissibilità del gravame – Appello – Appello incidentale – Proposizione del gravame a fronte dell’inammissibilità dell’appello principale – Consequenziale inefficacia dell’appello incidentale tardivo – [INAMMISSIBILITÀ]

Rif. Leg.: art. 2487, 2490, 2495 cod. civ.; art. 100 cod. proc. civ.;

La sopravvenuta estinzione della società per cancellazione dal Registro delle Imprese pone nel nulla la previa (precedente) impugnazione della delibera assembleare dei soci con la quale si sia fatto luogo alla messa in liquidazione della società con nomina del liquidatore e conferimento dei relativi poteri al medesimo. Attenendo la delibera contestata ad una qualificazione dello stato della società, e quindi ad aspetto interamente “interno” e solo esternamente riflesso delle vicende societarie, e non invece riguardando direttamente posizioni creditorie o comunque afferenti interessi patrimoniali di terzi nei confronti della società rileva, in via esaustiva e prevalente — anche rispetto ad una plausibile (attendibile) carenza di legittimazione passiva dei soci (degli ex soci) — la carenza di interesse ad agire del socio in via d’impugnazione avverso la delibera societaria avanti l’autorità giurisdizionale ordinaria, e ciò anche qualora egli abbia agito anteriormente all’evento — quindi sopravvenuto — della cancellazione dal Registro delle imprese e della estinzione della società, venendone conseguentemente meno la legittimazione attiva all’azione che, rilevata dal giudice adìto comporta una pronunzia di reiezione per carenza della qualità sostanziale e processuale predetta e, insistita nella sua propria ratio definitoria e decisoria, conduce necessariamente ad una declaratoria di “inammissibilità” della domanda proposta.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 24.12.2015, n. 25974, (rv. 638288) sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 23/05/2017 - 12/06/2017 n. 1385
Presidente del Collegio dr. Diego Di Marco, Consigliere relatore estensore dr.ssa Mariapia Parisi

[APP TRIB REGGIO EMILIA] Esecuzione forzata – Opposizione agli atti esecutivi – Prospettazione dall’opponente di nullità del precetto – Rinunzia al precetto dell’opposta – Cessazione della materia del contendere – Parallelo giudizio di opposizione all’esecuzione già istaurato dall’opponente – Irrilevanza – Interesse alla pronunzia sulla regolarità formale del titolo – Sussistenza – Spese giudiziali – Cessazione della materia del contendere – Riferimento alla Soccombenza virtuale – Applicazione del principio di causalità della lite – Condanna dell’opposta (intimante) alle spese processuali in favore dell’opponente (intimata) – Legittimità – [CONFERMA]

Rif. Leg.: art. 615, 617 cod. proc. civ.;

L’opposizione all’esecuzione (a mente dell’articolo 615 del codice di procedura civile), volta all’instaurazione del giudizio di merito e all’accertamento d’insussistenza del diritto dell’intimante posto a base e fondamento dell’intrapresa procedura esecutiva, non esclude (non esautora) l’interesse dello stesso opponente alla proposizione (avanti ad altro giudice) di una coeva, parallela e distinta opposizione agli atti esecutivi, a ché sia verificata la regolarità formale del titolo e ne sia accertata e dichiarata la invalidità (ed in ispecie : la nullità del precetto in quanto sfornito di formula esecutiva), dovendosi conseguentemente respingere l’eccezione che in tal senso l’opposto sollevi e deduca verso l’opponente di carenza di interesse ad agire con l’atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi (di cui all’articolo 617 del codice di procedura civile) dichiarandone quindi l’infondatezza.

Cfr.: Cass. civ., Sez. III, Sentenza 31.01.2012, n. 1353; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 27.08.2014, n. 18350; entrambe le pronunzie sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 23/05/2017 - 12/06/2017 n. 1385
Presidente del Collegio dr. Diego Di Marco, Consigliere relatore estensore dr.ssa Mariapia Parisi

[APP TRIB REGGIO EMILIA] Esecuzione forzata – Opposizione agli atti esecutivi – Prospettazione dall’opponente di nullità del precetto – Rinunzia al precetto dell’opposta – Cessazione della materia del contendere – Parallelo giudizio di opposizione all’esecuzione già istaurato dall’opponente – Irrilevanza – Interesse alla pronunzia sulla regolarità formale del titolo – Sussistenza – Spese giudiziali – Cessazione della materia del contendere – Riferimento alla Soccombenza virtuale – Applicazione del principio di causalità della lite – Condanna dell’opposta (intimante) alle spese processuali in favore dell’opponente (intimata) – Legittimità – [CONFERMA]

Rif. Leg.: art. 615, 617, 91 cod. proc. civ.;

La rinunzia al precetto da parte dell’opposto nel contesto del procedimento di opposizione agli atti esecutivi comporta la declaratoria della cessazione della materia del contendere, ciò che implica necessariamente, ai fini del regolamento delle spese processuali, l’applicazione del principio di causalità della lite in forma di soccombenza virtuale, continuando perciò a rilevare il merito dell’opposizione proposta seppur alle dette e limitate conseguenze delle spese, e quindi dovendosi porre a carico dell’opposto gli oneri giudiziali gravati sull’opponente qualora questi risulti virtualmente vittorioso nella proposta opposizione agli atti esecutivi (in ispecie : per nullità del precetto in quanto carente di formula esecutiva).



 
RICERCA GENERALE
RICERCA PER VOCI
ENTI GIUDICANTI
Corte d'Appello di Bologna
Tribunale dei minori di Bologna
Tribunale di Bologna
Tribunale di Ferrara
Tribunale di Forlì-Cesena
Tribunale di Modena
Tribunale di Parma
Tribunale di Piacenza
Tribunale di Ravenna
Tribunale di Reggio Emilia
Tribunale di Rimini
Giudici di Pace
Famiglia minori e soggetti deboli
Abusi familiari
Alimenti
Assistenza pubblica e servizi sociali
Filiazione
Separazione dei coniugi
Matrimonio e divorzio
Famiglia di fatto
Famiglia (regime patrimoniale della)
Misure di protezione delle persone
Potestà dei Genitori
Sottrazione di minori
Tuteta e curatela
Condominio e locazione
Comunione e condominio
Case popolari ed economiche
Edilizia ed urbanistica
Locazione
Danno e responsabilita
Responsabilità civile
Danni (mat. civile)
Circolazione stradale
Professioni intellettuali: notai
Professioni intellettuali: avvocati
Professioni intellettuali: personale medico
Professioni intellettuali: commercialisti
Professioni intellettuali: inadempimento contrattuale
Malattie infettive e sociali
Attività soggette a vigilanza sanitaria
Sanità e sanitari: responsabilità civile
Diritto del lavoro
Agenzia (contratto di)
Associazioni sindacali
Lavoro rapporto
Lavoro collocamento
Lavoro e previdenza controversie
Lavoro Contratto (collettivo)
Infortuni sul lavoro
Impiego pubblico
Istruzione pubblica e privata
Trasporto pubblico e privato
Previdenza sociale
Previdenza sociale
Invalidità civile
Pensioni
Beni immateriali e concorrenza
Marchi
Invenzioni industriali
Varietà vegetali
Indicazioni geografiche tipiche e Denominazone di origine
Concorrenza e pubblicità
Ditta e insegna
Diritto d'autore
Diritto dell'informatica
Crisi di impresa
Fallimento
Concordato preventivo
Accordi di ristrutturazione dei crediti
Diritto delle societa'
Società
Cooperative
Consorzi
Registro delle imprese
Banca e finanza
Banche
Contratti bancari
Valori mobiliari
Interessi
Pegno
Ipoteca
Associazione "MERITO DI TUTTI" - P.Iva / C.F. 91253400377 - STATUTO