GIURÆMILIA rel. 3.0.0.17Skip Navigation Links

Giurisprudenza di merito  Massimario - documenti in elenco n.  7
 

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 13/06/2017 - 23/08/2017 n. 1887
Presidente del Collegio Dr. Roberto Aponte, Consigliere relatore estensore Dr.ssa Lucia Ferrigno

[APP TRIB MODENA] Società – Banca costituita in forma di Società Cooperativa – Socio di minoranza : – (i) critica all’operato della società – (ii) condotte tenute nello svolgimento dell’assemblea societaria – (iii) ingerenze nell’attività aziendale bancaria – Esclusione del socio – Delibera del Consiglio di Amministrazione di esclusione del socio di minoranza – Illegittimità della delibera – Annullamento – Reintegrazione del socio – Danno professionale o da perdita di chancesSocio illegittimamente escluso dalla compagine societaria – Pregiudizio e danno in re ipsa – Esclusione – Spese giudiziali – Regolamento delle spese: gradi precedenti – Violazione in I grado del principio di soccombenza – Fondatezza – [RIFORMA PARZIALE]


(Fattispecie attinente alle vicende societarie e giudiziali della Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop.)

Rif. Leg.: art. 2533 cod. civ.;

La legittimità della esclusione del socio dalla compagine societaria è improntata al principio di tipicità e specificità della causa di esclusione, e non invece alla indeterminatezza o indeterminabilità di quella causa.


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 13/06/2017 - 23/08/2017 n. 1887
Presidente del Collegio Dr. Roberto Aponte, Consigliere relatore estensore Dr.ssa Lucia Ferrigno

[APP TRIB MODENA] Società – Banca costituita in forma di Società Cooperativa – Socio di minoranza : – (i) critica all’operato della società – (ii) condotte tenute nello svolgimento dell’assemblea societaria – (iii) ingerenze nell’attività aziendale bancaria – Esclusione del socio – Delibera del Consiglio di Amministrazione di esclusione del socio di minoranza – Illegittimità della delibera – Annullamento – Reintegrazione del socio – Danno professionale o da perdita di chancesSocio illegittimamente escluso dalla compagine societaria – Pregiudizio e danno in re ipsa – Esclusione – Spese giudiziali – Regolamento delle spese: gradi precedenti – Violazione in I grado del principio di soccombenza – Fondatezza – [RIFORMA PARZIALE]


(Fattispecie attinente alle vicende societarie e giudiziali della Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop.)

Rif. Leg.: art. 2533 cod. civ.; art. 115 cod. proc. civ.;

Le critiche, diffusamente pubbliche, del socio di minoranza all’operato societario (e in particolare al modo di svolgimento e di conduzione dell’attività imprenditoriale da parte della società di appartenenza), critiche in merito alle quali — pur nei toni obiettivamente accesi della polemica e degli assunti espressi — sia da escludersi il carattere gratuitamente denigratorio o palesemente diffamatorio della società e dei suoi organi apicali — sia sul piano dell’immagine sia della reputazione professionale —, ed in quanto rispondano alla veridicità dei fatti sottoposti a giudizio valutativo e censorio nonché a continenza nelle concrete modalità espressive — sia con riguardo ai fatti trattati sia con riguardo alle persone coinvolte —, sono manifestazioni che vanno intese in termini di liceità e pienamente ascrivibili alla guarentigia costituzionale — valida quale esimente — della libertà di cronaca, di critica e di opinione di cui obiettivamente quelle condotte espressive godono per principio generale, non potendo all’opposto legittimare, le posizioni verbali di aspra critica manifestate, una delibera del Consiglio di Amministrazione della società di esclusione del socio di minoranza prescindente, in concreto, da un addebito in termini di grave inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla legge e dal contratto sociale e limitata invece alla contestazione dell’avvenuta lesione dell’onore e dell’immagine della società, delibera che incorre, come tale ed in esito ai presupposti obiettivi e normativi esposti, nell’annullamento — per illegittimità — da parte dell’autorità giurisdizionale adìta in via di impugnazione. (Fattispecie attinente ad Istituto di Credito costituitosi in forma di società cooperativa).

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 10.01.2007, n. 256, in Società, 2007, 9, 1107 con nota di Lolli; Cass. civ., Sez. III, 19.06.2012, n. 10031, in Danno e Resp., 2013, 2, 162 con nota di Rubino e ibidem, 6, 623 con nota di Fratta; inoltre, entrambi i provvedimenti citati, sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 13/06/2017 - 23/08/2017 n. 1887
Presidente del Collegio Dr. Roberto Aponte, Consigliere relatore estensore Dr.ssa Lucia Ferrigno

[APP TRIB MODENA] Società – Banca costituita in forma di Società Cooperativa – Socio di minoranza : – (i) critica all’operato della società – (ii) condotte tenute nello svolgimento dell’assemblea societaria – (iii) ingerenze nell’attività aziendale bancaria – Esclusione del socio – Delibera del Consiglio di Amministrazione di esclusione del socio di minoranza – Illegittimità della delibera – Annullamento – Reintegrazione del socio – Danno professionale o da perdita di chancesSocio illegittimamente escluso dalla compagine societaria – Pregiudizio e danno in re ipsa – Esclusione – Spese giudiziali – Regolamento delle spese: gradi precedenti – Violazione in I grado del principio di soccombenza – Fondatezza – [RIFORMA PARZIALE]


(Fattispecie attinente alle vicende societarie e giudiziali della Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop.)

Rif. Leg.: art. 2533 cod. civ.; art. 115 cod. proc. civ.;

Il fatto che il socio di minoranza si attivi presso altri soci ai fini di un esercizio effettivo del voto in sede assembleare ed in merito alle delibere che la società si accinge ad assumere, e ciò in modo tale da dare concretamente voce ad una posizione imprenditoriale e organizzativa aziendale minoritaria nel contesto degli equilibri societari di possidenza e maggioritari in atto, tale condotta, in quanto sia riconducibile alle prerogative ed ai diritti riconosciuti al socio con specifico riferimento al momento della discussione e dell’assunzione della decisione assembleare, — e pur determinando nella sua reale esplicazione un prolungamento considerevole della discussione in assemblea —, non può essere addebitata al socio di minoranza quale condotta ostruzionistica e lesiva dell’interesse della società al regolare svolgimento delle attività deliberative e, coniugata ad intenti di interferenza, ingerenza e turbativa della attività societaria extra assembleare, essere legittimamente posta a fondamento della delibera del Consiglio di Amministrazione della società di esclusione del socio di minoranza dalla compagine sociale, ritenendone la sostanziale valenza di condotta in violazione di un obbligo di prestazione di fonte negoziale (lo statuto dell’ente societario) e legale — quindi in termini di oggettivo inadempimento da parte del socio del contratto di società —. Ne consegue l’illegittimità della delibera di esclusione in tali termini emessa e la sanzione dell’annullamento da parte dell’autorità giurisdizionale ordinaria adìta in via di impugnazione dal socio escluso.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 10.01.2007, n. 256, in Società, 2007, 9, 1107 con nota di Lolli; Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza 06.06.2002, n. 8251, in Arch. Civ., 2003, 459, nonché in Coop. e Consorzi, 2002, 6, 436, ed anche in Corriere Giur., 2002, 9, 1129; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 08.03.1995, n. 2697; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 28.05.1991, n. 6041, in Foro It., 1991, I, 2368; inoltre, i provvedimenti citati, sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;

in senso difforme C. d’App., Bologna, Sez. III civile, Sent. 11.04-15.05.2017, n. 1105/2017, est. dr. Pietro Guidotti;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 13/06/2017 - 23/08/2017 n. 1887
Presidente del Collegio Dr. Roberto Aponte, Consigliere relatore estensore Dr.ssa Lucia Ferrigno

[APP TRIB MODENA] Società – Banca costituita in forma di Società Cooperativa – Socio di minoranza : – (i) critica all’operato della società – (ii) condotte tenute nello svolgimento dell’assemblea societaria – (iii) ingerenze nell’attività aziendale bancaria – Esclusione del socio – Delibera del Consiglio di Amministrazione di esclusione del socio di minoranza – Illegittimità della delibera – Annullamento – Reintegrazione del socio – Danno professionale o da perdita di chancesSocio illegittimamente escluso dalla compagine societaria – Pregiudizio e danno in re ipsa – Esclusione – Spese giudiziali – Regolamento delle spese: gradi precedenti – Violazione in I grado del principio di soccombenza – Fondatezza – [RIFORMA PARZIALE]


(Fattispecie attinente alle vicende societarie e giudiziali della Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop.)

Rif. Leg.: art. 2533 cod. civ.; art. 115 cod. proc. civ.;

La struttura a “critica vincolata” del giudizio di verifica della legittimità del provvedimento di esclusione del socio dalla compagine societaria comporta che possano e debbano essere oggetto di valutazione (da parte dell’autorità giurisdizionale adìta) le sole condotte che abbiano formato oggetto di contestazione con il provvedimento di esclusione adottato, restando ininfluenti altri e diversi fatti in esso non menzionati, anche se in ipotesi idonei ad integrare gravi violazioni dei doveri del socio.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 10.01.2007, n. 256, in Società, 2007, 9, 1107 con nota di Lolli, nonché sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 13/06/2017 - 23/08/2017 n. 1887
Presidente del Collegio Dr. Roberto Aponte, Consigliere relatore estensore Dr.ssa Lucia Ferrigno

[APP TRIB MODENA] Società – Banca costituita in forma di Società Cooperativa – Socio di minoranza : – (i) critica all’operato della società – (ii) condotte tenute nello svolgimento dell’assemblea societaria – (iii) ingerenze nell’attività aziendale bancaria – Esclusione del socio – Delibera del Consiglio di Amministrazione di esclusione del socio di minoranza – Illegittimità della delibera – Annullamento – Reintegrazione del socio – Danno professionale o da perdita di chancesSocio illegittimamente escluso dalla compagine societaria – Pregiudizio e danno in re ipsa – Esclusione – Spese giudiziali – Regolamento delle spese: gradi precedenti – Violazione in I grado del principio di soccombenza – Fondatezza – [RIFORMA PARZIALE]


(Fattispecie attinente alle vicende societarie e giudiziali della Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop.)

Rif. Leg.: art. 2533 cod. civ.; art. 115 cod. proc. civ.;

Tra la violazione contestata ed imputata al socio, di una condotta inadempiente rispetto alle obbligazioni di fonte negoziale (statutarie) o di fonte legale (codicistica) nascenti dal contratto di società e la sanzione irrogata dalla società al socio deve sussistere un rapporto di proporzionalità, che non potrà che esigersi massimo nel caso in cui la sanzione consista nella esclusione del socio dalla compagine societaria. (Fattispecie attinente alla illegittimità della delibera di esclusione del socio di minoranza di società cooperativa svolgente attività bancaria in ragione delle critiche espresse pubblicamente all’operato societario e di asserite condotte ostruzionistiche assunte in sede di attività deliberativa assembleare).


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 13/06/2017 - 23/08/2017 n. 1887
Presidente del Collegio Dr. Roberto Aponte, Consigliere relatore estensore Dr.ssa Lucia Ferrigno

[APP TRIB MODENA] Società – Banca costituita in forma di Società Cooperativa – Socio di minoranza : – (i) critica all’operato della società – (ii) condotte tenute nello svolgimento dell’assemblea societaria – (iii) ingerenze nell’attività aziendale bancaria – Esclusione del socio – Delibera del Consiglio di Amministrazione di esclusione del socio di minoranza – Illegittimità della delibera – Annullamento – Reintegrazione del socio – Danno professionale o da perdita di chancesSocio illegittimamente escluso dalla compagine societaria – Pregiudizio e danno in re ipsa – Esclusione – Spese giudiziali – Regolamento delle spese: gradi precedenti – Violazione in I grado del principio di soccombenza – Fondatezza – [RIFORMA PARZIALE]


(Fattispecie attinente alle vicende societarie e giudiziali della Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop.)

Rif. Leg.: art. 2395, 2533 cod. civ.; art. 115 cod. proc. civ.;

L’illegittima esclusione del socio dalla compagine societaria non determina un danno in re ipsa, esigendo l’istanza risarcitoria avanzata in merito la dimostrazione in concreto dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti in esito al provvedimento assunto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, e ciò anche con riferimento alla particolare figura del danno professionale o da perdita di chanches che si pretenda in primaria e rilevante lesione.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 18.09.2009, n. 20143, (rv. 609943), sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 11/04/2017 - 15/05/2017 n. 1105
Presidente del Collegio estensore Dr. Pietro Guidotti

[APP TRIB MODENA] Banche – Banca costituita in forma di società cooperativa – Elezione dei componenti il C.d.A. – Discussione – Diritto di intervento dei soci – Violazione per illegittima chiusura della discussione – Esclusione – Annullamento in prime cure della delibera di nomina del C.d.A. – Illegittimità ed infondatezza della pronunzia – Società – Assemblea – Elezione dei componenti il C.d.A. – Esercizio del diritto di intervento nella discussione attuativo di disegno ostruzionistico – Uso contrario a “buona fede” del diritto dei soci di partecipazione alla discussione – Pregiudizio al regolare svolgimento dei lavori assembleari – Esercizio da parte del Presidente dell’assemblea del potere di conclusione anticipata della discussione – Legittimità – Tutela del diritto di tutti i soci di partecipazione all’assemblea – Contemperamento di opposti interessi – Finalità di garanzia all’effettivo esplicarsi del diritto di voto – Impugnazione della delibera assembleare – Impugnazione della delibera assembleare di società cooperativa di elezione del C.d.A. – Infondatezza – Legittimità, validità ed efficacia della delibera – Declaratoria (in esito a gravame)[RIFORMA INTEGRALE]

Rif. Leg.: art. 2371, 2377, 2379 cod. civ.; art. 135 D. Legs.vo 58/1998 (TUIF); (Fattispecie attinente alle vicende delle liste di ‘maggioranza’ e ‘minoranza’ nel consesso assembleare della Banca Popolare dell’Emilia Romagna)

In sede di assemblea e di assunzione di delibera societaria, l’esercizio del diritto di partecipazione alla discussione da parte dei soci non può legittimamente esplicarsi secondo modalità o un intento di dilazione dell’attività assembleare infine attuativi di un disegno al contempo ostruzionistico dei compiti di decisione e di deliberazione che l’assemblea è chiamata a svolgere ed a portare a compimento. A fronte di tali condotte da parte dei soci che rivelano ed esplicano un esercizio contrario a buona fede del diritto loro riconosciuto di partecipazione e discussione in sede assembleare, legittimamente e fondatamente il presidente dell’assemblea, in ragione del potere riconosciutogli ex lege di garantirne il regolare svolgimento, può decidere la chiusura della discussione assembleare, contemperando in tal modo il diritto all’intervento nella discussione con il diritto all’esercizio di voto da parte degli altri soci, nonché il superiore interesse a ché l’assemblea societaria attenda concretamente e non indefinitamente ai proprii compiti decisionali, prevalendo tali valutazioni ai fini della reiezione, in sede giurisdizionale, dell’impugnazione della delibera societaria espressasi ed assunta a seguito di un intervento presidenziale motivato nel senso ordinatorio e garantista di opposti interessi così come descritto.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 30.05.2008, n. 14554, in Giur. It., 2009, 2, 363 con nota di Renna; nonché in Società, 2008, 9, 1093, ed inoltre in Obbligazioni e contratti, 2008, 8-9, 676, con nota di Rubino; ed anche in Foro I.t, 2009, 1, 1, 204 e sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;

in senso difforme, C. d’App., Bologna, Sez. III civile, Sent. 13.06-23.08.2017, n. 1887/2017, est. dr.ssa Lucia Ferrigno;



 
RICERCA GENERALE
RICERCA PER VOCI
ENTI GIUDICANTI
Corte d'Appello di Bologna
Tribunale dei minori di Bologna
Tribunale di Bologna
Tribunale di Ferrara
Tribunale di Forlì-Cesena
Tribunale di Modena
Tribunale di Parma
Tribunale di Piacenza
Tribunale di Ravenna
Tribunale di Reggio Emilia
Tribunale di Rimini
Giudici di Pace
Famiglia minori e soggetti deboli
Abusi familiari
Alimenti
Assistenza pubblica e servizi sociali
Filiazione
Separazione dei coniugi
Matrimonio e divorzio
Famiglia di fatto
Famiglia (regime patrimoniale della)
Misure di protezione delle persone
Potestà dei Genitori
Sottrazione di minori
Tuteta e curatela
Condominio e locazione
Comunione e condominio
Case popolari ed economiche
Edilizia ed urbanistica
Locazione
Danno e responsabilita
Responsabilità civile
Danni (mat. civile)
Circolazione stradale
Professioni intellettuali: notai
Professioni intellettuali: avvocati
Professioni intellettuali: personale medico
Professioni intellettuali: commercialisti
Professioni intellettuali: inadempimento contrattuale
Malattie infettive e sociali
Attività soggette a vigilanza sanitaria
Sanità e sanitari: responsabilità civile
Diritto del lavoro
Agenzia (contratto di)
Associazioni sindacali
Lavoro rapporto
Lavoro collocamento
Lavoro e previdenza controversie
Lavoro Contratto (collettivo)
Infortuni sul lavoro
Impiego pubblico
Istruzione pubblica e privata
Trasporto pubblico e privato
Previdenza sociale
Previdenza sociale
Invalidità civile
Pensioni
Beni immateriali e concorrenza
Marchi
Invenzioni industriali
Varietà vegetali
Indicazioni geografiche tipiche e Denominazone di origine
Concorrenza e pubblicità
Ditta e insegna
Diritto d'autore
Diritto dell'informatica
Crisi di impresa
Fallimento
Concordato preventivo
Accordi di ristrutturazione dei crediti
Diritto delle societa'
Società
Cooperative
Consorzi
Registro delle imprese
Banca e finanza
Banche
Contratti bancari
Valori mobiliari
Interessi
Pegno
Ipoteca
Associazione "MERITO DI TUTTI" - P.Iva / C.F. 91253400377 - STATUTO