Massimatore: dr. Pierluigi Moscone
Corte d’Appello di Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 16/01/2018 - 31/01/2018 n. 299
Presidente del Collegio dr. Roberto Aponte, Consigliere relatore ed estensore dr. Luciano Varotti
[APP TRIB REGGIO EMILIA] Società – S.r.l. – Aumento di capitale – Sottoscrizione – Socio moroso – Diritto di consultazione dei documenti attinenti l’amministrazione e la gestione societaria – Sussistenza – Rifiuto di accesso da parte degli amministratori (in ispecie : amministratore unico) – Illegittimità – Aumento di capitale – Sottoscrizione – Socio moroso – Diritto del socio all’adempimento tardivo – Esclusione – Aumento di capitale – Sottoscrizione – Socio moroso – Compensazione con il credito da finanziamenti erogati alla società – Infondatezza – Esclusione del socio – Esclusione dalla società del socio moroso a fronte del deliberato aumento di capitale sociale – Legittimità – Esclusione del socio per l’intera quota sociale – Legittimità – Morosità parziale del socio – Irrilevanza – [RIFORMA PARZIALE NEL MERITO]
Rif. Leg.: art. 2466, 2476, 2477, 2408 cod. civ.;
A fronte della deliberazione di aumento del capitale sociale (in ispecie : di S.r.l.), il socio (non amministratore) che l’abbia sottoscritto pur restando inadempiente, e quindi moroso, rispetto al dovuto conferimento, è legittimamente escluso dalla attività decisionale assembleare mentre invece non potrà qualificarsi se non illegittimo il rifiuto oppostogli dagli amministratori quanto all’esercizio del diritto di cognizione, conoscenza e apprendimento delle notizie e dei fatti relativi all’amministrazione e alla gestione societaria e consistente, in particolare, nella consultazione dei libri sociali e della documentazione contabile, illegittimità ed inammissibilità — dell’atto ostativo o dell’esplicito divieto — quali desumibili sul piano strettamente positivo nonché sul piano sistematico in quanto rispondenti, a contrario, al principio di inderogabilità, necessarietà, immanenza e costanza temporale del controllo sull’andamento della società sia nella forma complessa di organi preposti al fine, sia nella forma semplice del possibile suo esplicarsi in ogni tempo per iniziativa di ognuno dei soci non amministratori.