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Giurisprudenza di merito  Massimario - documenti in elenco n.  9
 

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 25/06/2018 - 10/07/2018 n. 2089
Giudice Unico estensore Dr.ssa Silvia Migliori

Donazione – Atti di liberalità –“Non modico valore” – Donazioni dirette – Nullità – Relictum e collazione – Donazione – Atti di liberalità – “Modico valore” – Donazioni dirette – Validità – Collazione

Rif. Leg.: art. 737, 769, 782, 783 cod. civ.;

[Obiter dictum] Ricorrente una successione ab intestato, la domanda dell’erede di accertamento e di pronunzia dichiarativa in merito alla natura e alla validità o invalidità degli atti di disposizione a titolo di liberalità posti in essere in vita dal de cujus, domanda comunque finalizzata all’eventuale conferimento in collazione dei beni di cui egli abbia effettivamente disposto, si risolve, in quei termini proposta, nell’esercizio di un’azione –– implicitamente ma necessariamente –– volta, sul piano sostanziale, alla determinazione dell’asse ereditario ed alla formazione delle quote ereditarie, affinché si abbia piena ricostruzione del relictum e legittima rispondenza alle posizioni soggettive ereditarie al riguardo costituitesi e presenti.


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 25/06/2018 - 10/07/2018 n. 2089
Giudice Unico estensore Dr.ssa Silvia Migliori

Donazione – Atti di liberalità –“Non modico valore” – Donazioni dirette – Nullità – Relictum e collazione – Donazione – Atti di liberalità – “Modico valore” – Donazioni dirette – Validità – Collazione

Rif. Leg.: art. 737, 769 cod. civ.;

Gli atti di disposizione a titolo di liberalità posti in essere in vita dal de cujus, ed in particolare a favore di una società ( in ispecie s.r.l. ), non sono e non possono essere intesi quali donazioni indirette alla persona fisica del socio amministratore della società, ciò che ne preclude la considerazione e comprensione ai fini della composizione del relictum ereditario e a fini, più precisamente, di collazione dei beni caduti in successione ereditaria, poiché l’arricchimento non si è verificato in favore del patrimonio personale del socio amministratore ( avente qualità parentale di erede ), bensì in favore del patrimonio societario, ed essendo la società dotata di personalità giuridica distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica del socio, quest’ultimo non può essere considerato neppure in via indiretta beneficiario delle elargizioni compiute che restano a favore esclusivo della società ed esenti da collazione, non potendosi qualificare le elargizioni compiute neppure quali donazioni indirette al figlio che sia socio amministratore della società donataria e rimanendo l’atto di liberalità donazione tipica ad esecuzione indiretta o donazione diretta in favore della società a seconda che si sia attuata per mezzo di ordine di giroconto ( bonifico ) bancario o mediante emissione di titoli di credito ( assegni bancari ).

Cfr.Cass. civ., S.U., Sentenza 27.07.2017, n. 18725, in Notariato, 2017, 5, 569; in Foro It., 2017, 11, 1, 3345; in Giur. It., 2018, 2, 304; in Nuova Giur. Civ., 2017, 12, 1691; in Contratti, 2018, 3, 275; in Corriere Giur., 2017, 10, 1219, nonché sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 25/06/2018 - 10/07/2018 n. 2089
Giudice Unico estensore Dr.ssa Silvia Migliori

Donazione – Atti di liberalità –“Non modico valore” – Donazioni dirette – Nullità – Relictum e collazione – Donazione – Atti di liberalità – “Modico valore” – Donazioni dirette – Validità – Collazione

Rif. Leg.: art. 737, 769, 782, 783 cod. civ.;

Gli atti di disposizione a titolo di liberalità posti in essere in vita dal de cujus mediante l’emissione di assegni bancari ed il compimento di bonifici bancari in favore di un figlio chiamato in qualità di erede alla successione, in quanto si risolvano in donazioni di “non modico valore” assumono qualità –– nel contesto di una successione ab intestato –– di donazioni dirette, le quali, in carenza dell’imprescindibile requisito della forma scritta ad substantiam –– ossia della forma propria dell’atto pubblico –– sono nulle, confluendo nel relictum e perciò a favore della massa ereditaria mediante il doveroso conferimento in collazione da parte del donatario.


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 25/06/2018 - 10/07/2018 n. 2089
Giudice Unico estensore Dr.ssa Silvia Migliori

Donazione – Atti di liberalità –“Non modico valore” – Donazioni dirette – Nullità – Relictum e collazione – Donazione – Atti di liberalità – “Modico valore” – Donazioni dirette – Validità – Collazione

Rif. Leg.: art. 737, 769, 782, 783 cod. civ.;

Gli atti dispositivi posti in essere in vita dal de cujus e consistenti in atti a titolo di liberalità in particolare di “modico valore” vanno esenti, in quanto tali, dal requisito della forma scritta ad substantiam, carente il quale non si pone dubbio alcuno riguardo alla loro validità, che sussiste, essendo sufficiente a darne contezza ‘formale’ l’atto della traditio e, –– purché non vi sia stata da parte del donante ( de cujus ) dispensa ––, anche tali donazioni dirette confluiscono nell’asse ereditario e ne va quindi disposta la collazione.


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 25/06/2018 - 10/07/2018 n. 2089
Giudice Unico estensore Dr.ssa Silvia Migliori

Donazione – Atti di liberalità –“Non modico valore” – Donazioni dirette – Nullità – Relictum e collazione – Donazione – Atti di liberalità – “Modico valore” – Donazioni dirette – Validità – Collazione

Rif. Leg.: art. 737, 769, 782, 783 cod. civ.;

Il requisito del “modico valore” della donazione va discrezionalmente desunto dal giudice in esito ad una duplice valutazione, l’una sul piano soggettivo, facendo riferimento alla complessiva proprietà e capacità economica e alle reali disponibilità del de cujus –– sia di fonte reddituale sia di fonte patrimoniale ––, nonché l’altra sul piano oggettivo, valutando il particolare e intrinseco valore della donazione in rapporto al complessivo valore della disponibilità del donante.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 30.12.1994, n. 11304, in Mass. Giur. It., 1994; il provvedimento per esteso sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 17/07/2018 - 20/08/2018 n. 2161
Presidente del Collegio dr.ssa Mariapia Parisi, Consigliere relatore estensore dr. Andrea Lama

[APP TRIB BOLOGNA] Comunione Condominio – Condominio negli edifici – Bene comune alle proprietà esclusive – Comunione – Esclusione – Condominio negli edifici – Sussistenza – Condominio – Assemblea: convocazione – Prima e seconda convocazione – Identità di giorno – Illegittimità – Invalidità della convocazione – Invalidità della deliberazione – Impugnazione di delibera assembleare – Legittimità e fondatezza dell’impugnazione – Annullamento della delibera – [CONFERMA]

Rif. Leg.: art. 1136 cod. civ.; art. 67 disp. att. cod. civ.;

L’assemblea condominiale deve essere convocata — secondo le modalità previste ex lege — in prima e seconda convocazione in relazione al diverso quorum deliberativo valente per ognuna di esse, con l’ulteriore prescrizione, pur sempre normativa, secondo cui l’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno “solare” della prima, derivandone l’insufficienza, tra l’una e l’altra, del mero intervallo temporale di ventiquattro ore e necessitando invece che la seconda convocazione sia fissata e l’assemblea dei condomini vi si riunisca e si tenga il “giorno successivo” rispetto al giorno fissato per la prima, conseguendo all’invalidità della convocazione dell’assemblea che derivi dalla violazione dei principii normativi enunziati l’invalidità della deliberazione che in esito d’essa sia stata assunta.

Cfr.: Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza 24.10.2014, n. 22685 (rv. 633153), in CED Cassazione, 2014 nonché sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 17/07/2018 - 20/08/2018 n. 2161
Presidente del Collegio dr.ssa Mariapia Parisi, Consigliere relatore estensore dr. Andrea Lama

[APP TRIB BOLOGNA] Comunione Condominio – Condominio negli edifici – Bene comune alle proprietà esclusive – Comunione – Esclusione – Condominio negli edifici – Sussistenza – Condominio – Assemblea: convocazione – Prima e seconda convocazione – Identità di giorno – Illegittimità – Invalidità della convocazione – Invalidità della deliberazione – Impugnazione di delibera assembleare – Legittimità e fondatezza dell’impugnazione – Annullamento della delibera – [CONFERMA]

Rif. Leg.: art. 1100, 1117, 1120, 1122 cod. civ.;

Irrilevante l’insussistenza di un amministratore, il fatto che non si dia formale costituzione di un condominio non osta alla individuazione dello stesso in ragione della presenza di fatto di un bene comune alle proprietà esclusive e che come tale sia a servizio e ad uso di ognuna delle proprietà esclusive, dovendosi di conseguenza ammettere, in tal caso, la ricorrenza e sussistenza di un “condominio negli edifici”, con la conseguente applicazione della disciplina normativa al riguardo stabilita e con esclusione che, in tale contingenza fattuale — della coesistenza di beni in proprietà esclusiva e di un bene o più beni in proprietà comune —, possa darsi definizione di comunione alla situazione giuridica soggettiva in essere nonché che possa trovare applicazione la disciplina normativa al riguardo stabilita.

Cfr.: Cass. civ., Sez. 2^, Sentenza 07.05.2010, n. 11195 (rv. 613092, 613093, 613094), nonché sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 29/05/2018 - 05/07/2018 n. 1853
Presidente del Collegio estensore dr. Giovanni Benassi

[APP TRIB PARMA] Condominio – Azioni giudiziarie (legittimazione del singolo condomino) – Assenza di costituzione formale di condominio – Diritto di ogni condòmino ad agire a fini di condanna all’adempimento dell’obbligo comune – Uso e godimento della cosa comune – Opere urgenti sulle cose comuni (parti comuni di edificio condominiale) – ATP ‘confermativa’ – Inadempienza – Azione volta all’esecuzione coattiva dell’obbligo di fare – Mancata proposizione – Azione di risarcimento del danno derivante dalla condotta omissiva – Infondatezza – [CONFERMA]

Rif. Leg.: art. 1105, 1122, 1130, 1131, 1133, 1134, 1135, 2033 cod. civ.; art. 612 cod. proc. civ.;

L’assenza della formale costituzione di un condominio con riguardo all’edificio destinato ad uso abitativo ed in cui coesistano beni in proprietà esclusiva ed un bene o varii beni destinati all’utilità ed al servizio comune, nonché — ed in particolare — la mancanza di un soggetto designato quale amministratore dei detti beni immobili, sono situazioni che non ostano alla legittimazione del singolo “condomino di fatto” all’esercizio ed all’esperimento dell’azione giudiziaria nei confronti di altro proprietario esclusivo che si sia reso inadempiente rispetto agli obblighi che il bene o i beni in comune impongono, dovendosi però attenere, nell’agire a tal fine, all’esercizio di un’azione volta all’esecuzione coattiva dell’obbligo di “fare”, secondo le forme proprie delineate dall’articolo 612 del codice di procedura civile in quanto, l’esercizio tout court di un’azione a titolo risarcitorio o restitutorio per le spese inerenti il bene comune che il ‘condomino di fatto’ abbia individualmente sostenute — anche se la necessità o l’impellenza delle quali sia stata accertata da una consulenza tecnica preventiva — incorrerebbe non altrimenti che nel rilievo dell’infondatezza e nell’esito della reiezione non sussistendo presupposto alcuno all’inadempienza contrattuale al cui titolo si inscriva la domanda risarcitoria o restitutoria, e ciò poiché tra le parti non poteva né può dirsi sussistente — in ragione dell’assenza di un definito rapporto giuridico di condominio — una relazione negoziale, di natura convenzionale e legale in merito al bene o ai beni comuni, venendo conseguentemente meno il legittimo potere di rilevare, da un lato, una condotta omissiva ed un’inadempienza contrattuale ad obblighi che non avrebbero titolo alcuno e, dall’altro, di vantare un correlato diritto al risarcimento o alle restituzioni per ciò che sia stato fatto ‘sua sponte’ dall’adempiente per riparare all’omissione dell’inadempiente. In tale contesto, quindi, il fatto che la domanda non sia proposta all’egida delle forme proprie dell’esecuzione forzata di cui all’articolo 612 del codice di procedura civile si risolve in un errore di prospettazione processuale che non può non andare esente da sanzione sostanziale di reiezione, conducendo alla declaratoria di infondatezza dell’azione egualmente esercitata.

Cfr.: Cass. civ., Sez. III, Sentenza 08.03.2003, n. 3522, in Gius, 2003, 13, 1433, in Arch. Civ., 2004, 91 e in Arch. Locazioni, 2004, 61; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 11.03.1982, n. 1579, in Mass. Giur. It., 1982; inoltre, ognuno dei provvedimenti sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica.


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Seconda Civile - Sentenza 13/03/2018 - 06/06/2018 n. 1546
Presidente del Collegio dr.ssa Maria Cristina Salvadori, Consigliere relatore ed estensore dr.ssa Antonella Palumbi

[APP TRIB BOLOGNA] Responsabilità civile – Danno cagionato da cosa in custodia – Responsabilità oggettiva – Potere di vigilanza e controllo sulla res – Rilevanza esclusiva – Danno cagionato da cosa in custodia – in ispecie :impianto fognariofuoriuscita di liquami con danni a terziResponsabilità della pubblica amministrazione – Infondatezza – Ente Pubblico Territoriale (Comune) proprietario della rete fognaria – “Custode” privo in ispecie di potere di fatto sulla res al verificarsi dell’evento lesivo – Danno cagionato da cosa in custodia – Società (Aeroporto “Marconi”) autorizzata al sollevamento provvisorio dell’impianto fognario – Potere di fatto su parte dell’impianto fognario – Nesso causale tra gestione della res e danno – Insussistenza – Gestore dell’intera rete fognaria comunale (Hera) – Potere di fatto sulla res prevalente ed esaustivo – Responsabilità esclusiva – Obbligo risarcitorio nei confronti del Comune – Quantum debeatur[RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 2051 cod. civ.;

La responsabilità per il danno cagionato da cosa in custodia è oggettiva, prescindendo quindi dalla ‘necessità’ di una condotta colposa del custode, ossia del soggetto che abbia il potere di controllo e vigilanza sulla res e rilevando esclusivamente — e imprescindibilmente — la sussistenza del nesso di causalità tra res ed evento lesivo, principio che si configura ancor più restrittivamente quanto alla imputabilità delle conseguenze lesive ed al consequenziale obbligo risarcitorio qualora prevalga, sulla pur permanente e sussistente titolarità della res, un potere in concreto di disponibilità e gestione che “di fatto” si dia sulla cosa, riconducendone oggettivamente al ‘diverso’ soggetto che a vario titolo detenga tale potere la esclusiva responsabilità per l’evento lesivo e l’obbligo del risarcimento del danno che ne sia derivato in esito alla pur sempre imprescindibile riferibilità dell’eziologia della conseguenza dannosa alla cosa, ossia al semplice darsi della res e alla staticità o al dinamismo che la caratterizzi. Ne consegue che la ricorrenza di una relazione diretta con il bene nonché di un nesso causale tra res ed evento lesivo nel contesto di un rapporto di custodia non più ‘primario’ bensì ‘secondario’ che sul piano della realtà fattuale determini, a fini di gestione, una supremazia nel potere di disporre materialmente e di fatto della cosa — ma pur sempre in modo giuridicamente legittimo, in quanto conseguente alla titolarità del potere di disporne formalmente in maniera ufficiale ed esclusiva, ed anzi, in quest’ultima inscritto e da quest’ultima derivante —, dànno luogo, le esposte circostanze, ad una situazione giuridica soggettiva in cui la titolarità, ossia la proprietà o detenzione del bene qualificante il “custode” è destinata a cedere a fronte della situazione soggettiva di un potere — per quanto secondario — diretto sulla res, in ciò risolvendosi la via di attribuzione originaria, oggettiva ed esclusiva del danno ingiusto e del diritto al risarcimento da parte di chi l’abbia subìto, in termini di ‘finale’ ed unica “responsabilità effettiva” del danno arrecato.

Cfr.: Cass. civ., Sez. III, Sentenza 19.05.2011, 11016 (rv. 618175), in Danno e Resp., 2012, 1, 27, con nota di Roffa; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 01.04.2010, n. 8005 (rv. 612274), in Ced Cassazione, 2010; entrambi i provvedimenti sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;



 
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