GIURÆMILIA rel. 3.0.0.17Skip Navigation Links

Avv. Valeria Cianciolo Foro di Bologna
Nota
Nota a sentenza 2014/2021 Tribunale di Bologna est. Alessandra Arceri
Il caso. A Caio affetto da neoplasia che gli aveva causato un deficit della capacità di autodeterminazione e gestione degli interessi economici, era stato nominato un amministratore di sostegno. Nel 2019 il G.T. confermava la nomina dell’AdS evidenziando, come le patologie psichiatriche... riscontrate a carico del beneficiario, impedissero di sottrarlo al regime protettivo/sostitutivo già in essere. Il decreto che confermava la misura di protezione nulla diceva in ordine alla capacità del beneficiario di fare testamento.

avv. Valeria Cianciolo (Foro di Bologna)
Nota
L'indegnità a succedere e l'esclusione del coniuge superstite
Tizio con testamento olografo nominava erede universale il figlio Caio. Filana, figlia del de cuius, sosteneva che la scheda testamentaria doveva ritenersi nulla ex art. 606 cod. civ. perché non autografa e non sottoscritta dal testatore, in violazione dell'art. 602 cod. civ., come dimostrato da una perizia calligrafica di parte, in base alla quale, anzi, risultava che i tratti grafici erano direttamente riferibili a Cornelia, moglie del de cuius (e madre dell'attrice).
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Avv.to Eleonora Ciliberti, Avv.to Paola Pivato
Articolo
Covid 19 e responsabilità dell'impresa
Le autrici esaminano l’art. 42 D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) alla luce della elaborazione giurisprudenziale delle norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro. Sebbene il Decreto Cura Italia non abbia introdotto una nuova fattispecie di responsabilità civile e penale del datore di lavoro, si segnala la necessità di un ulteriore intervento normativo che definisca il perimetro di responsabilità di quest’ultimo e lo limiti al rispetto di protocolli e linee guida elaborati dalle autorità competenti o frutto di contrattazione collettiva.

Avvocato Giacomo Voltattorni
Nota
Nota a sent. Tribunale di Parma del 26/02/2018
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Avv.to Astorre Mancini (Fòro di Rimini)
Articolo
Sovraindebitamento e socio illimitatamente responsabile di società fallibile : nuove aperture della giurisprudenza in attesa dell’attuazione della Legge Delega n.155/2017.
Nota a Tribunale di Rimini 12 marzo 2018, Pres. est. dott.ssa Miconi
Il provvedimento si segnala per l’interpretazione estensiva data al disposto dell’art. 6 della legge 3/2012 che nel disciplinare l’ambito di applicazione della procedura de quo, richiama espressamente “le situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo”.
Con poche eccezioni di merito (Tribunale di Prato 16 novembre 2016), e facendo leva sul disposto dell’art. 7 secondo comma lett. a) l. 3/2012 per cui “la proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore, è soggetto a procedure concorsuali”, la giurisprudenza aveva ribadito di escludere dalla procedura di Sovraindebitamento i soci illimitatamente responsabili di società di persone fallibili, ancorchè detti soggetti non fossero imprenditori e subissero la declaratoria di fallimento soltanto in estensione ai sensi dell’art. 147 l. fall.
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dr. Luciano Varotti (Consigliere Corte d'Appello di Bologna)
Articolo
CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - Il sovraindebitamento e il piano del consumatore
La legge 27 gennaio 2012 n° 3 si propone di dettare misure in materia di usura e di crisi da sovraindebitamento. Ricorda molto una fenice, il noto uccello mitologico famoso per il fatto di risorgere dalle proprie ceneri dopo la morte, se è vero – come lo è – che essa venne preceduta dal DL 22 dicembre 2011 n° 212 ("disposizioni urgenti per l’efficienza della giustizia civile"), le cui disposizioni vennero abrogate dalla legge di conversione del 17 febbraio 2012 n° 10, per risorgere – per l’appunto – con la legge n° 3 del 2012. L’originario impianto normativo contenuto in questa legge venne poi stravolto dall’intervento effettuato con il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, grazie al quale siamo arrivati alla attuale formulazione del testo normativo. Direi però che, invece di rinascere giovane e potente, la legge n° 3 ha assunto la forma di un Cerbero, un mostro mitologico tricefalo con un unico corpo: c’è solo da augurarsi che essa non duri 500 anni, come la vera Fenice.

dr.ssa RossellaTalia (Presidente Tribunale di Rimini)
Articolo
LINEE GUIDA in materia di istanze ex art. 492 bis c.p.c. – 155 quinquies disp. att. c.p.c.
In attesa della operatività dell’accesso alle banche dati da parte dell’ufficiale giudiziario ex art. 492 bis c.p.c. – coincidente con l’inserimento di ciascuna delle banche dati nell’elenco pubblicato sul portale dei servizi telematici (art. 155 quater comma 1 e art. 155 quinquies comma 2 disp. att. c.p.c. nel testo novellato dalla Legge 6 agosto 2015 n. 132, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 27 giugno 2015 n. 83) – la ricerca da parte del creditore con modalità telematiche di beni ai fini del pignoramento mobiliare o presso terzi è disciplinata dall’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 492 bis c.p.c.

Avv. Giuseppe Villone (Foro di Bologna)
Nota
Brevi note sulle notificazioni in proprio eseguite a mezzo PEC a seguito del D.M 48/2013 e sul Protocollo sulle notificazioni tramite PEC dell’Osservatorio della Giustizia Civile di Bologna del 21 luglio 2014
La possibilità di effettuare notificazioni a mezzo PEC in proprio da parte degli avvocati ai sensi della L. 53/1994 rappresenta indubbiamente forse una delle più significative recenti semplificazioni degli innumerevoli adempimenti formali cui il legale che svolge essenzialmente attività giudiziale è chiamato. Come non ricordare le interminabili code presso gli uffici dell’UNEP per notificare un atto, per poi tornare nuovamente a ritirare l’originale rilasciato dall’ufficiale giudiziario, senza peraltro alcuna sicurezza sul buon esito della notificazione quando il notificando risultava irreperibile e/o trasferito...

Avv. Ciro Giuliano (Foro di Modena)
Nota
La scissione parziale come modalità esecutiva di una proposta di concordato preventivo con continuità aziendale
Il Legislatore ha previsto il concordato con continuità aziendale, ipotizzando sia la "prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore", sia "la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione" (art. 186-bis, L. Fall. Nel primo caso, viene data allo stesso imprenditore la possibilità di uscire dallo stato di crisi, pagando solo in parte i propri debiti e destinando allo scopo solo una parte del suo patrimonio e del cash-flow generato dalla prosecuzione dell’attività d’impresa...
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