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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario Civile di Bologna, Sezione Specializzata in Materia d’Impresa - Ordinanza 21/12/2020 - 22/12/2020
Presidente del collegio relatore ed estensore dr.ssa Anna Maria Rossi

[RECLAMO TRIB BOLOGNA] Società – S.r.l. – Capitale sociale – Azzeramento del capitale nominale – Contestuale ricostituzione – Sottoscrizione dei soci – Ricorso a fini di cancellazione dell’iscrizione nel Registro delle Imprese – Incompetenza delle Sezione Specializzata in materia d’Impresa adìta – Competenza esclusiva del Giudice del Registro – Provvedimenti cautelari – Urgenza – Ricorso ex art.700 cpc avverso l’iscrizione di atto societario nel Registro delle Imprese – Inammissibilità – Carattere atipico e residuale della misura – Mezzo tipico del ricorso al Giudice del Registro – Prevalenza esaustiva – [RIGETTO]

Rif. Leg.: art. 669 terdecies, 700 cod. proc. civ.; art. 2190, 2191, 2192, 2377, 2378, 2379 cod. civ.;

In tema di società di capitali, ed in ispecie di società a responsabilità limitata, l’azzeramento del capitale sociale per perdite, la contestuale sua ricostituzione e l’offerta in sottoscrizione ai soci, laddove siano contestati con ricorso cautelare d’urgenza alla Sezione Specializzata in materia d’Impresa al precipuo fine della cancellazione o rettifica dell’iscrizione degli atti nel Registro delle Imprese — e ciò adducendo il carattere fittizio della sottoscrizione dell’intero capitale sociale, con la conseguente preclusione della facoltà esercitabile dal socio di sottoscrizione del capitale in realtà inoptato —, il mezzo in tal modo esperito si conforma ad un’istanza inammissibile per un concorrente duplice ordine di ragioni, evidenziabili l’una sul piano della incompetenza del giudice adìto, in quanto prevalente ed esclusiva è la competenza in materia del Giudice del Registro — essendo la doglianza sollevata e la richiesta formulata volte essenzialmente alla rimozione di atti pretesi quali sostanzialmente invalidi e riguardo ai quali si vuole sia dichiarata l’inefficacia rispetto all’assetto societario quale esistente anteriormente alle doverose formalità compiute a fini di pubblicità —; l’altra ( ragione d’inammissibilità ) evidenziabile nella proposizione di una istanza cautelare d’urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile il cui carattere residuale ed atipico è minusvalente e quindi improponibile a fronte della tipicità e della specificità del rimedio costituito dal ricorso al Giudice del Registro qualora si diano atti viziati e perciò invalidamente iscritti nel Registro delle Imprese, dovendosi ribadire anche per tale motivo la reiezione in rito del mezzo esperito. Ne consegue la legittimazione esclusiva ed unica al ricorso avanti al Giudice del Registro per petitum e causa petendi, legittimazione obliterata in toto dalla parte istante.

Cfr.: nell’ambito della giurisprudenza di merito, Trib. Milano, Sez. spec. in materia di imprese, 29.07.2019, in Società, 2020, 3, 315 nota di Hamel; Trib. Napoli, 04.08.2010 in Società, 2010, 10, 1276, nonché sempre in Società, 2011, 1, 15 nota di Ferrari;