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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Prima Civile - Decreto 19/10/2020 - 19/10/2020
Giudice estensore dr.ssa Matilde Betti

Filiazione – Contributo al mantenimento dei figli – Procedimento paramonitorio nei confronti dell’ascendente – Infondatezza – Separazione dei coniugi – Mantenimento – Mantenimento dei figli – Obbligazione sussidiaria dell’ascendente – Ricorso a fini di adempimento – Reiezione – Incapacità dei coniugi\ genitori di assolvimento dell’obbligo – Infondatezza

Rif. Leg.: art. 147, 148, 315 bis, 316, 316 bis cod. civ.;

Nel procedimento paramonitorio instaurato nei confronti dell’ascendente, affinché sia accolta l’istanza del genitore inadempiente a ché si abbia assunzione dell’obbligazione sussidiaria di contribuzione al mantenimento della prole da parte dell’ascendente stesso, è imprescindibile la dimostrazione, da parte del genitore o dei genitori istanti, della loro incapacità o inidoneità economica — reddituale e patrimoniale — a far fronte al loro dovere di mantenere i figli, ovvero che vi sia ottemperanza piena all’onere di allegazione e probatorio in punto di impossidenza della coppia genitoriale, e ciò anche se a promuovere il procedimento sia stato uno solo di essi.

Cfr.: Cass. civ. Sez. VI-1, Ordinanza 14.07.2020, n. 14951 ; Cass. civ., Sez. VI-1, Ord., 02/05/2018, n. 10419 (rv. 648281-01) ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 30.09.2010, n. 20509, (rv. 614311), in Fam. Pers. Succ. on line, 2010 , in Giur. It., 2011, 10, 2051 e in Famiglia e Diritto, 2011, 5, 467 con nota di Morganti ; inoltre, i citati provvedimenti sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica.

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 10/07/2020 - 30/07/2020 n. 1126
Presidente del Collegio dr. Bruno Perla, Giudice relatore estensore dr.ssa Arianna D’Addabbo

Divorzio – Affidamento dei figli minori – Figlie minori adolescenti (infra sedicenni) – Gravi problematicità del nucleo familiare – Elevata conflittualità nella coppia genitoriale, nella coppia filiale e tra le figlie ed i genitori – Affidamento esclusivo delle minori ai Servizi Sociali – Collocamento separato delle minori presso il padre e presso i nonni materni – Frequentazione (diritto di visita) in forma protetta con la madre con esclusione di comunicazioni autonome – Domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti della madre – Reiezione – Assegno di mantenimento dei figli – Mantenimento in forma diretta in ragione della collocazione delle minori

Rif. Leg.: art. 316, 330, 337 ter, 337 quater cod. civ.;

All’extrema ratio della decadenza dalla potestà e responsabilità genitoriale — e quindi, all’applicazione di tale estrema misura ablativa — può sopperirsi, secondo la valutazione discrezionale del giudice adìto, con l’affidamento esclusivo dei figli minori all’altro genitore ovvero avvicendando anche tal ultimo mezzo con quello dell’affido della prole ai Servizi Sociali.

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 21/01/2021 - 21/01/2021 n. 241
Giudice Unico estensore dr.ssa Alessandra Arceri

Competenza e giurisdizione civile – Giurisdizione ordinaria ed amministrativa – Esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato – Violazione di legge – Provvedimento illegittimo (in esito a giudizio di II grado avanti la Corte dei Conti) – Diritto al risarcimento del danno – Diritto soggettivo – Esclusione – Interesse legittimo pretensivo – Giurisdizione del giudice amministrativo – Difetto di giurisdizione del giudice ordinario civile adìto – Danni (mat. Civile) – Risarcimento in forma specifica – Statuizione del giudice amministrativo (Corte dei Conti) – Rilevanza e prevalenza esaustiva

Rif. Leg.: art. 47, 49 Lg. 247/2012; art. 12 DPR 487/1994; art. 22 RDL 1578/1933; art. 7, 30, 31, 63, 112 D. Lgs.vo 104/2010 (“Codice del Processo Amministrativo”); art.103 Cost;

Nell’esercizio e nel compimento di un proprio potere amministrativo, la violazione di legge e la conseguente assunzione di un provvedimento illegittimo da parte della Pubblica Amministrazione che in tal guisa determini la lesione di un interesse legittimo pretensivo avente ad oggetto un bene della vita, rendono — tali circostanze — irriconducibile la pretesa risarcitoria del soggetto danneggiato dall’atto amministrativo ad una situazione giuridica soggettiva definibile in termini di diritto soggettivo, rilevando e prevalendo esaustivamente, anche a tal precipuo riguardo, l’originaria posizione e situazione giuridica soggettiva in essere e propriamente definibile solo in termini di interesse legittimo, ciò comportando, ai fini del risarcimento del danno, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nonché una carenza ed un difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario civile eventualmente adìto.

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 21/01/2021 - 21/01/2021 n. 241
Giudice Unico estensore dr.ssa Alessandra Arceri

Competenza e giurisdizione civile – Giurisdizione ordinaria ed amministrativa – Esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato – Violazione di legge – Provvedimento illegittimo (in esito a giudizio di II grado avanti la Corte dei Conti) – Diritto al risarcimento del danno – Diritto soggettivo – Esclusione – Interesse legittimo pretensivo – Giurisdizione del giudice amministrativo – Difetto di giurisdizione del giudice ordinario civile adìto – Danni (mat. Civile) – Risarcimento in forma specifica – Statuizione del giudice amministrativo (Corte dei Conti) – Rilevanza e prevalenza esaustiva

Rif. Leg.: art. 112 D. Lgs.vo 104/2010 (“Codice del Processo Amministrativo”);

Che il Consiglio di Stato, in esito al secondo grado di giudizio ed in accoglimento del gravame proposto avverso la decisione del TAR in I grado, abbia riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in forma specifica a favore del soggetto di cui sia stato leso un interesse legittimo — e ciò, in particolare, consentendo la ripetizione dell’iter procedimentale già svolto dalla Pubblica Amministrazione in violazione di legge, riammettendo ab imis il soggetto alla fase viziata affinché ne consegua una nuova valutazione e la rinnovata definizione ed emanazione dell’atto sull’oggetto proprio del bene della vita per il quale quel procedimento era stato iniziato —, ciò non pregiudica la successiva azione esercitata dal danneggiato avanti il giudice amministrativo ai fini del risarcimento del danno patito in esito all’atto inizialmente emesso dalla Pubblica Amministrazione competente. Ne consegue ulteriormente che laddove non sia più possibile attuare il risarcimento in forma specifica, spetta sempre e comunque all’Autorità Giudiziaria Amministrativa — in sede di giudizio di ottemperanza — decidere in merito al risarcimento dei danni di fatto conseguiti all’impossibilità di dare esecuzione al giudicato formatosi sul punto in esito alla pronunzia della Consiglio di Stato.

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Prima Civile – Sezione Specializzata in materia d’Impresa - Decreto 05/02/2021 - 05/02/2021
Presidente del Collegio dr.ssa Gabriella Ratti, Giudice relatore estensore dr. Edoardo Di Capua

Società – S.r.l. – Procedura di amministrazione giudiziaria – Nomina di Curatore Speciale ex art.78 cpc – Curatore speciale – Espletamento dell’incarico – Istanza di liquidazione del compenso – Reiezione

Rif. Leg.: art. 2409 cod. civ.; art. 53, 68, 78 cod. proc. civ.; art. 52 disp. att. cod. proc. civ.; art. 103 disp. att. cod. civ.; art. 737 e ss. cod. proc. civ.;

Il Curatore Speciale nominato alla società in procedura di amministrazione giudiziaria non riveste qualità soggettiva processuale di “ausiliario” del giudice, bensì quella di mandatario della società nel cui interesse è stato nominato in ragione di un rapporto di rappresentanza costituitosi ex lege secondo il disposto normativo di cui all’articolo 78 del codice di procedura civile, conseguendone l’inammissibilità dell’istanza presentata al Tribunale dal Curatore Speciale stesso ai fini della liquidazione del compenso spettantegli in ragione del ruolo svolto e dell’incarico espletato nel contesto della speciale procedura instauratasi in esito all’applicazione dell’articolo 2409 del codice civile.

Cfr.: Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 22.06.2006, n. 14447, in Arch. Locazioni, 2007, 1, 81 e sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ; inoltre Cass. civ., Ordinanza 26.10.2005 n. 20679 ;

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Modena, Sezione Prima Civile - Sentenza 11/03/2021 - 16/03/2021 n. 426
Giudice Unico estensore dr. Eugenio Bolondi

Concordato Preventivo – Ammissione a C.P. in continuità aziendale – Domanda di ammissione anteriore alla scadenza di contratto di leasing – Scadenza del contratto di leasing in corso di C.P. – Esecuzione forzata – Titolo esecutivo – Decreto Ingiuntivo – Opposizione a precetto – Infondatezza – Restituzione al concedente del bene concesso in leasing

Rif. Leg.: art. 72 quater, 161, 168, 169 bis RD 267/1942 (Lg. Fall.re); art. 615, 641, 642 cod. proc. civ.;

Il contratto di leasing di bene mobile in essere anteriormente alla domanda della società utilizzatrice di ammissione a Concordato Preventivo, nonché la scadenza naturale del contratto — l’esecuzione sua giunta a compimento — successivamente all’ammissione della società istante a Concordato Preventivo in continuità aziendale, sono contingenze che — da un lato — non consentono all’utilizzatore di ritenere legittimamente il bene mobile condotto in leasing quale bene facente parte del patrimonio aziendale della società ammessa a Concordato Preventivo, e — d’altro lato — non consentono di ritenere vigenti le premesse normative proprie della procedura concorsuale del fallimento, e quindi la possibilità di considerare in stato di quiescenza i contratti in essere e coevi allo svolgersi del Concordato Preventivo, proseguendo invece questi rapporti negoziali nel loro naturale decorso che, nel caso del contratto di leasing esaustivamente eseguito, comporta, — in assenza di riscatto del bene da parte dell’utilizzatore ed al contempo in assenza di ‘spontanea’ restituzione del bene da parte dell’utilizzatore al concedente —, il diritto di quest’ultimo a ché vi sia effettiva e tempestiva restituzione a proprio favore del bene utilmente utilizzato. Ne consegue l’infondatezza dell’opposizione a precetto della società utilizzatrice ammessa a Concordato Preventivo in continuità aziendale a fronte dell’azione esecutiva della società concedente il bene in locazione finanziaria che ne abbia intimato il rilascio sulla base del titolo giudiziale costituito da provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo ingiungente la restituzione del bene all’avente diritto.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 23.11.2020, n. 26568, (rv. 659745-03); Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 18.06.2018, n. 15975, (rv. 649693-01); entrambe sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ;