UTET GIURIDICA - WOLTERS KLUWER di BOLOGNA
Strada Maggiore, 20 - 40100 Bologna, Tel.051/223.715 Fax. 051/260.120

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Modena, Sezione Prima Civile - Sentenza 12/02/2021 - 16/02/2021 n. 234
Giudice Unico estensore dr. Eugenio Bolondi

Esecuzione forzata – Titolo esecutivo – Verbale di separazione personale consensuale dei coniugi – Assegno a titolo di mantenimento del coniuge – Precetto – Intimazione del coniuge avente diritto – Anteriore condotta omissiva – Irrilevanza – Opposizione a precetto – Reiezione – Rinunzia all’assegno di mantenimento – Infondatezza – Assenza di titolo esecutivo valido ed efficace – Infondatezza

Rif. Leg.: art. 150, 151, 156, 1236 cc; artt.474, 615 cpc;

Per quanto la remissione del debito sia, per definizione, un negozio a forma libera e la cui conclusione possa darsi anche per facta concludentia, non è riconducibile a tale figura di diritto sostanziale la condotta del coniuge separato che a seguito della separazione consensuale omologata non abbia preteso l’adempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento che nel verbale di omologa gli veniva riconosciuto, non potendosi ravvisare, in tale inerzia, una rinunzia tacita al proprio diritto di credito bensì solo una mera condotta omissiva ininfluente ai fini della mantenuta titolarità della posizione giuridica soggettiva al riguardo consensualmente e giudizialmente attribuitagli, condotta che quindi non incrina né lede la qualità di idoneo titolo esecutivo del verbale di omologa della separazione ai fini dell’azione in executivis, ed in particolare ai fini dell’esecuzione forzata in punto di adempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento da parte del coniuge separato ed intimato la cui opposizione a precetto si rivela infondata, non ostando al coniuge avente diritto alcuna ipotizzata e prospettata manifestazione di volontà abdicativa in relazione alla situazione giuridica — di diritto soggettivo relativo — a lui propria e ciò in ragione di una rinunzia, inequivoca e certa — seppur per comportamento concludente —, all’assegno di mantenimento spettantegli in esito alla separazione dal coniuge, il quale va viceversa validamente ritenuto obbligato nel contesto e a definizione dell’azione esecutiva esercitata con il precetto e l’intimazione rivoltagli.

Cfr.: Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 03.10.2018, n. 24139, (rv. 650610-01), in Foro It., 2018, 12, 1, 3904 e in Notariato, 2018, 6, 627 ; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 14.07.2006, n. 16125, (rv. 591767), (rv. 591766), (rv. 591768), in Foro It., 2007, 5, 1, 1552 , in Danno e Resp., 2007, 6, 655 con nota di Selvini ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 18.05.2006, n. 11749, (rv. 589405), (rv. 589401), (rv. 589402), in Guida al Diritto, 2006, 32, 89, in Impresa, 2006, 10, 1560 e in Foro It., 2007, 1, 1, 184 ; Cass. civ., Sez. III, Sentenza12.09.2005, n. 18090, (rv. 584452), (rv. 584450), (rv. 584448), in Guida al Diritto, 2005, 43, 76 ; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 04.10.2000, n. 13169 ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 14.06.1997, n. 5363 in Giur. It., 1998, 1117 con nota di Scardigno ; ognuno dei provvedimenti citati sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ; inoltre, quale ulteriore precedente citato dal giudice estensore, v. Cass., 6.6.1972, n. 1752 ;

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Quarta Civile - Ordinanza 15/12/2020 - 15/12/2020
Giudice Unico estensore Dr.ssa Antonella Rimondini

Esecuzione forzata – Titolo esecutivo – Assegno bancario – Emissione “a scopo di garanzia” – Opposizione all’esecuzione – Invalidità del titolo esecutivo – Fondatezza – Opposizione a precetto – Legittimazione all’azione esecutiva – Esclusione – “Gravi motivi” ai fini della sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo – Sussistenza

Rif. Leg.: art. 31 RD 1736/1933 (recante “Disposizioni sull’assegno bancario, sull’assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell’istituto di emissione, del Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia”, c.d. ‘Legge sull’assegno’); art. 615, 617 cod. proc. civ.;

L’invalidità del titolo esecutivo determina l’illegittimità dell’azione esercitata in executivis nonché l’esito dell’opposizione a precetto non altrimenti che legittima, fondata ed idonea alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ricorrendone oggettivamente — in re ipsa — i “gravi motivi” richiesti ex lege. [ Fattispecie attinente ad esecuzione forzata facente fondante riferimento quale titolo esecutivo ad assegno bancario emesso a “scopo di garanzia”. ]

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 24.05.2016, n. 10710, (rv. 639852), in Notariato, 2016, 4, 363 ; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 03.03.2010, n. 5069, (rv. 611866), (rv. 611867), (rv. 611865) ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 28.06.2006, n. 14978, (rv. 590804) ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 30.08.1996, n. 7985, in Contratti, 1997, 1, 68 ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 19.04.1995, n. 4368, in Contratti, 1996, 2, 140 con nota di Pirotta ; inoltre i citati provvedimenti sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ;
Cass. pen., Sez. V, Sentenza 16/02/2018, n. 21663, (rv. 273164), sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ;

nell’ambito della giurisprudenza di merito, Trib. Potenza, Sez. Civ., Sentenza 07.01-08.01/2020, est. dr. Angelo Raffaele Violante ; Trib. Catania, Sez. IV, Sentenza 09.12-11.12/2019 est. dr.ssa Vera Marletta ; Trib. Roma, Sez. IV, Sentenza 05.11-06.11/2018, est. dr.ssa Bianca Ferramosca ; Trib. Milano, Sez. III, Sentenza 28.02-13.04.2011, est. dr.ssa Susanna Terni ; Trib. Perugia, Sez. II, Sentenza 19.09-16.10/2012 est. dr. Michele Moggi ; Trib. Monza, Sez. I, Sentenza 10.05-25.06/2007, est. dr.ssa Patrizia Re ; ognuno dei citati provvedimenti sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ;
inoltre, Trib. Napoli, 12.06.2015, su “Sito Il caso.it”, 2015,

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Prima Civile, Sezione Specializzata in materia di Impresa - Ordinanza 23/11/2020 - 23/11/2020
Giudice designato est., dr. Edoardo Di Capua

Società – S.p.a. – Capitale: aumento – Ricapitalizzazione – Azioni emesse – Sottoscrizione mediante conferimento di crediti certi liquidi esigibili – Legittimità – Controversia sulla proprietà delle azioni – Provvedimenti cautelari – Sequestro giudiziario – Strumentalità del provvedimento cautelare (fumus boni juris) – Possibilità di pregiudizio al diritto controverso ed opportunità della custodia dei titoli (periculum in mora) – Conferma del decreto inaudita altera parte di concessione della misura cautelare ex art.670 cpc

Rif. Leg.: art. 2447, 2438, 2441, 2342, 2344 cod. civ.; art. 669bis, 669sexies, 670, cod. proc. civ.;

A seguito della deliberazione della società per azioni di aumento del capitale sociale, al fine precipuo di ricapitalizzazione della società, ed in esito alla conseguente emissione di nuove azioni, è ammissibile e lecita la sottoscrizione di titoli azionari da parte del socio per mezzo del conferimento di “contro-crediti” certi liquidi ed esigibili vantati nei confronti della società emittente, nonché è legittimo il coevo sequestro giudiziario disposto con decreto cautelare ante causam pronunziato inaudita altera parte e confermato con ordinanza riguardo a quella stessa quota di partecipazione societaria sottoscritta dal ‘socio-creditore’, rinvenendosi il fumus boni juris nella finalità strumentale del provvedimento cautelare emesso rispetto alla prospettata controversia insorgente sulla effettiva proprietà dei titoli da parte del sottoscrittore contestata da altro socio in uno con la permanenza del ruolo societario di appartenenza del sottoscrittore stesso, ed al contempo ravvisandosi ed apprezzandosi il periculum in mora nell’opportunità di preservare e custodire, con il provvedimento cautelare emanato, i titoli azionari oggetto di controversia quanto alla loro reale titolarità, evitando, fondamentalmente, il pregiudizio irreparabile di una illegittima estromissione dalla compagine societaria oltreché di una perdita, sul piano societario, di una liquidità (anche se di natura creditoria) comunque conferita ed investita con la sottoscrizione.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 15.09.2009, n. 19813, (rv. 609859) ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 27.09.1993, n. 9729, (rv. 483847) ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 23.11.1991, n. 12595 ; ognuno dei provvedimenti citati sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ; inoltre, quale ulteriore precedente citato dal giudice estensore, v. Cass. civ., 23.06.1982, n. 3831 ;

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Prima Civile, Sezione Specializzata in materia di Impresa - Ordinanza 23/11/2020 - 23/11/2020
Giudice designato est., dr. Edoardo Di Capua

Società – S.p.a. – Capitale: aumento – Ricapitalizzazione – Azioni emesse – Sottoscrizione mediante conferimento di crediti certi liquidi esigibili – Legittimità – Controversia sulla proprietà delle azioni – Provvedimenti cautelari – Sequestro giudiziario – Strumentalità del provvedimento cautelare (fumus boni juris) – Possibilità di pregiudizio al diritto controverso ed opportunità della custodia dei titoli (periculum in mora) – Conferma del decreto inaudita altera parte di concessione della misura cautelare ex art.670 cpc

Rif. Leg.: art. 78, 80 cod. proc. civ.;

È legittima la nomina del Curatore Speciale di cui all’articolo 78 del codice di procedura civile da parte del giudice avanti il quale pende il giudizio ed è stata proposta l’istanza di nomina o rilevata ex officio l’esigenza di far luogo alla nomina, dovendosi ritenere che l’esclusiva facoltà di nomina riservata al presidente dell’ufficio giudiziario cui unicamente si riferisce la norma — di cui, in particolare, all’articolo 80 del codice di procedura civile — attenga — secondo concorde interpretazione giurisprudenziale — altrettanto esclusivamente alla fase ante causam, trovando dovuta applicazione quando il processo non è ancora pendente e la causa debba ancora essere instaurata.

Cfr.: quali precedenti citati dal giudice estensore, Cass. civile, Sez. III, 13 aprile 2015 n. 7632 ; Cass. civ., Sezioni Unite, n. 828 del 1971 ;