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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Prima Civile - Sentenza 24/02/2021 - 24/02/2021 n. 886
Giudice unico estensore dr. Edoardo Di Capua

Ingiunzione – Giudizio di opposizione – Istanza di esecuzione provvisoria parziale del D.I. – Reiezione – Ordinanza Ingiunzione – Ordinanza ingiunzione di pagamento del debito residuo rispetto alla somma portata dal D.I. – Principio di non contestazione – Genericità delle allegazioni – Pagamento esaustivo in corso di causa della somma ingiunta con D.I. – Decreto Ingiuntivo – Revoca del D.I. opposto – Sentenza di definizione del giudizio

Rif. Leg.: art. 645, 186 ter cod. proc. civ.;

A fronte della reiezione dell’istanza di esecuzione provvisoria parziale del Decreto Ingiuntivo, nel contesto del giudizio di opposizione instauratosi avverso il provvedimento emesso in monitorio, è legittima l’emissione dell’Ordinanza Ingiunzione di cui all’articolo 186 ter del codice di procedura civile con la quale — in favore della parte ingiungente e opposta — sia ingiunto alla parte opponente, nella fase istruttoria del procedimento di merito ed a cognizione piena in atto, il pagamento della parte residua della somma ancora dovuta rispetto a quella portata dal Decreto Ingiuntivo, e ciò quindi, indirettamente accogliendo, seppur parzialmente ed in via provvisoria ed anticipatoria, l’istanza iniziale e reietta dell’ingiungente procedente ab imis con il provvedimento reso in monitorio, conseguendone al contempo la legittimità della revoca di quest’ultimo da parte della sentenza che — definendo il giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo, ed in accoglimento dell'opposizione stessa — rilevi, rispetto alla dovuta debenza, il maggior importo in linea capitale della somma esposta e rappresentata nell'emesso provvedimento monitorio, nonché, legittimamente confermando l'Ordinanza Ingiunzione di cui all'articolo 186 ter del codice di procedura civile previamente pronunziata, rilevi i fatti costitutivi del diritto controverso accertati al momento della pronunzia della sentenza, ed in particolare il fatto estintivo insorto proprio in ragione dell'ottemperanza all'Ordinanza Ingiunzione emessa in corso di causa.

Cfr.: Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza 07.07.1993, n. 7448, in Corriere Giur., 1993, 1330 con nota di De Luca ; in Giust. Civ., 1993, I, 2041 ; Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza 1.12.2000, n. 15339 ; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 25.05.1999, n. 5074 ; Cass. civ., Sez. lav., Sentenza 12.12.1998, n. 12521; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 17.021998, n. 1656; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 5 giugno 1997, n. 5007, in Foro It., 1997, I, 3242; in Nuova Giur. Civ., 1998, I, 376 con nota di Nela ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 21.031997, n. 2552 in Giur. It., 1998, 1391 con nota di Ronco ; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 21.12.1995, n. 13027; inoltre, i citati provvedimenti sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ;

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Prima Civile - Sentenza 24/02/2021 - 24/02/2021 n. 886
Giudice unico estensore dr. Edoardo Di Capua

Ingiunzione – Giudizio di opposizione – Istanza di esecuzione provvisoria parziale del D.I. – Reiezione – Ordinanza Ingiunzione – Ordinanza ingiunzione di pagamento del debito residuo rispetto alla somma portata dal D.I. – Principio di non contestazione – Genericità delle allegazioni – Pagamento esaustivo in corso di causa della somma ingiunta con D.I. – Decreto Ingiuntivo – Revoca del D.I. opposto – Sentenza di definizione del giudizio

Rif. Leg.: art. 186ter, 177, 178, 645 cod. proc. civ.;

L’Ordinanza Ingiunzione di cui all’articolo 186 ter del codice di procedura civile, con la quale sia statuito e prescritto alla parte l’esecuzione di un pagamento parziale, è provvedimento anticipatorio e per definizione provvisorio, e quindi a contenuto ‘non-decisorio’ e revocabile, e inidoneo, come tale, alla formazione della cosa giudicata, ciò significando che l’Ordinanza è modificabile e revocabile fino alla pronunzia della sentenza con la quale sia definito il procedimento e nella quale l’Ordinanza è destinata ad essere assorbita ed a risolvere la funzione in cui le proprie predette caratteristiche si sostanziano, e perciò ad essere sostituita — nelle sue valenze anticipatorie, prescrittive e non-decisorie — dalla decisione pronunziata a conclusione del giudizio, e ciò anche nel particolare contesto costituito dal giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo ed a prescindere dal fatto che il pagamento del quale sia stata ‘ordinata’ l’effettuazione in corso di causa — nella fase istruttoria del processo di merito a cognizione piena — sia o meno esaustivo della complessiva debenza della parte ingiunta con il provvedimento monitorio nonché nel caso in cui ne sia stato infondatamente statuito l’adempimento, essendo l’Ordinanza Ingiunzione retta dal regime e dalla disciplina proprii dei provvedimenti in forma di ordinanza, quale stabilito dagli articoli 177 e 178 del codice di procedura civile, e in ragione dei quali s’inscrive quindi al principio di pronunzia avente natura interinale ed al contempo impregiudicabile dell’esito della causa in forza di sentenza.

Cfr.: Cass. civ., Sezioni Unite, Sentenza 29.01.2007, n. 1820, (rv. 593981), in Diritto & Giustizia 2007 ; in Corriere Giur., 2008, 8, 1153 con nota di Carrato ; in Riv. Dir. Proc., 2007, 6, 1656 con nota di Polinari e inoltre sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ;