UTET GIURIDICA - WOLTERS KLUWER di BOLOGNA
Strada Maggiore, 20 - 40100 Bologna, Tel.051/223.715 Fax. 051/260.120

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 24/05/2021 - 04/06/2021 n. 1390
Giudice unico estensore dr. Pietro Iovino

Condominio – Cosa comune (uso e godimento) – Rinunzia alla proprietà comune – id est : rinunzia al diritto sulle parti comuni – Divieto ex lege inderogabile – Assemblea (impugnazione delle delibere) – Rinunzia del condòmino alla comproprietà condominiale – Deliberazione dell’assemblea condominiale all’unanimità – Nullità

Rif. Leg.: art. 1102, 1118, 1137 cod. civ.;

[ Obiter dictum ] L’invalidità di un atto giuridico ne presuppone l’esistenza anche se, in situazioni di fatto estreme, l’applicazione della massima sanzione dell’atto invalido, ossia la nullità, si pone in posizione finitima se non dubbia — sul piano concettuale ed in particolare logico-giuridico — con quella della inesistenza dell’atto. In ispecie, la deliberazione dell’assemblea condominiale con la quale, all’unanimità, sia stata approvata la rinunzia del condòmino alla comproprietà sui beni comuni ( in altri termini, la rinunzia del singolo condòmino alla comunione sulle parti estranee alla proprietà individuale ed esclusiva e rientranti nella cosa comune in proprietà condominiale ) ponendosi in violazione del divieto ex lege, assistito da qualità inderogabile, per cui “il condòmino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni”, determina una situazione limite seppur valutata, sul piano decisorio, — a seguito dell’impugnazione contra se dello stesso condominio deliberante —, quale atto invalido e in particolare radicalmente nullo, permanendo al contempo la fondata riserva, posta la palese ed estrema illegittimità di un’espressione di volontà oltre il disposto normativo e al di là dei princìpii fondanti un istituto giuridico, della possibile ammissibilità di quell’atto tra quelli definibili quali ‘esistenti’ e perciò propriamente vulnerabili in termini di annullabilità o nullità.

Cfr.: Cass. civ., Sez. II, Sentenza 29.05.1995, n. 6036, (Rv. 492556 - 01), in Arch. Locazioni, 1995 , in Vita Notar., 1996, 215 , nonché sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ;

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 24/05/2021 - 04/06/2021 n. 1390
Giudice unico estensore dr. Pietro Iovino

Condominio – Cosa comune (uso e godimento) – Rinunzia alla proprietà comune – id est : rinunzia al diritto sulle parti comuni – Divieto ex lege inderogabile – Assemblea (impugnazione delle delibere) – Rinunzia del condòmino alla comproprietà condominiale – Deliberazione dell’assemblea condominiale all’unanimità – Nullità

Rif. Leg.: art. 1102, 1118, 1137, 1138 cod. civ.;

Sul piano strettamente positivo, il condòmino che intenda sottrarsi alla partecipazione agli oneri di conservazione delle parti comuni della proprietà condominiale, e quindi ed in particolare alle spese che esse comportino, non può legittimamente farlo rinunziando al diritto sulle parti comuni, neppure se tale rinunzia sia deliberata — ossia approvata — all’unanimità in sede di assemblea condominiale, venendo in tal modo all’evidenza la violazione dell’inderogabile divieto ex lege di cui al secondo comma dell’articolo 1118 del codice civile, secondo il quale “il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni”, — non può rinunziare al suo diritto sulla comproprietà condominiale —, conseguendone la radicale nullità di una tale delibera, nonché ed al contempo — su di un piano strettamente concreto — rilevando la palese contingenza, ricorrente nella maggioranza dei casi, per cui all’uso delle parti comuni egli non può materialmente, fisicamente sottrarsi; e comunque, anche se la fattezza delle parti comuni sia tale da elidere questo limite di ordine naturale e ontologico, qualora il condòmino non intenda partecipare agli oneri derivanti dalla comproprietà condominiale, l’unico strumento legittimo consiste nella contestazione, principalmente nel bilancio consuntivo e preventivo, del prospetto di ripartizione delle spese comuni o comunque del documento che contenga l’intestazione a suo nome ed a quel titolo di un determinato obbligo di contributo, e ciò nella forma rituale dell’impugnazione della deliberazione dell’assemblea di condominio che su quelle spese abbia statuito o comunque dell’atto con cui l’amministratore del condominio lo abbia reso partecipe dell’onere su di lui gravante.

Cfr.: quale precedente più risalente, Cass. civ., Sez. II, Sentenza 29.05.1995, n. 6036, (Rv. 492556 - 01), in Arch. Locazioni, 1995 , in Vita Notar., 1996, 215 ; più di recente, invece, Cass. civ., Sez. II, Sentenza 16.04.2019, n. 10586, in Imm. e propr., 2019, 6, 390 ; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza 21.08.2017, n. 20216, (rv. 645232-01), in Imm. e propr., 2017, 10, 598 ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 29.01.2015, n. 1680, (rv. 634966), (rv. 634967), in Imm. e propr., 2015, 4, 257 con nota di Triola ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 27.10.2006, n. 23291, (rv. 592441) , nonché, tutti i provvedimenti citati, sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ; infine, per un precedente ancor più risalente, Cass. civ. Sez. II, 25.07.1977, n. 3309, (Rv. 386857 - 01) ;