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Massimatore: dr. Gianluigi Morlini (Corte d'Appello di Bologna)


Corte d`Appello Ordinario di BOLOGNA - ordinanza n. 653/2026 del 14/2/2026
Presidente dott.ssa Antonella Allegra, Consigliere Relatore Estensore dr. Gianluigi Morlini - X (avv. Caselli) c. Y (avv. Cardone)

Provvedimento temporaneo ed urgente reso dal Tribunale ex art. 473-bis.22 c.p.c. - contemporanea pendenza di un reclamo in Corte d’Appello ex art. 473-bis.24 c.p.c. e richiesta di revoca/modifica al Tribunale ex art. 473-bis.23 c.p.c. – impossibilità – inammissibilità o improcedibilità.

Rif. Leg.: Artt. 473-bis.22, 473-bis.23, 473-bis.24 c.p.c.

A seguito di provvedimento temporaneo ed urgente reso dal Tribunale ex art. 473-bis.22 c.p.c., non è possibile la contemporanea pendenza di un reclamo in Corte d’Appello ex art. 473-bis.24 c.p.c. e di una richiesta di revoca/modifica al Tribunale stesso ex art. 473-bis.23 c.p.c.: qualora l’istanza di revoca/modifica al Tribunale sia stata presentata prima della proposizione del reclamo alla Corte di Appello, quest’ultimo deve essere dichiarato inammissibile; qualora invece, proposto reclamo alla Corte di Appello e prima che questa si pronunci, venga altresì presentata al Tribunale istanza di modifica/revoca, il reclamo diviene improcedibile.

Massimatore: dr. Gianluigi Morlini (Corte d'Appello di Bologna)


Corte d`Appello Ordinario di BOLOGNA - Sentenza n. 335/2026 del 5/2/2026
Presidente dott. Giuseppe De Rosa, Consigliere Relatore Estensore dr. Gianluigi Morlini - X (avv. Alimento) c. Y (avv. Davoli)

Incapacità a testimoniare - Condizioni - Interesse a partecipare al giudizio alla stregua dell'art. 100 c.p.c. - Necessità - Interesse di mero fatto - Rilevanza - Ai soli fini dell'attendibilità - Sussistenza – Conseguenze

Rif. Leg.: Artt. 100 e 246 c.p.c.

L’incapacità a deporre prevista dall’art 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, non avendo invece rilevanza l’interesse di fatto a un determinato esito del processo, salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell’attendibilità del teste.