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Massimatore: dr. Gianluigi Morlini (Corte d'Appello di Bologna)


Corte d`Appello di BOLOGNA, Sezione I^ Civile - Sentenza 21/04/2026 - 27/04/2026 n. 1172
Preisdente dott. Giuseppe De Rosa, Consigliere Estensore dr. Gianluigi Morlini Gianluigi

Agenzia delle Entrate Riscossione (avv. Tolomei) c. X (avv. Amatucci)

Atto esecutivo di pretesa tributaria - Giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria - Discrimine

Rif. Leg.: Artt. 2 comma 1 D.Lgs. n. 546/1992, 57 DPR n. 602/1973

In tema di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, sussiste la giurisdizione tributaria ove si fanno valere vizi della pretesa tributaria che si siano verificati fino alla notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento se validamente avvenute, ovvero fino al momento dell’atto esecutivo nel caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici, poiché in tali ipotesi l’atto esecutivo, tramite la cd. opposizione recuperatoria, diventa lo strumento per far valere i vizi di una notifica della cartella o dell’intimazione mai perfezionata; sono invece devolute alla giurisdizione ordinaria le questioni sulla legittimità formale dell’atto esecutivo in quanto tale, nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, ovvero, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, su quelli successivi all’atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione.