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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 06/04/2021 - 25/05/2021 n. 1271
Presidente del Collegio Dr. Roberto Aponte, Consigliere relatore estensore dr. Luciano Varotti

[APP TRIB BOLOGNA] Competenza e giurisdizione civile – Giurisdizione ordinaria ed amministrativa – Contributi all’editoria – Diritto soggettivo – Giurisdizione esclusiva del giudice civile ordinario – (Corte Costituzionale sent. 209 del 2019)Obbligazioni – Cessione del credito – Credito di Casa Editrice derivante da contributo pubblico all’editoria – Credito attuale e ‘non-liquido’ – Cessione a istituto bancario – Atto di data certa (rogito notarile) – Comunicazione della cessione alla P.A. ceduta – Legittimità validità efficacia della cessione – Fallimento – Effetti del fallimento per il fallito – Cessione di credito anteriore alla dichiarazione di fallimento del cedente (in ispecie : Casa Editrice) – Opponibilità della cessione alla Curatela della procedura concorsuale – Fondatezza – Compensazione – Compensazione tra credito restitutorio della P.A. e credito oggetto di cessione – Esclusione – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 1260, 1264 cod. civ.;

La qualità “attuale”, seppure ‘non liquida’ del credito, e non invece la natura eventuale o solo futura dello stesso, determina l’efficacia dei negozi e dei rapporti giuridici che riguardo a tale diritto soggettivo relativo siano posti in essere e conclusi, e in particolare la validità e l’efficacia del contratto di cessione del credito la cui legittima conclusione rende piena titolarità del titolo acquisito da parte del cessionario del credito nonché la natura ostensibile della stessa nei confronti del debitore ceduto a cui sia stata comunicata la cessione, avendo cedente e cessionario operato in un ambito informato a legittimità quanto alla disponibilità delle proprie situazioni giuridiche soggettive. [ Fattispecie attinente al contributo pubblico all’editoria ed al negozio di cessione del relativo diritto di credito da parte della casa editrice creditrice e della banca resasi cessionaria del medesimo. ]