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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di BOLOGNA - Sentenza 23/06/2021 - 09/07/2021 n. 1646
Giudice Estensore dr. Gattuso Marco

Ingiunzione – Giudizio di opposizione – Perfezionamento ed esecuzione di contratto – Ottemperanza dell’ingiungente opposto all’onere della prova – Principio di non contestazione – Fatti costitutivi della domanda introdotta con il procedimento monitorio – Non contestazione dell’ingiunto opponente – Fondatezza della domanda – Spese giudiziali (mat. Civile) – Responsabilità processuale aggravata – Opposizione a D.I. – Fondamento insussistente – Condanna a pena equitativamente determinata;

Rif. Leg.: art. 645, 115, 91, 96 cod. proc. civ.;

In applicazione del principio di non contestazione di cui all’articolo 115 del codice di procedura civile, la sostanziale e palese infondatezza dell’opposizione a decreto ingiuntivo comporta, con l’integrale soccombenza in esito all’inottemperanza all’onere di allegazione di fatti estintivi impeditivi o modificativi della pretesa agita in monitorio, la condanna dell’opponente a pena equitativamente determinata, secondo il disposto del terzo comma dell’articolo 96 del codice di rito.

Cfr.: ex multis, in generale e più recentemente, sul principio “di non contestazione”, Cass. civ., Sez. VI-3, Ordinanza 02.07.2021, n. 18797 ; Cass. civ., Sez. VI-3, Ordinanza 26.11.2020, n. 26908, (rv. 659902-01) ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 29.09.2020, n. 20525 (rv. 659198-02) ; Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza 19.08.2019, n. 21460, (rv. 654812-01) ; provvedimenti editi sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ;