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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Seconda Civile - Sentenza 14/05/2021 - 21/05/2021 n. 1319
Giudice Unico estensore dr.ssa Carolina Gentili

Contratti in generale – Simulazione del contratto – Simulazione relativa – Trasferimento di quota di proprietà immobiliare al coniuge – Mancata dimostrazione del pagamento del prezzo – Natura liberale dell’atto – Simulazione relativa del negozio di compravendita – Donazione dissimulata – Revocatoria ordinaria – Trasferimento di proprietà\ Donazione dissimulata – Compromissione dell’intera garanzia patrimoniale (eventus damni) – Preesistenza dell’esposizione debitoria insoluta (scientia damni) – Atto a titolo gratuito in favore del coniuge (scientia fraudis) – Inefficacia dell’atto di compravendita

Rif. Leg.: art. 769, 1414, 1416, 1470, 2729, 2901 cod. civ.;

Il trasferimento di una quota di proprietà immobiliare al coniuge di cui non vi sia prova in merito all’effettivo pagamento del prezzo conduce all’accertamento della natura liberale dell’atto negoziale posto in essere e quindi alla definizione del negozio comunque venuto ad esistenza quale simulazione relativa di un contratto di compravendita nonché alla definizione ultima e sostanziale di un contratto di donazione dissimulato effettivamente intercorso tra le parti. Ne consegue la legittimità dell’azione revocatoria ordinaria esercitata nei confronti dell’atto simulato di compravendita — valente realmente e sostanzialmente qualificabile quale donazione dissimulata —, che in quanto rappresenti la compromissione della garanzia patrimoniale offerta dal donante al proprio creditore — evidenziandosi in tal senso l’eventus damni —, nonché in quanto si ponga in uno spazio temporale segnato dalla preesistenza dell’esposizione debitoria — palesando a tal riguardo la compiuta scientia damni dell’alienante\ donante —, ed infine, in quanto presenti il carattere dell’atto a titolo gratuito in favore di un acquirente che sia in realtà donatario del bene e unito dal vincolo del coniugio al donante — evidenziando in tal modo la scientia fraudis sottesa al negozio —, presenta tutti i requisiti oggettivi e soggettivi ai fini del fondato esercizio dell’actio pauliana e quindi dell’esito, sul piano decisorio, della inefficacia dell’atto dispositivo posto in essere quale compravendita di porzione di bene immobile — e come tale trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari — e ciò a guarentigia del diritto vantato dal creditore agente in revocatoria.

Cfr.: sul piano sostanziale e dogmatico, Cass. civ., Sez. II, Sentenza 30.10.2020, n. 24040; indirettamente, sul caso di specie, Cass. civ., Sez. VI-2, Sentenza 16.12.2014, n. 26460 (rv. 633826); Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 25.05.2017, n. 13172, (rv. 644304-01); Cass. civ., Sez. VI-3, Ordinanza 24.06.2021, n. 18193; Cass. civ., Sez. VI-3, Ordinanza 18.06.2019, n. 16221 (rv. 654318-01);