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Massimatore: dott. Gianluigi Morlini (Tribunale di Reggio Emilia)


Tribunale Ordinario di REGGIO EMILIA - Sentenza 12/11/2021 - 18/11/2021 n. 1333
Giudice Estensore dr. Gianluigi Morlini - Ferreira Isador, Miranda Mello Beatriz e Miranda Mello Stefania (avv. Colli e Cattani) c. Alfa s.p.a. di Alfa cav. *** (avv. Tamburini) e Gamma soc. Unipersonale (avv. Ruffini)

Sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. - Giudizio pregiudicante deciso con sentenza non passata in giudicato – Ammissibilità della sola sospensione ex art. 337 c.p.c. - Fondamento - Conseguenze.
Prove atipiche- configurabilità- valore probatorio - casistica - CTU resa in altri giudizi.

Rif. Leg.: Artt. 295 e 337 c.p.c.
Artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c.

Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell'art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337 comma 2 c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336 comma 2 c.p.c.
L’elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non è tassativa, e quindi devono ritenersi ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova. Sono prove atipiche i verbali di prove espletati in altri giudizi, la perizia resa in altro giudizio fra le stesse od altre parti, la sentenza resa in altro giudizio.