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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Decreto 18/06/2021 - 28/09/2021
Presidente del Collegio dr.ssa Anna Maria Rossi, Consigliere relatore estensore dr. Rosario Lionello Rossino

[RECLAMO TRIB BOLOGNA] Separazione dei coniugi – Modifica delle statuizioni di separazione – Separazione consensuale – Assegnazione della casa coniugale – Statuizione di abitazione della casa coniugale anche da parte del coniuge separato non assegnatario – Sopravvenuta intollerabilità della convivenza – Revoca della statuizione – Legittimità – Modifica delle statuizioni di separazione – Separazione consensuale – Contributo al mantenimento del coniuge e delle figlie maggiorenni economicamente non autosufficienti – Modifica del Quantum debeatur – Riduzione minima – Legittimità – [REIEZIONE] [CONFERMA]

Rif. Leg.: art. 710, 711, 738, 739 cod. proc. civ.; art. 150, 151, 156, 315 bis, 316 bis, 337 septies, cod. civ.;

La mancata ottemperanza ab origine all’onere di produzione ed allegazione riguardo alle proprie condizioni e capacità patrimoniali e reddituali condiziona, in esito all’istanza di modificazione delle condizioni di separazione consensuale, un accoglimento non altrimenti che minimo della stessa e quindi contribuisce sostanzialmente — permanendo l’inottemperanza ad un esaustivo onere della prova in materia — a determinare una diminuzione esigua dell’obbligo di contributo al mantenimento del coniuge e delle figlie maggiorenni ma non economicamente emancipate, e quindi una sostanziale reiezione della propria istanza nonostante il pur allegato peggioramento delle proprie condizioni di salute, rimanendo il coniuge separato ed obbligato — come da statuizione della sentenza di separazione consensuale — alla pressoché identica entità dell’assegno di mantenimento nei confronti del coniuge e nei confronti della prole.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 09.08.2017, n. 19746, (rv. 645390-01); Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 28.11.2017, n. 28436, (rv. 646781-01); entrambi i provvedimenti sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ;