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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 18/06/2021 - 01/10/2021 n. 2516
Presidente del Collegio dr.ssa Anna Maria Rossi, Consigliere relatore ed estensore dr. Rosario Lionello Rossino

[APP TRIB FERRARA] Separazione dei coniugi – Addebito di colpa – Relazione extraconiugale – Violazione del dovere di fedeltà – Provvedimenti riguardo ai figli – Affidamento condiviso – Collocazione distinta dei due figli minori – Alimenti e mantenimento – Mantenimento diretto dei figli minori – Ripartizione paritaria delle spese straordinarie – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 143, 150, 151, 156 cod. civ.;

Solo in quanto la relazione extra coniugale non si ponga in nesso causale con la sopravvenuta intollerabilità della convivenza matrimoniale, l’avvenuta violazione del reciproco dovere di fedeltà dei coniugi non può assumere qualità di causa determinante la cessazione dell’affectio coniugalis e di addebito della separazione personale al coniuge infedele, richiedendosi però a tal precipuo riguardo l’allegazione, e quindi la dimostrata ricorrenza, degli altri e diversi fatti obbiettivamente preesistenti alla condotta di infedeltà e da questa indipendenti che abbiano già — al loro concreto verificarsi — autonomamente e irreparabilmente minato l’unione affettiva e materiale dei coniugi determinando con certezza ed in maniera primaria e definitiva l’impossibilità della prosecuzione dell’unione coniugale, essendosi perciò anteriormente già costituitesi le condizioni a cui ricondurre la derivata incomprensione reciproca e irrimediabile tra coniugi nonché la conseguente intollerabilità nella prosecuzione della unione e convivenza matrimoniale. Ne consegue che laddove questa dimostrazione non vi sia, bensì dal contesto probatorio — testimoniale e documentale — la relazione extra coniugale e la violazione del dovere di fedeltà che ne sia conseguita si pongano in nesso eziologico esclusivo con la rottura dell’unione coniugale e quale unico fatto e circostanza causale univoca dell’irreparabile crisi della condivisione matrimoniale, da essi vertendo la convivenza materiale e spirituale in una non più componibile reciproca intollerabilità fisica e spirituale tra i coniugi, non potrà che conseguire — a tale esiziale esito — se non l’addebito di colpa della separazione personale al coniuge che abbia dato vita e consistenza alla relazione extra coniugale così come giudizialmente domandato, accertato e dichiarato dal giudice a tal fine adìto.

Cfr.: da ultimo, secondo un insegnamento ormai consolidato, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 21.07.2021, n. 20866, (rv. 661970-02); Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 15.10.2020, n. 22266; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 05.08.2020, n. 16691, (rv. 658891-01); Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 30.10.2019, n. 27777; Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 28.05.2019, n. 14591; Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 08.02.2019, n. 3877; Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 03.09.2018, n. 21576; Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 19.02.2018, n. 3923, (rv. 647052-01); Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 23.06.2017, n. 15811; tutti i citati provvedimenti sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ;