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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Quarta Civile - Sentenza 24/10/2021 - 05/11/2021 n. 2611
Giudice Unico estensore dr. Giovanni Salina

Intermediazione finanziaria – Valori mobiliari – Esecuzione del contratto – Difetto di consenso alla singole operazioni – Esclusione – Violazione degli obblighi informativi – Esclusione – Inadeguatezza della “frequenza” delle operazioni – Sussistenza – Valori mobiliari – Esecuzione del contratto – Promotore finanziario dipendente dell’intermediario (Banca) – Contrattazione “fuori sede” – Rapporto di occasionalità necessaria – Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale – Responsabilità risarcitoria solidale e paritetica dell’Intermediario e del promotore – Obbligazioni – Inadempimento – Affidamento acritico ed incondizionato dell’investitore (avvocato) – id est : carente diligenza e prudenza – Concorso del fatto colposo del creditore

Rif. Leg.: art. 21, 23 D. Lgs.vo 58/19998 (“Testo Unico delle disposizioni in materia d’Intermediazione Finanziaria”); art. 23, 26, 27, 28 Reg. Consob 11522/1998 (“Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”); Reg. Consob 16190/2007 (“Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari”); art. 1418 cod. civ.;

Quando non sia contestata la genesi del rapporto d’intermediazione finanziaria in valori mobiliari — ossia il rapporto giuridico nella sua fase genetica e di costituzione —, bensì siano contestate le sole modalità di esecuzione del negozio posto in essere tra le parti, e più precisamente in punto di assenza del consenso a ché venisse data esecuzione al contratto in un determinato modo, è ab imis infondata l’azione di nullità o di annullabilità e, conseguentemente, di inopponibilità e inefficacia delle singole operazioni d’investimento compiute nei confronti dell’investitore, e quindi ed in particolare è infondato l’esercizio di un’azione dell’investitore volta ad invalidare alcuni ordini di acquisto di titoli secondo una domanda di nullità c.d. “selettiva”.

Cfr.: Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza 04.11.2019, n. 28314, (rv. 655800-01), in Quotidiano Giuridico, 2019 ; in Foro It., 2020, 3, 1, 934 ; in Studium juris, 2020, 6, 731 ; in Notariato, 2020, 1, 39 ; in Contratti, 2020, 1, 11 con nota di Pagliantini ; in Corriere Giur., 2020, 1, 5 con nota di Scognamiglio ; in Società, 2020, 7, 844 con nota di Costanza ; in Nuova Giur. Civ., 2020, 1, 32 con nota di Dalmartello ; in Giur. It., 2020, 2, 273 con nota di Iuliani e di Pagliantini ; in Danno e Resp., 2020, 6, 709 con nota di Ruggiero ; inoltre, il citato provvedimento, sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ;