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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 21/12/2021 - 19/01/2022 n. 101
Presidente del Collegio dr. Michele Guernelli, Consigliere ausiliario relatore ed estensore dr. Luca Marchi

[APP TRIB BOLOGNA] LeasingLocazione finanziaria – Bene mobile registrato – Acquisto del bene da parte del concedente – Simulata consegna del bene all’utilizzatore da parte del fornitore – Risoluzione per impossibilità sopravvenuta – Leasing – Carenza di ordinaria diligenza e diligenza professionale del concedente – Esclusione di affidamento tutelabile – Risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta – Diritto del concedente alla restituzione del prezzo del bene da parte del fornitore – Diritto del concedente al “montante” del contratto di leasing da parte dell’utilizzatore – Esclusione – [REIEZIONE] [CONFERMA]

Rif. Leg.: art. 1175, 1176, 1375, 1463 cod. cod.;

Posta la conclusione del contratto di leasing tra concedente ed utilizzatore, la relazione triadica — pur sempre contrattuale — corrente tra concedente, fornitore ed utilizzatore, nonché il collegamento negoziale che ne deriva, determina una estensione dei vizi genetici e funzionali verificatisi ab imis che involge ex se tutti i singoli rapporti instauratisi, di talché, incompiuta la causa concreta del contratto di leasing per inadempimento del fornitore nei confronti dell’utilizzatore, il contratto di leasing corrente tra utilizzatore e concedente esita nella risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione, escludendosi qualunque ricaduta del negozio risolto in danno dell’utilizzatore a favore del quale va predicata l’invalidità della clausola di “inversione del rischio” presente nel contratto di leasing, conseguendone — potendone conseguire, in suo danno — solo l’irripetibilità, nei confronti del concedente, dei canoni corrisposti per sua colpa, ossia per consapevole collusione con il fornitore inadempiente e quindi per voluta negligenza — rispetto a una prassi commerciale invalsa, ma giuridicamente illegittima (illecita) — in ragione della quale egli abbia formalmente assentito al fornitore e manifestato ( espresso per iscritto ) il ricevimento del bene oggetto di locazione, pur in assenza della consegna del medesimo.

Cfr.: Cass. civ., Sez. II, Ordinanza (ud. 04.02.2021) 03.09.2021, n. 23875 ; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 28.01.2020, n. 1934, (rv. 656725-01), in Studium juris, 2020, 9, 1087 ; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 23.05.2019, n. 13960, (rv. 654087 - 01), in Foro It., 2019, 12, 1, 3992 ; Cass. civ., S.U., Sentenza 05.10.2015, n. 19785, (rv. 636743), in Contratti, 2015, 11, 1020 ; in Notariato, 2015, 6, 599 ; in Foro It., 2016, 4, 1, 1380 ; in Giur. It., 2016, 1 33 con note di Viti e di Messina ; in Nuova Giur. Civ., 2016, 2, 1, 254 con nota di Fermeglia ; in Contratti, 2016, 3, 244 con nota di Di Rosa ; in Corriere Giur., 2016, 6, 785, con nota di Viti ; Cass. civ., Sez. V, Sentenza 30.04.2014, n. 9417, (rv. 630309) ; Cass. civ., Sez. I, 20.07.2007, n. 16158, in Fall. 2007, 12, 1481 ; in Fallimento 2008, 3, 298 ; i citati provvedimenti sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ;