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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 21/12/2021 - 19/01/2022 n. 101
Presidente del Collegio dr. Michele Guernelli, Consigliere ausiliario relatore ed estensore dr. Luca Marchi

[APP TRIB BOLOGNA] LeasingLocazione finanziaria – Bene mobile registrato – Acquisto del bene da parte del concedente – Simulata consegna del bene all’utilizzatore da parte del fornitore – Risoluzione per impossibilità sopravvenuta – Leasing – Carenza di ordinaria diligenza e diligenza professionale del concedente – Esclusione di affidamento tutelabile – Risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta – Diritto del concedente alla restituzione del prezzo del bene da parte del fornitore – Diritto del concedente al “montante” del contratto di leasing da parte dell’utilizzatore – Esclusione – [REIEZIONE] [CONFERMA]

Rif. Leg.: art. 1175, 1176, 1375, 1463 cod. cod.;

La materiale mancata consegna da parte del fornitore all’utilizzatore del bene che il concedente abbia provveduto a fornirgli acquistandolo dal fornitore e corrispondendone al medesimo il prezzo, con coeva sottoscrizione del verbale di consegna del bene stesso da parte dell’utilizzatore — atto così solo formalmente ed apparentemente rispondente al vero, ed invece realmente e ‘volutamente’ privo della traditio del bene medesimo nella disponibilità dell’utilizzatore perciò e al contempo nell’impossibilità di attendere all’attività cui avrebbe atteso in ragione della detenzione qualificata del bene pervenutagli mediante il concedente, nonché mediante i canoni di locazione già inizialmente corrisposti a quest’ultimo —, tale sequenzialità di adempimenti e inadempimenti determina una complessiva situazione di alterazione del rapporto triadico venutosi a costituire tra fornitore, concedente ed utilizzatore che — per quanto inscritto ad una invalsa prassi — compromette in maniera esiziale il collegamento funzionale che connota il negozio complesso e concluso, ma solo in parte adempiuto, tra le dette parti, viziandone e ledendone la causa concreta e la sua funzione, ed in tal guisa conducendo non altrimenti che alla risoluzione del contratto di leasing corrente tra utilizzatore e concedente per sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta a seguito del perfezionamento del medesimo, e legittimando quindi l’utilizzatore alla proposizione della domanda ed all’esercizio dell’azione volte alla — non altrimenti che fondata — risoluzione del rapporto negoziale in essere, non potendosi al contempo fare luogo ad una motivata tutela dell’affidamento del concedente — situazione giuridica soggettiva inesistente — in ragione della consapevolezza, da parte del medesimo, della prassi ottemperata e che comporta, come detto, l’acquisizione del prezzo da parte del fornitore e la contemporanea sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell’utilizzatore sebbene in realtà il bene da quest’ultimo non sia mai stato ricevuto, conducendo, la situazione esistente, al diritto del concedente alla restituzione da parte del fornitore del prezzo corrisposto per il bene non consegnato all’utilizzatore nonché all’illegittima e non perseguibile pretesa nei confronti dell’utilizzatore — mai posto nella concreta disponibilità del bene di cui al contratto di leasing stipulato con il concedente — della corresponsione dei canoni in ragione di tale titolo e nonostante la sua compiuta formalizzazione, dovendosi ritenere cristallizzata e perciò inopponibile la carenza di diligenza sia ordinaria sia professionale del concedente nella conclusione ed esecuzione del contratto di leasing. Ne consegue, al contempo e per altro verso del rapporto negoziale, che l’ottemperanza da parte dell’utilizzatore ad una prassi non altrimenti che illegittima e illecita non gli consentirà di richiedere in restituzione al concedente i canoni a lui già versati.

Cfr.: Cass. civ., Sez. II, Ordinanza (ud. 04.02.2021) 03.09.2021, n. 23875 ; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 28.01.2020, n. 1934, (rv. 656725-01), in Studium juris, 2020, 9, 1087 ; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 23.05.2019, n. 13960, (rv. 654087 - 01), in Foro It., 2019, 12, 1, 3992 ; Cass. civ., S.U., Sentenza 05.10.2015, n. 19785, (rv. 636743), in Contratti, 2015, 11, 1020 ; in Notariato, 2015, 6, 599 ; in Foro It., 2016, 4, 1, 1380 ; in Giur. It., 2016, 1 33 con note di Viti e di Messina ; in Nuova Giur. Civ., 2016, 2, 1, 254 con nota di Fermeglia ; in Contratti, 2016, 3, 244 con nota di Di Rosa ; in Corriere Giur., 2016, 6, 785, con nota di Viti ; Cass. civ., Sez. V, Sentenza 30.04.2014, n. 9417, (rv. 630309) ; Cass. civ., Sez. I, 20.07.2007, n. 16158, in Fall. 2007, 12, 1481 ; in Fallimento 2008, 3, 298 ; i citati provvedimenti sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ;