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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Quarta Civile, Sezione Specializzata in materia d’Impresa - Ordinanza 17/11/2021 - 17/11/2021
Giudice Unico estensore dr. Giovanni Salina

Invenzioni industriali – Brevetti europeo e nazionale – Contraffazione – Accertamento della contraffazione in giudizio definito in I grado – Appello pendente – Tutela giudiziale – Trovato non interferente con l’ambito di tutela dei titoli di privativa contraffatti – Allegazioni tecniche analitiche e dettagliate – Oggettiva diversità strutturale e funzionale – Iniziativa cautelare ante causam – Interesse ad agire – Assenza di interferenza – Cognizione sommaria affermativa del fumus boni juris e del periculum in moraConcorrenza sleale – Effetti confusori – Mala fede della resistente – Insussistenza – Istanza di inibitoria – Reiezione

Rif. Leg.: art. 45, 79, 120 D. Lgs.vo 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale); art. 5, 100, 115, 700 cod. proc. civ.; art. 2598 cod. civ.;

A prescindere dall’autonomo esercizio, nel contesto di un giudizio di merito a cognizione piena, di un’azione volta all’accertamento negativo della contraffazione o usurpazione dei beni immateriali oggetto di privativa, è legittimamente esperibile un’iniziativa cautelare ante causam che, a fronte dell’accertata contraffazione nel giudizio di primo grado e in pendenza dell’instaurato giudizio di appello in merito alla decisione assunta in primae curae, sia finalizzata ad ottenere tutela giudiziale con riguardo ad un trovato industriale non interferente con l’ambito di tutela dei titoli di privativa contraffatti secondo la decisione resa in esito al giudizio di merito di primo grado, e ciò in quanto l’autore dell’accertata contraffazione adisca — appunto in via cautelare — il giudice competente con allegazioni tecniche, analitiche e dettagliate che offrano e dimostrino l’oggettiva, specifica diversità strutturale e funzionale di un ‘riedito’ ma nuovo, diverso trovato che pur essendo analogo a quello violato — e quindi pur operando sempre nel medesimo ambito commerciale, strumentale, produttivo e di risultato — se ne differenzi intrinsecamente e in modo sostanziale sul piano del diritto, non potendosi negare un effettivo interesse ad agire della parte al fine di ottenere un giudizio di non interferenza e di assenza di contraffazione ( dell’ ‘invenzione’, ossia ) del macchinario ridefinito e appropriato nelle connotazioni sue proprie e precipue rispetto al titolo di privativa giudizialmente ritenuto contraffatto ed usurpato, e ciò seppure secondo una cognizione sommaria ma affermativa del fumus boni juris — quanto alle peculiari e differenziali caratteristiche oggettive del trovato ‘riedito’ rispetto al precedente — nonché ed al contempo del periculum in mora — quanto al pregiudizio di possibili effetti confusori ( posta l’identità del tipo di macchinario ) —. Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda cautelare di accertamento negativo della contraffazione per difetto dell'interesse ad agire a fronte di ragioni che validamente — sul piano dell'interesse ad agire — motivano e determinano la parte, originaria contraffattrice, a proporre istanza cautelare prodromica ad un eventuale ulteriore giudizio nel merito di primo grado nonché rispetto al gravame ( all'appello ) proposto e nonostante l'esercizio di tale mezzo d'impugnativa avverso l'accertamento d'interferenza con l'altrui privativa di cui alla sentenza pronunziata in esito al giudizio già svoltosi e definito avanti il Tribunale.