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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Cuneo, Sezione Civile, Volontaria Giurisdizione - Decreto 15/09/2022 - 19/09/2022
Presidente del Collegio estensore dr. Alberto Tetamo

Filiazione – Affidamento dei figli minorenni – Ricorso a fini di riesame e modifica del regime di affidamento\ frequentazione – Inammissibilità del ricorso – Responsabilità processuale aggravata – Condanna del ricorrente a pena equitativamente determinata – Espressioni offensive – Espressioni funzionali all’esercizio del diritto di difesa – Istanza di cancellazione – Reiezione

Rif. Leg.: art. 710 cod. proc. civ.; art. 9 Lg. 898/1970; art. 13 Lg. 74/1987; art. 337 bis, 337 ter, 337 quarter, 337 quinquies cod. civ.;

In applicazione del principio di cui all’articolo 710 del codice di procedura civile, attinente alla modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, la conclamata assenza di fatti nuovi e sopravvenuti che possano indurre motivatamente ad una rivisitazione ( e modificazione ) del regime stabilito in materia di affidamento dei figli in minore età determina l’inammissibilità del ricorso che sia stato egualmente proposto — pur in assenza degli indicati presupposti — a fini di modifica della disposta disciplina di affido della prole, inammissibilità ulteriormente ribadita qualora le già assunte statuizioni presentino carattere precettivo, ed in particolare limitativo o comunque volto ad indirizzare e circoscrivere la condotta e le facoltà dei genitori riguardo ad istanze modificative entro periodi temporalmente scanditi nonché a porle in condizione dipendente dal verificarsi di precise e specifiche evenienze previste dal giudice ed all’attualità non ancora avveratesi.

Cfr.: de iure condito, l’articolo 337 quinquies del codice civile, secondo cui “i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli”; nonché - quanto al principio normativo di cui all’art.710 c.p.c., espressamente richiamato ab imis della decisione ivi massimata - Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 28.11.2017, n. 28436; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 08.05.2008, n. 11488;