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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Rimini, (in composizione monocratica) Sezione Penale - Sentenza 06/07/2022 - 09/09/2022 n. 1256
Giudice estensore dr.ssa Manuela Liverani

Reato – Elemento oggettivo: condotta – a. sentenza civile di separazione personale dei coniugi – b. statuizione dell’obbligo di corresponsione di assegno di mantenimento dei figli – c. inadempimento integrale e temporalmente protratto – Delitti contro l’assistenza familiare – Violazione di obbligo civilistico giudizialmente statuito – Mancanza totale e costante dei mezzi di sussistenza e sostentamento per i figli – Totale disinteresse verso la prole – Violazione degli obblighi di assistenza familiare – Integrazione della fattispecie – Riconduzione alla figura normativa ex art.570, comma II, n. 2), cp; – Relazione fra sentenza ed accusa contestata – Imputazione per la fattispecie di “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonioex art.570 bis cp – Accertamento e condanna ex art.570, comma II, n. 2), cp – Legittimità

Rif. Leg.: art. 570, 570 bis, 54 cod. pen.; art. 147, 150, 151, 156, 315 bis, 316, 316 bis, 337 bis, 337 ter, 337 quater cod. civ.; art. 521, 533, 535 cod. proc. pen.;

L’imputazione per il titolo di reato di cui all’articolo 570 bis del codice penale, che individua — quale elemento oggettivo qualificante la condotta materiale penalmente rilevante — la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione personale dei coniugi o di divorzio disposti in sede giurisdizionale civile ed in ispecie, tra questi, anche la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento a favore della prole, non limita — il titolo di reato così ascritto — l’accertamento in esito all’esame dibattimentale, e quindi la possibilità della condanna alla pena detentiva oltreché pecuniaria laddove si ritenga acclarato un disinteresse morale e materiale verso i figli di età minore — da parte del genitore obbligato — tale da comprometterne, facendoli mancare, i “mezzi di sussistenza” loro necessari — i mezzi imprescindibili al loro sostentamento, ciò che è loro ‘strettamente indispensabile’ —, consentendo al giudice di ritenere integrata la fattispecie incriminatrice più grave, della violazione degli obblighi di assistenza familiare così come normativamente prevista al secondo comma, capoverso n. 2), dell’articolo 570 del codice penale, tenendo quindi ulteriormente conto — ai fini della precisa connotazione circostanziale della fattispecie giuridica — del carico gravante il solo genitore convivente con i figli quanto ai bisogni e alle necessità loro proprii, e valutando — conseguentemente — anche il perdurante stato d’indigenza che tale esclusività abbia ingenerato, ciò che è da ritenersi proprio del contesto fattuale individuato dalla norma incriminatrice.

Cfr.: Cass. Pen., Sez. VI, Sentenza 10.03.2022, n. 20013; Cass. Pen., Sez. VI, Sentenza 13.02.2007, n. 14103;