UTET GIURIDICA - WOLTERS KLUWER di BOLOGNA
Strada Maggiore, 20 - 40100 Bologna, Tel.051/223.715 Fax. 051/260.120

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Prima Civile - Decreto 31/05/2022 - 20/06/2022
Presidente del Collegio dr.ssa Antonella Palumbi, Giudice relatore estensore dr.ssa Arianna D’Addabbo

Negoziazione assistita – Accordo consensuale di divorzio – Dichiarazione di autosufficienza economica – Divorzio – Modifica delle statuizioni – Autosufficienza economica – Rivalutazione dei presupposti – Esclusione – Circostanze sopravvenute – Irrilevanza – Diritto all’assegno di divorzio – Insussistenza – Assegno di divorzio – Ricorrenza della ratio sostanziale ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno – Infondatezza

Rif. Leg.: art. 6 D. Lg. 132/2014 (conversione Lg. 162/2014); art. 5, 9 Lg. 898/1970; art. 9, 10, 13 Lg. 74/1987;

[ Obiter dictum ] L’accordo di autosufficienza economica tra divorziandi coniugi che sia stato raggiunto e concluso in sede di negoziazione assistita in merito al consensuale scioglimento del matrimonio civile o alla consensuale cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario secondo il disposto dell’articolo 6 del Decreto Legge 132 del 2014, a cui faccia seguito la reiezione del ricorso proposto avanti il Tribunale ex articolo 9 della Legge 898/1970 ai fini della modificazione delle condizioni attuatesi in via di raggiunta convenzione, — e ciò in ragione dell’inammissibilità, in sede giurisdizionale, di una valutazione nuova, autonoma e ripetuta dei medesimi presupposti inerenti la dichiarazione di autonomia patrimoniale espressa dai divorziandi coniugi, oppure in ragione dell’irrilevanza delle allegate inedite e sopravvenute circostanze inidonee, come tali, a mutare il regolamento convenzionale perfezionatosi, con sostanziale esclusione, in entrambi i casi, di un diritto all’assegno divorzile —, non precludono — tali premesse — al giudice ordinario civile comunque adìto di rilevare — seppur ad abudantiam e senza valenza decisoria ma solo prognostica — riguardo la fattispecie così come prospettata dalle parti con il ricorso, l’assenza dei requisiti proprii — quali desumibili ex lege e quali fissati dall’interpretazione giurisprudenziale — utili e necessari al riconoscimento di un diritto all’assegno divorzile sia in funzione assistenziale sia in funzione compensativa e perequativa o risarcitoria, quale specifico esito che in ogni caso — rebus sic stantibus — si darebbe riguardo al caso concreto avanti a lui dedotto ed allegato qualora fosse ammissibile e meritevole di valutazione nel merito.

Cfr.: a contrario, Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 09.03.2022, n.7666;