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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 12/04/2022 - 09/05/2022 n. 1221
Presidente del Collegio dr.ssa Antonella Palumbi, Giudice relatore estensore dr.ssa Carmen Giraldi

Matrimonio e divorzio – Divorzio: assegno di divorzio – Autosufficienza\ Adeguatezza di mezzi economici – Insussistenza – Rinunzia ad impiego – Squilibrio reddituale riconducibile a scelte comuni agli ex coniugi – Durata del matrimonio – Diritto all’assegno di divorzio – Decorrenza

Rif. Leg.: art. 5 Lg. 898/1970; art.9, 10 Lg. 74/1987; art. 2909 cod. civ.;

[ Obiter dictum ] L’obbligo di corresponsione dell’assegno di divorzio — e quindi, il diritto a pretenderne la corresponsione in esito al suo riconoscimento — decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, e perciò dal momento in cui si dia il carattere di definitività della pronunzia sul rapporto di coniugio, ossia dalla formazione della “cosa giudicata” quanto allo scioglimento del matrimonio civile ovvero quanto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, con la conseguente regiudicata in merito all’inesistenza — rectius : in merito all’estinzione — dello status coniugale tra le persone ora divorziate, da ciò decorrendo il dies a quo di adempimento o di esercizio delle rispettive e reciproche situazioni giuridiche soggettive definitesi in via giurisdizionale.