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Massimatore: dott. Gianluigi Morlini (Tribunale di Reggio Emilia)


Tribunale Ordinario di REGGIO EMILIA - Sentenza 09/11/2022 - 09/11/2022 n. 1163
Giudice Estensore dr. Gianluigi Morlini - G.R. (avv. Sessa e Pruccoli) c. YY Assicurazioni s.p.a. (avv. Coluccio)

Inammissibilità prova testimoniale ex articolo 135 comma 3 bis Codice delle Assicurazioni - Invio raccomandata da parte dell’assicurazione – Necessità solo se non risulta dalle comunicazioni del danneggiato la presenza o assenza di testimoni – Non necessità ove dalle comunicazioni risulti assenza di testimoni.

Rif. Leg.: Art. 135 comma 3 bis Codice delle Assicurazioni

Ai fini della inammissibilità della prova testimoniale ai sensi dell’articolo 135 comma 3 bis Codice delle Assicurazioni, l’invio della previa raccomandata da parte dell’assicurazione è previsto solo se non risulta dalle comunicazioni del danneggiato la presenza o l’assenza di testimoni, mentre non è necessario laddove da tali comunicazioni risulti l’assenza di testimoni.