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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Prima Civile - Decreto 08/06/2022 - 04/07/2022
Presidente del Collegio dr. Bruno Perla, Giudice relatore ed estensore dr.ssa Sonia Porreca

Divorzio – Assegno di mantenimento dei figli – Figlia adottiva maggiorenne economicamente non indipendente – Statuizione in merito al mantenimento ordinario e straordinario – Modifica delle statuizioni di divorzio – Sospensione unilaterale di fatto del contributo al mantenimento – Illegittimità – Perdurante obbligo di mantenimento nell’An e nel Quantum debeaturAssegno di mantenimento dei figli – Corresponsione diretta – Esclusione – Ammonimento – Inadempimento di obbligo statuito con sentenza di divorzio – Ammonimento dell’ex coniuge

Rif. Leg.: art. 147, 148, 155 quinquies, 315 bis, 316 bis, 337 bis, 337 ter cod. civ.; art. 710 cod. proc. civ.; art. 9 L 898/1970; art. 13 L 74/1987;

È illegittima la sospensione unilaterale di fatto della corresponsione dell’assegno di mantenimento dovuto dall’ex coniuge e genitore divorziato a favore del figlio o della figlia maggiorenni e economicamente non indipendenti in ragione della raggiunta maggiore età e del completamento del corso di studii a suo tempo intrapreso, potendosi legittimamente pervenire ad un tal esito solo attraverso un giudizio di modificazione delle statuizioni della sentenza di divorzio con le quali sia stato riconosciuto il diritto nell’an e nel quantum all’assegno e che dovrà ritenersi comunque dovuto — anche laddove non intervenga una valutazione del giudice di merito a ribadirne l’obbligo — indipendentemente dalla maggiore età e dalla conclusione del ciclo scolastico e dal conseguimento di un titolo di studio idoneo, ex se, ad un probabile facilitato accesso all’attività lavorativa qualora, anche in esito ad una legittima iniziativa del genitore in sede giudiziale sia accertata, e quindi ricorra — di fatto —, l’assenza di un comportamento dismissivo di reali offerte di lavoro e perciò si constati la mancanza, nella condotta del figlio o della figlia, di un atteggiamento superficiale o negligente rispetto a tangibili occasioni di assunzione retribuita, non potendo essere loro addebitata, in tal guisa, una condotta colpevole quanto alla mancante autonomia ed emancipazione economico-reddituale.

Cfr.: Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza 17.07.2019, n. 19135, in Guida al diritto 2019, 33, 104 e in Il familiarista 29 novembre 2019, con nota di Michol Fiorendi ; Cass. Civ., Sez. VI-1, Ordinanza 05.03.2018, n. 5088, in Diritto & Giustizia 2018, 5 marzo ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 22.06.2016, n. 12952, in Guida al diritto 2016, 29, 34, e in Diritto & Giustizia 2016, 23 giugno, con nota di Alice Di Lallo ; Cass. Civ., Sez. VI-1, Ordinanza 12.04.2016, n. 7168, in Diritto & Giustizia 2016, 13 aprile ;