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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 10/06/2022 - 27/06/2022 n. 1448
Presidente del Collegio dr.ssa Paola Montanari, Consigliere relatore estensore dr.ssa Antonella Allegra

[APP TRIB PARMA] Matrimonio e divorzio – Divorzio: assegno di divorzio – Doglianze sull’An debeatur – Infondatezza – Riconoscimento dell’assegno di divorzio in funzione assistenziale e perequativa – Riduzione nel Quantum – Decorrenza (applicazione tralatizia) – Divorzio: assegno di mantenimento dei figli – Figlio maggiorenne – Attività lavorativa indennizzata – Diritto all’assegno di mantenimento – Riduzione nel Quantum – Corresponsione diretta – Inammissibilità – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 5 Lg. 898/1970; art. 9, 10 Lg. 74/1987; art. 2, 29 Cost.;

Il lavoro part time ed il modesto reddito da esso ritratto — seppur con rinunzia all’ottenimento di un impegno lavorativo a tempo pieno maggiormente remunerato — ed al contempo la dedizione ad un ruolo prevalentemente endofamiliare, nonché l’elevata disparità, in pejus, rispetto alla capacità reddituale e patrimoniale dell’ex coniuge, e ancora l’età raggiunta rispetto ad opportunità d’impiego e la durata del matrimonio sono circostanze che nel loro concorso — qualificando una situazione personale economicamente deteriore — consentono il riconoscimento di un assegno di divorzio sia in funzione assistenziale sia in funzione perequativa. Ne consegue che, seppur non improntato al principio della conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio — e sebbene pur sempre rilevino le legittime aspettative maturate nel corso della vita matrimoniale —, l’assegno di divorzio, nell’attuale ordinamento giuridico, s’inscrive anche ed ancora ad un principio solidaristico, per quanto sia cessata l’unione e lo status coniugale, oltreché compensativo e perequativo — e se del caso risarcitorio — per quanto eventualmente svolto a favore dell’altro coniuge e in senso affettivo e materiale per la famiglia nel corso dell’unione matrimoniale in ragione di scelte condivise con l’ex partner — potendo, ognuna delle voci idonee al riconoscimento dell’emolumento, all’occorrenza coesistere nell’esaustiva valutazione dell’an e del quantum del diritto all’assegno divorzile, nonché esprimersi singolarmente ed individualmente dovendosene ammettere il riconoscimento anche e solo per la carenza di mezzi di autosufficienza e perciò in funzione esclusivamente assistenziale.

Cfr.: in senso conforme, Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 09.09.2020, n. 18681 in Diritto & Giustizia 2020, 10 settembre e in Il Familiarista.it 23 novembre 2020 con nota di Valeria Mazzotta ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 07.10.2019 n. 24934 in Il Familiarista.it 24 febbraio 2020 con nota di Stefano Celentano ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 09.08.2019, n. 21228 ; Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 10.04.2019, n. 10084; in senso fondante, quanto al nuovo ed attuale insegnamento nomofilattico in materia, Cass. civ., Sez. Un., Sentenza 11 luglio 2018, n. 18287, in Responsabilità Civile e Previdenza, 2018, 4, 1297, ibidem 2018, 6, 1856 con nota di Basini, in Diritto & Giustizia 2018, 11 luglio e in Il Familiarista.it 17 luglio 2018 con nota di Simeone Alessandro nonché in Guida al diritto 2018, 32, 16 con nota di Dosi e in Foro it. 2018, 9, I, 2671 con note di Casaburi e Massimo Bianca, e inoltre in Foro it. 2018, 11, I, 3605 con note di Macario, Morace e Pinelli e ibidem, 2018, 12, I, 3999 con nota di Cea e ancora in Diritto di Famiglia e delle Persone (Il) 2018, 3, I, 869 con nota di Savi; quanto alla pronuncia anteriore a quella delle Sezioni Unite ora citata, ma connotata dal superamento del precedente, costante orientamento interpretativo in merito all’art.5 della legge 898 del 1970, Cass. civ.; Sez. I, Sentenza 10.05.2017, n.11504 in Diritto di Famiglia e delle Persone (Il), 2017, 3, I, 764 e ibidem, 2017, 4, I, 1207, nonché in Diritto & Giustizia 2017, 15 maggio con nota di Alice Di Lallo e in Guida al diritto 2017, 23, 16 con nota di Mario Finocchiaro e di Marcella Fiorini, e inoltre in Foro it., 2017, 6, 1859 con note di Casaburi, Bona, Mondini e sempre in Foro it. 2017, 9, I, 2707 con nota di Patti, e di Massimo Bianca ;