UTET GIURIDICA - WOLTERS KLUWER di BOLOGNA
Strada Maggiore, 20 - 40100 Bologna, Tel.051/223.715 Fax. 051/260.120

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 10/06/2022 - 27/06/2022 n. 1448
Presidente del Collegio dr.ssa Paola Montanari, Consigliere relatore estensore dr.ssa Antonella Allegra

[APP TRIB PARMA] Matrimonio e divorzio – Divorzio: assegno di divorzio – Doglianze sull’An debeatur – Infondatezza – Riconoscimento dell’assegno di divorzio in funzione assistenziale e perequativa – Riduzione nel Quantum – Decorrenza (applicazione tralatizia) – Divorzio: assegno di mantenimento dei figli – Figlio maggiorenne – Attività lavorativa indennizzata – Diritto all’assegno di mantenimento – Riduzione nel Quantum – Corresponsione diretta – Inammissibilità – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 4, 5 Lg. 898/1970; art. 8, 9, 10 Lg. 74/1987;

Il diritto a percepire l’assegno di divorzio decorre, normalmente, dal compimento dello status conseguente alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o di scioglimento del matrimonio celebratosi civilmente, e quindi dal passaggio in giudicato del provvedimento — in forma di sentenza — che statuisca la risoluzione del vincolo coniugale, ma, per interpretazione ed applicazione dapprima tralatizia e poi per esplicita previsione normativa, è rimessa alla discrezionalità del giudice ed alla congrua sua motivazione in merito far decorrere il diritto a percepire l’assegno divorzile dal momento della proposizione della domanda di divorzio.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 11.03.2022, n. 8057 in Guida al diritto, 2022, 16 ; Cass. civ., Sez. I, 29.09.2021, n. 26491 ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 17.09.2020, n. 19330 in Diritto & Giustizia 2020, 18 settembre con nota di Luca Tantalo ; Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 15.11.2016, n. 23263 in Diritto & Giustizia 2016, 15 novembre ; Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 11.01.2016, n. 212 in Diritto & Giustizia 2016, 11 gennaio ;