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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 10/06/2022 - 27/06/2022 n. 1448
Presidente del Collegio dr.ssa Paola Montanari, Consigliere relatore estensore dr.ssa Antonella Allegra

[APP TRIB PARMA] Matrimonio e divorzio – Divorzio: assegno di divorzio – Doglianze sull’An debeatur – Infondatezza – Riconoscimento dell’assegno di divorzio in funzione assistenziale e perequativa – Riduzione nel Quantum – Decorrenza (applicazione tralatizia) – Divorzio: assegno di mantenimento dei figli – Figlio maggiorenne – Attività lavorativa indennizzata – Diritto all’assegno di mantenimento – Riduzione nel Quantum – Corresponsione diretta – Inammissibilità – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 4 Lg. 898/1970; art. 8 Lg. 74/1987; art. 147, 315 bis, 316 bis, 337 ter, 337 septies cod. civ.;

Posto che la somma corrisposta e percetta a titolo di indennizzo per il tirocinio svolto in uno studio professionale — rispondente al titolo scolastico conseguito — non sia oggettivamente idonea a garantire una piena autonomia economica ma solo un principio di indipendenza reddituale, in ragione di tal esito comunque lavorativo e della giovane età del figlio o della figlia pur maggiorenni, nonché della irreprensibilità della loro condotta rispetto ai doveri dello studio e del lavoro che la vita comporta, il genitore divorziato e non convivente con il figlio o la figlia — anche ed al contempo in considerazione degli elevati mezzi reddituali di cui dispone — può essere legittimamente tenuto alla corresponsione di un assegno a titolo di mantenimento in favore del figlio o della figlia maggiorenni e già lavoratori, individuando nel concorso delle circostanze predette la fondata ratio posta a base dell’an debeatur del contributo monetario, nel senso esaustivo del diritto a percepirlo e del dovere a corrisponderlo.