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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Prima Civile - Ordinanza 14/07/2022 - 13/08/2022
Presidente del Collegio dr.ssa Paola Matteucci, Giudice relatore ed estensore dr.ssa Daniela Nunno

[RECLAMO TRIB BOLOGNA] Successioni – Successione ab intestatoDiritti riservati al legittimari – Diritti alla quota di legittima (quota di riserva) – Figli concorrenti con il coniuge superstite – Provvedimenti cautelari – Sequestro conservativo – Tutela cautelare del diritto degli eredi legittimari – Requisiti dela. fumus boni iurisb. periculum in mora – Integrazione – Sequestro conservativo del patrimonio (beni mobili e immobili) del coniuge superstite – [ACCOGLIMENTO]

Rif. Leg.: art. 457, 536, 542, 565, 769, 1298, 1854 cod. civ. ; art. 669 terdecies, 671 cod. proc. civ.;

In esito alla successione ab intestato del proprio genitore ed al ritenuto già compiutosi depauperamento del patrimonio ereditario — in vita il de cuius — mediante atti dispositivi di beni immobili e beni mobili anche a titolo di donazioni dirette o indirette essenzialmente a favore esclusivo del coniuge superstite, è legittima e fondata l’iniziativa cautelare dei figli di primo letto del de cuius, quali eredi legittimari, a tutela della quota di riserva loro spettante ex lege sull’eredità allegando ulteriormente, sul piano del fumus boni iuris, la permanente condizione di possibile distrazione dei beni costituenti ancora il compendio ereditario da parte del coniuge superstite che ne abbia la materiale ed esclusiva disponibilità nonché, sul piano del periculum in mora, l’eventuale insufficienza in termini di capienza del relictum, e quindi di corrispondenza quantitativa alla quota di legittima loro spettante, conducendo tali allegazioni, qualora ritenute fondate — secondo la cognizione sommaria propria del procedimento cautelare e — ai fini della compiuta integrazione dei requisiti proprii della richiesta cautela, alla concessione della misura del sequestro conservativo sui beni mobili e immobili costituenti il patrimonio personale del coniuge superstite, all’attualità unico beneficiario del compendio caduto in successione.

Cfr.: Cass. civ., Sez. III, Sentenza 13.02.2002, n. 2081;