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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Quarta Civile, Sezione, Specializzata in materia d’Impresa - Ordinanza 11/10/2022 - 11/10/2022
Giudice Unico estensore dr. Giovanni Salina

Marchi – Marchio patronimico – Nome anagrafico – Cessione del marchio – Registrazione da parte del cedente di altro marchio con medesimo nome – Identità del settore merceologico e medesimi prodotti – Effetto contraffattivo ed anti-concorrenziale (confusorio) – Provvedimenti cautelari – Urgenza – Registrazione di marchio patronimico oggetto di cessione – Violazione dei principi di correttezza e buona fede – Concorrenza sleale per agganciamento – (Requisiti del fumus boni iuris) – Pericolo di sviamento di clientela e perdita di fatturato – (Requisiti del periculum in mora) – Inibitoria

Rif. Leg.: art. 12, 20, 21, 22, 124, 131 DLgs 30/2005 (“Codice della Proprietà Industriale”); art. 4, 9 Reg. 207/09/CE (“Regolamento sul marchio comunitario”); art. 1 bis RD 929/1942 ( “Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati” c.d. “Lg. Marchi”); art. 2598 cod. civ.;

Il marchio patronimico che in particolare coincida con il nome anagrafico del titolare del diritto di privativa su di esso esistente in forza di valida registrazione, ma che sia stato oggetto di regolare ed efficace cessione, può essere — inteso quale medesimo nome — nuovamente oggetto di registrazione e dare quindi luogo a nuova egida e nuovo diritto di privativa da parte del cedente il segno denominativo, purché il nuovo marchio patronimico si ponga in funzione meramente descrittiva o limitatamente denominativa di un’attività o di un manufatto artigianale o industriale ( anche che sia disegno - design - o modello ) e non invece in funzione e finalità distintiva per intrinseca notorietà riguardo al prodotto o all’attività — ditta, designer o impresa — cui attiene, dando in tal ultimo modo luogo ad una condotta che sul piano delle clausole generali dell’ordinamento giuridico si ponga in violazione dei princìpii di correttezza e buona fede nella concorrenza e più particolarmente determinando, sul piano dei diritti di proprietà industriale, un esito contraffattivo — di contraffazione ed usurpazione definibile con approssimazione “di ritorno” — e perciò lesivo del diritto di privativa sul marchio denominativo patronimico acquisito ( acquistato ) dal cessionario del marchio registrato, nonché dando luogo ad un effetto confusorio e perciò anti-concorrenziale per violazione del principio di correttezza nei rapporti tra imprenditori, condotte entrambe illegittime e come tali fondatamente oggetto di azione giudiziaria volta all’accertamento dell’illecito così compiuto avverso i nuovamente ri-acquisiti diritti di proprietà industriale sul segno patronimico — già registrato e poi ceduto — rappresentante il marchio, nonché fondatamente oggetto di azione giudiziaria volta all’accertamento della concorrenza sleale nei confronti del cessionario per agganciamento e per sviamento di clientela, e ciò soprattutto ed in ispecie in quanto sussista una identità del settore merceologico di riferimento nonché un medesimo genere di prodotti contrassegnati infine da uno stesso marchio denominativo patronimico tout court.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 29.05.2020, n. 10298 in Rivista di Diritto Industriale 2020, 4-05, II, 338 ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 25.05.2016, n. 10826 in Foro it. 2016, 7-8, I, 2381 ; per un’esaustiva considerazione del tema, Cass. civ., Sez. I, Sentenza 14.04.2000, n. 4839 ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 29.12.2011, n. 29879 in Foro it. 2012, 10, I, 2804 ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 24.05.2017, n. 12995 in Rivista di Diritto Industriale 2017, 6, II, 657 e in Foro it. 2017, 7-8, 2320 ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 25.02.2015, n. 3806 in Rivista di Diritto Industriale 2016, 2, II, 113 e in Foro it. 2016, 4, I, 1447 ; Cass. civ., sez. I, Sentenza 06.11.2014, n. 23648 in Foro it. 2016, 4, I, 1447 e in Diritto & Giustizia 2014, 7 novembre ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 14.03.2014, n. 6021 ;