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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 18 novembre - 23 novembre 2022, n. 2354 del 2022
Presidente del Collegio dr.ssa Carla Fazzini, Consigliere relatore ed estensore dr.ssa Luisa Poppi

[APP TRIB RIMINI] Separazione dei coniugi – Separazione giudiziale – Istanza di separazione del coniuge beneficiario di Amministrazione di Sostegno – Ricovero in Casa di Riposo – Procedimento – Udienza presidenziale – Mancata comparizione – Audizione dell’istante da parte del Giudice Tutelare – Capacità di autodeterminazione – Volontà indagata pienamente – Violazione del principio del contraddittorio – Insussistenza – Separazione giudiziale – Intollerabilità della prosecuzione della convivenza – Pronunzia non definitiva sullo status (separazione personale) – Legittimità e fondatezza – [REIEZIONE] [CONFERMA]

Rif. Leg.: art. 150, 151, 404 cod. civ.; art. 708 cod. proc. civ.;

Ai fini della declaratoria di separazione personale dei coniugi, e quindi dell’accertamento del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, non costituisce vizio processuale e sostanziale il fatto che il coniuge istante, e perciò ricorrente al Tribunale al precipuo fine della separazione, sia beneficiario dell’Amministrazione di Sostegno né che risieda in una Casa di Riposo e non presenzi — e non sia affatto comparso — all’udienza presidenziale in esito alla quale venga quindi rimandata alla fase di cognizione del procedimento di separazione, avanti il Giudice Istruttore designato dal Presidente, la ricezione della dichiarazione del coniuge istante e in principalità il suo intento di perseguire nell’azione giudiziale intrapresa disattendendo la proposta di conciliazione così come gli sarebbe stata formulata nell’udienza presidenziale stessa, né costituisce un anomalo prosieguo dell’iter processuale così instauratosi — ed in ispecie in violazione del principio del contraddittorio in danno dell’altro coniuge — l’iniziativa del Giudice Tutelare di raccogliere, dapprima in via delegata, e poi personalmente e direttamente in una ulteriore audizione, la dichiarazione confermativa dell’azione esercitata e della proposta domanda di separazione presso e nella Casa di Riposo ove risieda il coniuge beneficiario dell’Amministrazione di Sostegno, dichiarazione essenzialmente volta a ribadire il presupposto sostanziale della separazione personale dall’altro coniuge e consistente nel convincimento e nella deduzione — ai fini del giudizio in essere — della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale sia manente l’unione sia nella prosecuzione dell’unione. Ne consegue, a seguito della sentenza con la quale sia stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, l’infondatezza del gravame in punto di carente o assente guarentigia dei diritti di difesa e della posizione ( in senso formale e sostanziale ) dell’altro coniuge in ragione dell’iter procedurale in tal modo svoltosi, ed in particolare il rilievo dell’avvenuta inottemperanza alle facoltà proprie dell’esplicarsi, in maniera piena ed esaustiva, del contraddittorio tra le parti in controversia.

Cfr.: Tribunale Bari, Sez. I civile, Sentenza 22.09 - 07.10.2015, n. 4205/2015, est. dr. Giuseppe Marseglia ; Tribunale Catania, Ordinanza 22.12.2014 - 15.01.2015 ; sul diritto alla separazione personale dal coniuge quale situazione giuridica soggettiva idonea a configurare un diritto che realizza la personalità dell’individuo, ed in tal senso “personalissimo”, Cass. Civ., Sez. I, Sentenza 30.01.2013, n. 2183 ; sul peculiare aspetto per cui la misura di protezione dell’amministrazione di sostegno non determina la perdita della titolarità né la perdita della facoltà di esercizio dei “diritti personalissimi”, Tribunale, Milano, sez. IX civile, Decreto 19.02.2014 ; sul ruolo dell’amministratore di sostegno nel caso dell’esercizio di “diritti personalissimi”, si veda, in via analogica, il principio secondo cui il tutore non è titolare dei poteri sostitutivi dell'incapace in tema di atti cd. personalissimi, Cass. civ., Sez. I, Sentenza 21.7.2000 n. 9582, in Famiglia e diritto 2000, 622 , in Giust. civ. 2001, I,2751 (con nota a sentenza) e in Studium Juris 2001, 84 nonché in Dir. famiglia 2001, 1404 (con nota a sentenza) ; inoltre, ancora nell’ambito della giurisprudenza di merito, Trib. Cagliari, Sez. civile, Decreto 10.06 - 15.06.2010, Pres. del Collegio dr.ssa Maria Mura, Giudice est. dr.ssa Claudia Belelli; sulla domanda di divorzio presentata dall’amministratore di sostegno in luogo dell’incapace, Trib. Modena, Sez. II civile, Sentenza 04.06 - 26.10.2007, n. 1895/2007, Pres. del Collegio dr. Alberto Rovatti, Giudice est. Pietro Iovino; infine, in termini per così dire ‘riassuntivi’, Cass. civ., Sez. I, Sentenza 06.06.2018, n. 14669; tutti i citati provvedimenti, sia di merito sia di legittimità, sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;