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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello, Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 11 novembre 2022 - 10 gennaio2023, n. 57 del 2023
Presidente del Collegio dr.ssa Paola Montanari, Consigliere relatore ed estensore dr.ssa Antonella Allegra

[APP TRIB REGGIO EMILIA] Separazione dei coniugi – Separazione giudiziale – Intollerabilità della convivenza – Principio della “libertà del consenso” – Addebito di colpa – Violazione dei doveri – a. di fedeltà – b. di assistenza morale e materiale – Inottemperanza all’onere della prova – Condotte contrarie ai doveri coniugali in nesso causale con la separazione personale – Esclusione – Peculiarità dello stato di salute dell’un coniuge – Connotazione dei TSO – Mantenimento – Principio informatore del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” – Condizioni agiate – Legittimità delle aspettative di vita conseguenti – Aumento parziale dell’assegno di mantenimento – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 150, 151 cod. civ.; Lg 151/2015 ( recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”; c.d. ‘Legge sul divorzio breve’ );

È legittima la rinunzia individuale alla prosecuzione della convivenza coniugale, dissenso e lascito come tali prescindenti da un comune intendimento vissuto e manifestatosi anche da parte dell’altro coniuge, rispondendo, la scelta univoca ed unilaterale — rispetto al rapporto ed al vincolo matrimoniale —, al principio della libertà del consenso quale caratterizzante la situazione giuridica soggettiva di status derivante dall’unione compiutasi con il matrimonio, e ciò quindi anche ai fini della sua eventuale dissoluzione per quanto limitatamente ai doveri coniugali di coabitazione e di fedeltà nella fase della separazione per poi giungere al definito suo evolversi con l’iniziativa ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o dello scioglimento del rapporto e legame matrimoniale civile, ossia con l’esercizio dell’azione a fini di divorzio. Ne consegue che il requisito della sopravvenuta intollerabilità della convivenza, quale elemento fondante l’istituto della separazione personale dei coniugi, va inteso — e ciò legittimamente — anche in senso esclusivamente soggettivo e personale e non riconducibile invece e necessariamente ad una situazione di reciproco e bilaterale conflitto, ben potendo l’affectio coniugalis latamente intesa — come vissuto emotivo e sentimentale, nonché come particolare comprensione e stima umana e morale — incrinarsi e venir meno nell’intima empatia e nella razionale consapevolezza di uno solo dei coniugi pregiudicandone definitivamente il consenso al mantenimento dell’unione ed in tal modo assurgere a causa e ragione di intollerabilità della condivisione di vita come sopravvenienza psicologica, essenzialmente individuale e singola, e non per questo infondata o giuridicamente inammissibile, bensì oggettivamente apprezzabile e giudizialmente valutabile con il solo fatto della proposizione del ricorso per la separazione personale dall’altro coniuge.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 05.08.2020, n. 16698 ; Cass. civ., sez. VI - 1, Ordinanza 15/10/2019, n. 26084 ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 21.01.2014, n. 1164, in Foro it., 2014, 2, I, 463 (con nota a sentenza) , in Guida al diritto 2014, 17, 67 e in Diritto & Giustizia 2014, 22 gennaio ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 14.02.2007, n. 3356 in Foro it. 2008, 1, I, 128 ; inoltre, i citati provvedimenti, sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;