UTET GIURIDICA - WOLTERS KLUWER di BOLOGNA
Strada Maggiore, 20 - 40100 Bologna, Tel.051/223.715 Fax. 051/260.120

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello, Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 11 novembre 2022 - 10 gennaio 2023, n. 57 del 2023
Presidente del Collegio dr.ssa Paola Montanari, Consigliere relatore ed estensore dr.ssa Antonella Allegra

[APP TRIB REGGIO EMILIA] Separazione dei coniugi – Separazione giudiziale – Intollerabilità della convivenza – Principio della “libertà del consenso” – Addebito di colpa – Violazione dei doveri – a. di fedeltà – b. di assistenza morale e materiale – Inottemperanza all’onere della prova – Condotte contrarie ai doveri coniugali in nesso causale con la separazione personale – Esclusione – Peculiarità dello stato di salute dell’un coniuge – Connotazione dei TSO – Mantenimento – Principio informatore del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” – Condizioni agiate – Legittimità delle aspettative di vita conseguenti – Aumento parziale dell’assegno di mantenimento – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 143, 150, 151, 156 cod. civ.; art. 2, 29 Cost.;

In esito alla declaratoria della separazione personale dei coniugi permane sostanzialmente un unico dovere riconducibile al principio, accolto nell’ordinamento, della solidarietà post coniugale e risolventesi, essenzialmente, in un margine del dovere di assistenza morale e materiale, cessando all’opposto ogni dovere inteso alla coabitazione ed all’ottemperanza al dovere di fedeltà coniugale, e perciò derivando ‘liberamente’, dalle situazioni economiche e patrimoniali dei coniugi inscritte ad una evidenza di sperequazione, nonché ‘obbligatoriamente’, dall’addebito di colpa in merito alla cessazione della comunione materiale e spirituale, il residuo vincolo della corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge in istato di più o meno evidente bisogno o comunque incolpevole rispetto alla rottura del rapporto, esito comunque ed in ognuno dei casi rappresentati commisurato al principio giurisprudenziale vigente — anche solo in termini di legittime aspettative — del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”, volto a garantirne la conservazione ed a preservarne i caratteri quantitativi e qualitativi.

Cfr.: Cass. civ., Sez. III, Sentenza 26.05.2020, n. 9686 ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 26.06.2019, n. 17098 ; ed anche, a contrario, dal particolare angolo visuale del divorzio, Cass. civ., Sez. Un., Sentenza 11.07.2018, n. 18287 ; ma si veda, nel senso della dovuta dimostrazione, da parte del coniuge istante, di un’oggettiva incapacità di procurarsi mezzi economici adeguati, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 21.07.2021, n. 20866 ; provvedimenti editi sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;