UTET GIURIDICA - WOLTERS KLUWER di BOLOGNA
Strada Maggiore, 20 - 40100 Bologna, Tel.051/223.715 Fax. 051/260.120

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione prima Civile - Sentenza 7 giugno - 25 ottobre 2022, n. 2148 del 2022
Presidente del Collegio dr.ssa Paola Montanari, Consigliere relatore ed estensore dr.ssa Antonella Allegra

[APP TRIB MODENA] Separazione dei coniugi – Addebito di colpa – Condotte contrarie ai doveri coniugali in nesso causale con l’intollerabilità della convivenza – Esclusione – Disaffezione reciproca – Ingravescente conflittualità e litigiosità – Rilevanza esaustiva – Provvedimenti riguardo ai figli – Figlio infra decenne – Affidamento condiviso – Collocazione presso la madre – Frequentazione paritaria – Assegnazione della casa familiare – Al padre in I grado – Illegittimità – Assegnazione al genitore collocatario – Mantenimento – Obbligo di contributo al mantenimento del minore – Assegno di mantenimento in favore della moglie – Canone del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” – Riduzione di entrambi gli assegni nel Quantum[RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 143, 150, 151, 156 cod. civ.;

Le pur compiute condotte contrarie ai doveri coniugali, che non siano in nesso causale con la rottura del rapporto matrimoniale, cedono a fronte della preesistente e sempre maggiore disaffezione reciproca ed ingravescente conflittualità e litigiosità tra coniugi quale unica ragione in rapporto eziologico con l’intollerabilità della convivenza e quale fonte ormai inderivabile della separazione personale, con esclusione dell’addebito di colpa pur in presenza di comportamenti inosservanti a quanto prescritto dall’articolo 143 del codice civile e nell’evidente violazione dei doveri che il coniugio comporta, ma la cui mancata ottemperanza non abbia determinato la crisi del rapporto coniugale bensì si situi e si ponga quale naturale o coerente conseguenza dell’erosione, già in atto, dell’affectio coniugalis e significante l’avvenuto progressivo e irrimediabile esaurimento del rapporto personale di coppia unita nella comunione materiale e spirituale.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 20.12.2021, n. 40795 ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 21.07.2021, n. 20866 ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 05.08.2020, n. 16691 ; provvedimenti editi sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;