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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 3 febbraio - 10 febbraio 2023, n. 283 del 2023
Presidente del Collegio dr.ssa Carla Fazzini, Consigliere relatore ed estensore dr.ssa Annarita Donofrio

[APP TRIB REGGIO EMILIA] Matrimonio e divorzio – Divorzio: assegno di divorzio – Comparazione delle capacità economico patrimoniali degli ex coniugi – Disparità – Assenza di capacità reddituale nell’instante – Riconoscimento del diritto all’assegno in I grado – Infondatezza – Divorzio: assegno di divorzio – Carenza dei presupposti normativi e sistematici – Durata ventennale del matrimonio – Prole (figli maggiorenni) – Rilevanza degli accordi in sede di separazione consensuale – Revoca del diritto all’assegno divorziale – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 5 Lg. 898/1970 (recante “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 9, 10 Lg. 74/1987 (recante “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 2, 29 Cost.;

La mancanza di capacità reddituale e di mezzi adeguati, nell’impossibilità di procurarsi l’una e gli altri per ragioni oggettive — quali l’età e l’assenza di titoli abilitativi ad una attività lavorativa o professionale —, nonché la sussistenza di una disparità economico-patrimoniale quale risultante dalla comparazione tra la propria situazione materiale e quella dell’ex coniuge, non costituiscono — quelle rappresentate — circostanze univoche ed esclusivamente attendibili ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio in funzione assistenziale — per il principio di solidarietà post coniugale — se disgiunte dall’ulteriore funzione compensativa e perequativa cui il diritto all’assegno di divorzio è improntato, e più particolarmente ( se disgiunte ) dalla complessiva ratio ri-equilibratrice dei rapporti a fronte dello squilibrio insito nella totale sperequazione esistente tra le condizioni economiche — reddituali e patrimoniali — degli ex coniugi, ciò che non ricorre quando non sia offerta la prova che la formazione della capacità patrimoniale e reddituale della famiglia e personale dell’altro coniuge in posizione autonoma, ed economicamente preminente — ‘sicura’ e ‘forte’ —, sia conseguenza della rinunzia ad aspettative lavorative o professionali concordate in costanza di matrimonio con l’altro coniuge ed all’opposto quando risulti comprovato che nel corso della vita matrimoniale l’ex coniuge ora istante a fini di assegno abbia comunque sempre svolto attività lavorative e seppure in modo precario e non continuativo, — all’esito negativo ( di reiezione della domanda di assegno divorzile ) pervenendosi pur in presenza e nel concorso di contingenze obiettivamente rilevanti quali la durata ventennale del matrimonio e la crescita di due figli fin oltre l’età maggiorenne, e ciò in senso favorente la domanda di assegno, nonché, in senso sfavorente, la rinunzia, in sede di separazione personale consensuale intervenuta in precedenza tra i coniugi, ad un assegno di mantenimento teoricamente ammissibile e potenzialmente fondato, anche se commisurato, nella domanda della parte e nel quantum auspicato, al principio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Cfr.: nell’ambito delle corti felsinee, in senso difforme, ed in particolare in merito alla legittimità dell’attribuzione dell’assegno di divorzio anche quando ricorra l’assolvimento di una funzione esclusivamente assistenziale in favore dell’ex coniuge, si veda Corte d’Appello, Bologna, Sez.ne I civile, Sentenza 10.06 - 27.06.2022, n° 1448/2022, est. dr.ssa Antonella Allegra;
quanto alla giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 28.02.2020, n. 5603 ; Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 09.09.2020, n. 18681 in Diritto & Giustizia 2020, 10 settembre ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 07.10.2019 n. 24934; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 09.08.2019, n. 21228 ; Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 10.04.2019, n. 10084; in senso fondante, quanto al nuovo ed attuale insegnamento nomofilattico in materia, Cass. civ., Sez. Un., Sentenza 11 luglio 2018, n. 18287, in Diritto & Giustizia 2018, 11 luglio e in Guida al diritto 2018, 32, 16 nonché in Foro it. 2018, 9, I, 2671 con nota di Massimo Bianca, e inoltre in Foro it. 2018, 11, I, 3605 e ibidem, 2018, 12, I, 3999 e ancora in Diritto di Famiglia e delle Persone (Il) 2018, 3, I, 869; quanto alla pronuncia anteriore a quella delle Sezioni Unite ora citata, ma connotata dal superamento del precedente, costante orientamento interpretativo in merito all’art. 5 della legge 898 del 1970, Cass. civ.; Sez. I, Sentenza 10.05.2017, n.11504 in Diritto di Famiglia e delle Persone (Il), 2017, 3, I, 764 e ibidem, 2017, 4, I, 1207, nonché in Diritto & Giustizia 2017, 15 maggio con nota di Alice Di Lallo e in Guida al diritto 2017, 23, 16 con nota di Mario Finocchiaro e di Marcella Fiorini, e inoltre in Foro it., 2017, 6, 1859 e sempre in Foro it. 2017, 9, I, 2707 con nota di Massimo Bianca ; inoltre, i citati provvedimenti della Suprema Corte, sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;