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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 20 gennaio - 8 febbraio 2023, n. 273 del 2023
Presidente del Collegio dr.ssa Carla Fazzini, Consigliere relatore ed estensore dr.ssa Luisa Poppi

[APP TRIB BOLOGNA] Divorzio – Assegno di mantenimento dei figli – Figli maggiorenni – Legittimazione attiva concorrente – Autonomia di scelta nella corresponsione – Illegittimità – Spese straordinarie – Domanda di esonero totale – Infondatezza – Differente ripartizione dell’onere – Assegno di divorzio – Indipendenza, mezzi adeguati ed autosufficienza economico-reddituale dell’istante – Diritto all’assegno di divorzio – Esclusione – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 6 Lg. 898/1970 (recante “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 11 Lg. 74/1987 (recante “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 147, 315 bis, 316 bis, 337 ter, 337 septies cod. civ.;

A fronte della legittimazione attiva alternativa, rispettivamente dell’ex coniuge divorziato e dei figli maggiorenni non emancipati economicamente e con lui conviventi, ai fini della corresponsione del contributo al mantenimento da parte dell’ex coniuge divorziato e genitore in tal senso obbligato, si pone la posizione di quest’ultimo che non consiste nell’esercizio di una facoltà bensì nell’adempimento di un dovere, potendo quindi assolvere al proprio obbligo corrispondendo direttamente all’ex coniuge, e coabitante e convivente con i figli, o direttamente a quest’ultimi la somma cui sia tenuto, ma a seconda e nei limiti della domanda dai medesimi proposta e della volontà in tal modo ed a tal riguardo da loro espressa. Ne consegue l’illegittimità della statuizione enunziata in primae curae con la quale sia stata riconosciuta e asseverata la facoltà di attribuzione del quantum dovuto a titolo di contributo al mantenimento in via “frazionata”, ossia disponendone — quanto alle modalità concrete di corresponsione — in parte all’ex coniuge ed in parte al figlio o alla figlia o ai più figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.

Cfr.: in generale, sull’obbligo di corresponsione, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 09.07.2018, n. 18008 ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 11.11.2013, n. 25300 ; Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 28.10.2013, n. 24316 ; provvedimenti editi sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;