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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 20 gennaio - 8 febbraio 2023, n. 273 del 2023
Presidente del Collegio dr.ssa Carla Fazzini, Consigliere relatore ed estensore dr.ssa Luisa Poppi

[APP TRIB BOLOGNA] Divorzio – Assegno di mantenimento dei figli – Figli maggiorenni – Legittimazione attiva concorrente – Autonomia di scelta nella corresponsione – Illegittimità – Spese straordinarie – Domanda di esonero totale – Infondatezza – Differente ripartizione dell’onere – Assegno di divorzio – Indipendenza, mezzi adeguati ed autosufficienza economico-reddituale dell’istante – Diritto all’assegno di divorzio – Esclusione – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 6 Lg. 898/1970 (recante “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 11 Lg. 74/1987 (recante “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 147, 315 bis, 316 bis, 337 ter cod. civ.;

È ab imis illegittima la domanda proposta dall’ex coniuge divorziato nel prosieguo del giudizio divorzile a ché vi sia assolvimento esclusivo da parte dell’altro ex coniuge delle spese straordinarie riguardanti la prole, in quanto tale domanda vìola il principio normativo e dogmatico vigente al riguardo dell’assolvimento di una obbligazione per definizione — sul piano sostanziale — “solidale”, nonché vìola il principio della partecipazione alle spese straordinarie riguardanti la prole da parte dei genitori — ora coniugi divorziati — in proporzione alle loro capacità reddituali e patrimoniali. L’ex coniuge e genitore autosufficiente e dotato di mezzi adeguati nonché assegnatario dell’ex casa familiare, chiedendo che a farsi carico delle spese straordinarie dei figli sia esclusivamente l’altro genitore ed ex coniuge, pone quindi una domanda illegittima oltreché infondata nel merito e fondatamente rigettata per entrambi gli aspetti evidenziati qualora avanzata — sulla base delle predette rispettive condizioni economiche — con il mezzo d’impugnazione dell’appello a fini di correzione e diversa disciplina del contributo alle spese straordinarie della figlia o del figlio così come stabilito e suddiviso in via percentuale ( e quindi frazionata ) a carico di entrambi gli ex coniugi in esito al giudizio di merito di primo grado.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 19.11.2021, n. 35710 ; Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza 14.12.2016, n. 25723 ; provvedimenti editi sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;