UTET GIURIDICA - WOLTERS KLUWER di BOLOGNA
Strada Maggiore, 20 - 40100 Bologna, Tel.051/223.715 Fax. 051/260.120

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 20 gennaio - 8 febbraio 2023, n. 273 del 2023
Presidente del Collegio dr.ssa Carla Fazzini, Consigliere relatore ed estensore dr.ssa Luisa Poppi

[APP TRIB BOLOGNA] Divorzio – Assegno di mantenimento dei figli – Figli maggiorenni – Legittimazione attiva concorrente – Autonomia di scelta nella corresponsione – Illegittimità – Spese straordinarie – Domanda di esonero totale – Infondatezza – Differente ripartizione dell’onere – Assegno di divorzio – Indipendenza, mezzi adeguati ed autosufficienza economico-reddituale dell’istante – Diritto all’assegno di divorzio – Esclusione – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 5 Lg. 898/1970 (recante “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 9, 10 Lg. 74/1987 (recante “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 143 cod. civ.;

È del tutto assente dai requisiti ex lege — quali desumibili dalla consolidata interpretazione giurisprudenziale ed in ispecie nomofilattica — la domanda di assegno di divorzio che prescinda dall’assolvimento della funzione assistenziale nonché da una funzione compensativa perequativa in ragione, riguardo al primo requisito, della sufficienza ed adeguatezza dei mezzi reddituali dell’istante derivanti dall’oggettiva e sicura fonte di lavoro svolto, nonché in ragione, riguardo al secondo dei requisiti indicati, dell’inottemperanza all’onere di allegazione e probatorio ai fini della funzione ri-equilibratrice delle disparità createsi nel corso dell’unione matrimoniale — anche sul piano delle sole aspettative future — per scelte condivise intervenute tra i coniugi. Ne consegue la infondatezza della domanda di assegno di divorzio la quale — in assenza dei requisiti predetti — sia volta, sul piano sostanziale, al solo fine dell’adeguamento della condizione propria dell’istante al “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”, principio informatore ormai definitivamente superato e non più applicabile in materia fin dalla ri-elaborativa ed innovativa, celeberrima, pronunzia delle sezioni unite della corte di cassazione n. 18287 del 2018.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 28.07.2022, n. 23583 ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 08.09.2021, n. 24250 in Foro it. 2021, 11, I, 3445 ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 11.12.2019, n. 32398 in Guida al diritto 2020, 11, 78 ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 30.08.2019, n. 21926 in Foro it., 2019, 11, I, 3486 nonché in Diritto & Giustizia 2019, 2 settembre (con nota di Fabio Valerini) ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 09.08.2019, n. 21234 in Guida al diritto 2020, 2, 62 ; inoltre, i citati provvedimenti, sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;