Massimatore: dr. Pierluigi Moscone
Corte d’Appello di Bologna, Sezione Seconda Civile - Sentenza 4 ottobre - 26 ottobre 2022, n. 2180 del 2022
Presidente del Collegio dr.ssa Maria Cristina Salvadori, Consigliere relatore ed estensore dr.ssa Martina Grandi
[APP TRIB BOLOGNA] Responsabilità civile – Gara sportiva automobilistica – Morte del pilota – Responsabilità dei padroni e committenti – Direttore di gara – Rapporto di preposizione – Responsabilità del preponente – Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose – Organizzazione con poteri di direzione e controllo – Omissione di cautele ad efficacia impeditiva – Responsabilità dell’organizzatore (preponente e mandante) – Danni (mat. Civile) – Valutazione e liquidazione equitativa – Criterio tabellare – Sistema del punto variabile – Danno da perdita parentale – Morte del figlio – Quantum risarcitorio – Incongruità della stima in difetto – Danno patrimoniale – Qualità di “socio” della vittima – Incidenza lesiva sull’attività imprenditoriale societaria – Risarcibilità – Esclusione – [RIFORMA PARZIALE]
Rif. Leg.: art. 2043, 2049, 2050, 2697 cod. civ.; art. 112 cod. proc. civ.;
La domanda risarcitoria per il danno da illecito extracontrattuale che sia proposta in via principale — ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile — a titolo di esercizio di attività pericolose ed in subordine — ai sensi dell’articolo 2049 e 2043 del codice civile — a titolo di responsabilità dei padroni o committenti e, più in generale, a titolo di responsabilità per danno ingiusto da condotta gravemente colposa o dolosa, cui consegua l’accoglimento, da parte del giudice adìto, della domanda così proposta con accertamento di sussistenza della condotta lesiva in termini di fatto illecito secondo il disposto dell’articolo 2050 — e quindi per l’esercizio di attività pericolose — nonché, testualmente, “per completezza della motivazione”, anche secondo il disposto degli articoli 2049 e 2043 del codice civile ritenendo comunque ricorrente nella fattispecie concreta l’elemento soggettivo qualificante la colpa grave, non comporta — tale decisione — un illegittimo cumulo dei titoli di responsabilità dedotti in forma alternativa ed in particolare non supporta — tale decisione — un vizio di ultra petizione poiché la qualificazione quale causa petendi da parte del giudice dei fatti allegati dalla parte e perciò oggetto del rapporto processuale e del giudizio in modo diverso da quello insistente nella prospettazione attorea, nonché — e più specificamente sul piano strettamente positivo — l’affermazione della responsabilità sia in termini di adesione ad una prima ragione di decisione quale sostenuta dalla parte, sia, per esaustiva analisi, la ritenuta fondatezza anche di una seconda possibile ragione di decisione quale dedotta e prospettata dalla parte non costituisce — tale complesso e dualistico procedimento motivazionale — violazione del principio di corrispondenza tra “chiesto” e “pronunciato” bensì la espressa, esplicita e legittima argomentazione sul piano decisorio in merito al bene giuridico che si pretende leso e di cui, con l’esercizio dell’azione e soprattutto con la proposizione del petitum, la parte abbia chiesto tutela giurisdizionale, e a tal fine, l’aver ritenuto cumulabili i titoli di responsabilità extracontrattuali dedotti dalla parte in via alternativa non conduce a viziare la riconosciuta tutela infine apprestata a quel bene giuridico in termini di ultra petizione, ossia di assenza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 14.08.2020, n. 17182 ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 10.05.2018, n. 11289 ; provvedimenti entrambi editi sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;