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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Seconda Civile - Sentenza 4 ottobre - 26 ottobre 2022, n. 2180 del 2022
Presidente del Collegio dr.ssa Maria Cristina Salvadori, Consigliere relatore ed estensore dr.ssa Martina Grandi

[APP TRIB BOLOGNA] Responsabilità civile – Gara sportiva automobilisticaMorte del pilotaResponsabilità dei padroni e committenti – Direttore di gara – Rapporto di preposizione – Responsabilità del preponente – Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose – Organizzazione con poteri di direzione e controllo – Omissione di cautele ad efficacia impeditiva – Responsabilità dell’organizzatore (preponente e mandante) – Danni (mat. Civile) – Valutazione e liquidazione equitativa – Criterio tabellare – Sistema del punto variabile – Danno da perdita parentale – Morte del figlio – Quantum risarcitorio – Incongruità della stima in difetto – Danno patrimoniale – Qualità di “socio” della vittima – Incidenza lesiva sull’attività imprenditoriale societaria – Risarcibilità – Esclusione – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 530, 652 cod. proc. pen.; art. 2043, 2049, 2050 cod. civ.;

L’assoluzione in sede giurisdizionale penale con la formula della “insufficienza di prova” o della “contraddittorietà delle prove” esclude ex se un accertamento di insussistenza del fatto certa e concreta, ciò che, con procedimento interpretativo ‘a contrario’, esclude in radice che la sentenza penale — per quanto irrevocabile e passata in giudicato — possa fare stato, con valenza di cosa giudicata, quanto all’accertamento del fatto nel giudizio instaurato in sede giurisdizionale civile per il risarcimento del danno nell’ambito del quale tutto quanto abbia comportato a definire il giudicato penale assume valenza di prova atipica liberamente valutabile da parte del giudice ordinario civile, secondo il suo discrezionale apprezzamento, ai fini della decisione da rendere in merito ai danni che si lamentino patiti in esito alla condotta già oggetto di valutazione e giudizio avanti il giudice penale. Ne consegue che la sentenza di assoluzione per insufficienza di prova o per contraddittorietà delle prove in merito alla condotta asseritamente colposa del preposto ad un determinato compito, svolto e compiuto perciò senza che vi sia stata — in sede di accertamento penale — alcuna violazione di regola cautelare, generica o specifica, o altrimenti negligenza o imperizia alcuna, non pregiudica né limita l’ambito decisionale del giudice civile il quale debba valutare e definire quello stesso operato in sede di giudizio per responsabilità extracontrattuale da fatto illecito del preponente per il fatto illecito del preposto, e ciò ai fini dell’azione esercitata — a mente dell’articolo 2050 del codice civile — a titolo di responsabilità per l’esercizio di attività pericolose qualora queste si siano svolte e compiute attraverso l’azione di un soggetto terzo adibito ad assolvere le incombenze che il committente gli abbia ordinato e commissionato ovvero che l’esercente l’attività pericolosa non ponga egli stesso direttamente in essere ma, rimanendone pur sempre il titolare, attui in concreto attraverso l’opera di un preposto.

Cfr.: Cass. civ., Sez. III, Sentenza 15.10.2004, n. 20335 ; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 20.09.2006, n. 20325 in DeG - Dir. e giust. 2006, 40, 14 ; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 30.10.2007, n. 22883 in Arch. giur. circol. e sinistri 2008, 6, 524, in Assicurazioni 2008, 1, II, 112 e in Resp. civ. e prev. 2008, 3, 683 ; inoltre, i citati provvedimenti, sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;