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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Seconda Civile - Sentenza 4 ottobre - 26 ottobre 2022, n. 2180 del 2022
Presidente del Collegio dr.ssa Maria Cristina Salvadori, Consigliere relatore ed estensore dr.ssa Martina Grandi

[APP TRIB BOLOGNA] Responsabilità civile – Gara sportiva automobilisticaMorte del pilotaResponsabilità dei padroni e committenti – Direttore di gara – Rapporto di preposizione – Responsabilità del preponente – Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose – Organizzazione con poteri di direzione e controllo – Omissione di cautele ad efficacia impeditiva – Responsabilità dell’organizzatore (preponente e mandante) – Danni (mat. Civile) – Valutazione e liquidazione equitativa – Criterio tabellare – Sistema del punto variabile – Danno da perdita parentale – Morte del figlio – Quantum risarcitorio – Incongruità della stima in difetto – Danno patrimoniale – Qualità di “socio” della vittima – Incidenza lesiva sull’attività imprenditoriale societaria – Risarcibilità – Esclusione – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 2043, 2049, 2050 cod. civ.;

Ai fini della responsabilità extracontrattuale da fatto illecito o aquiliana di cui all’articolo 2050 del codice civile, e quindi per i danni che siano derivati dall’esercizio di attività pericolose, il titolare di tali attività ne risponde anche in ragione dell’operato di un terzo commesso, o incaricato, o delegato o preposto allo svolgimento in concreto delle attività stesse senza che sul nesso di preposizione possa o meno incidere la presenza o meno di un rapporto contrattuale ritenuto imprescindibile ai fini dell’attribuzione della responsabilità risarcitoria, rilevando esclusivamente la volontà del committente o preponente a ché nel proprio interesse e per i suoi proprii esclusivi poteri di organizzazione, di direzione e di controllo abbia adibito un delegato o un preposto al compimento di una determinata e particolare attività, e ciò esclusivamente in ragione di un nesso di preposizione soltanto di natura effettuale, irrilevante essendo al riguardo la presenza e sussistenza di un contratto e di un rapporto giuridico formale tra committente o preponente e commesso o preposto per la riconduzione al primo delle conseguenze da responsabilità risarcitoria quando dall’attività posta in essere siano derivati danni ingiusti e colpevoli nei confronti di persone o cose lesivamente coinvolte dall’esito dell’esercizio di azioni, compiti e mansioni in sé pericolose o pericolose per la natura dei mezzi adoperati per attuarle.

Cfr.: Cass. civ., Sez. II, Ordinanza 19.10.2021, n. 28852 ; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 12.10.2018, n. 25373 ; provvedimenti entrambi editi sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;