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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Seconda Civile - Sentenza 4 ottobre - 26 ottobre 2022, n. 2180 del 2022
Presidente del Collegio dr.ssa Maria Cristina Salvadori, Consigliere relatore ed estensore dr.ssa Martina Grandi

[APP TRIB BOLOGNA] Responsabilità civile – Gara sportiva automobilisticaMorte del pilotaResponsabilità dei padroni e committenti – Direttore di gara – Rapporto di preposizione – Responsabilità del preponente – Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose – Organizzazione con poteri di direzione e controllo – Omissione di cautele ad efficacia impeditiva – Responsabilità dell’organizzatore (preponente e mandante) – Danni (mat. Civile) – Valutazione e liquidazione equitativa – Criterio tabellare – Sistema del punto variabile – Danno da perdita parentale – Morte del figlio – Quantum risarcitorio – Incongruità della stima in difetto – Danno patrimoniale – Qualità di “socio” della vittima – Incidenza lesiva sull’attività imprenditoriale societaria – Risarcibilità – Esclusione – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 1218, 1229, 1372, 2043, 2049, 2050, 2054 cod. civ.;

La promozione e l’organizzazione di una attività che per sua natura, o per la natura dei mezzi adoperati ed impiegati, presenti oggettivamente aspetti di pericolo e di pericolosità premonitori in re ipsa e con tangibile possibilità, se non probabilità, di eventi lesivi, per quanto sia mediata — tale attività — da rapporti di preposizione o di mandato o di delega e per quanto il preposto o il mandatario o il delegato improntino le loro condotte a profili sussumibili a negligenza, imprudenza o imperizia, ossia a comportamenti connotati da colpa, ciò non esime il preponente o mandante o delegante, che sia l’organizzatore ed il promotore dell’attività e che versi doverosamente in posizione di sorveglianza e che in concreto eserciti — in quanto ne sia titolare — poteri di direzione e di controllo su tutta l’attività da lui promossa ed organizzata, da responsabilità sia a titolo di “padrone e committente” per il fatto illecito dei proprii preposti e commessi, sia a puro titolo di “esercizio di attività pericolosa”, ricorrendo in tali casi una responsabilità a titolo di colpa intesa oggettivamente — in senso puramente oggettivo — e come tale prescindente dal rilievo, eccepito in opposizione a tale qualificazione, dell’assenza di un rapporto contrattuale con le persone fisiche o giuridiche preposte o mandate o delegate prevalendo — ed esaustivamente bastando —, al riguardo, un rapporto effettuale di incarico con sorveglianza e direzione sugli ausiliari o sostituti che non esime o esenta dalla principalità della imputazione dell’attività cui sia conseguito l’evento ed il fatto dannoso, poiché anche il potere di preposizione, di mandato o di delega non esime o esenta il promotore ed organizzatore dall’adozione effettiva ed in concreto di tutte le cautele ipotizzabili ex ante quali misure preventive ed idonee ad efficacia impeditiva del verificarsi del fatto che cagioni il danno, rilevando quindi esaustivamente al riguardo, ed a fini di imputabilità, ogni condotta omissiva o commissiva che, per quanto indiretta o mediata dalla persona o ente interposto, riconduca — ed imponga di ricondurre — il compimento e le conseguenze dell’attività se non in senso propriamente ed esclusivamente oggettivo, quale stabilito dalle norme codicistiche vigenti e disciplinanti la responsabilità per il compendio di azioni e condotte di natura “pericolosa” poste in essere per ordine di “padroni e committenti”.

Cfr.: Cass. civ., Sez. Un., Sentenza 29.04.2015, n. 8620 in Foro it. 2015, 7-8, I, 2354, in Responsabilità Civile e Previdenza 2015, 3, 968, inoltre in Archivio della circolazione e dei sinistri 2015, 7-8, 593 e in Guida al diritto 2015, 29, 8620, nonché in Diritto & Giustizia 2015, 30 aprile ed anche in Responsabilità Civile e Previdenza 2016, 1, 205 ; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 26.10.2017, n. 25420 ; Cass. civ., Sez. III, Sentenza13.02.2009, n. 3528 in Resp. civ. e prev. 2009, 7-8, 1551 e in Guida al diritto 2009, 12, 30 ; Cass. civ., sez. III, Ordinanza 19.07.2019, n. 19521; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 13.05.2003, n. 7298 in Giur. it. 2004, 974 e in Danno e resp. 2004, 181 ; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza 19.05.2022, n. 16170 ; tutti i citati provvedimenti sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;