Massimatore: dr. Pierluigi Moscone
Corte d’Appello, Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 20 gennaio - 27 febbraio 2023, n. 440 del 2023
Presidente del Collegio dr.ssa Anna De Cristofaro, Consigliere relatore estensore dr. Andrea Lama
[APP TRIB BOLOGNA] [GIUDIZIO DI RINVIO] Intermediazione finanziaria – Valori mobiliari – Obbligazioni – Violazione dell’intermediario finanziario dei doveri informativi – Nullità del contratto – Nullità del contratto quadro o degli ordini di acquisto – Esclusione – Inadempimento contrattuale – Domanda risarcitoria dell’investitore – Fondatezza – Nesso causale – Presunzione di nesso causale tra inadempimento e danno subìto dall’investitore – Danno patrimoniale – Quantum risarcitorio – Debito di valore – Rivalutazione e interessi (danno emergente e lucro cessante) – [RIFORMA PARZIALE]
Rif. Leg.: art. 21, 23 Decr. Lgs.vo 58/1998 (TUIF); art. 17 Decr. Lgs.vo 415/1996; art. 19.1 Dir. 2004/39/CE; art. 3, 5, 6 Del. Consob 10943/1997; Reg. Consob 11522/1998; art. 6 Lg. 1/1991; art. 1176, 1218, 1223, 1418, 1453 cod. civ.;
Nel contratto di intermediazione finanziaria in valori mobiliari vige il principio “di autonomia informativa” in merito allo strumento finanziario scelto dall’investitore e ciò con precipuo riguardo al dovere di informazione gravante sull’intermediario finanziario, per cui, sul piano strettamente soggettivo, la compiuta profilazione del cliente investitore, e quindi, le recepite sue dichiarazioni sia di conoscenza dei mercati finanziari sia di espressa propensione al rischio, come pure, sul piano eminentemente oggettivo, l’adeguatezza ex se nonché l’appropriatezza ex se dell’investimento compiuto ed al contempo, la certa assenza di default dell’emittente i titoli al momento della sottoscrizione delle singole operazioni di acquisto o dismissione dei titoli medesimi, non esimono l’intermediario dall’adempimento del proprio dovere di informazione in modo non altrimenti che improntato a peculiare e specifica diligenza professionale, ossia in modo esaustivo, preciso e particolareggiato circa il grado di sicurezza o di modesta o intensa alea del titolo o dei titoli prescelti che possano indurre ad un possibile esito in peius dell’investimento compiuto, dovendosi non altrimenti che rilevare, in assenza di una tale compiuta condotta, se non un’inottemperanza dell’intermediario al proprio diligente adempimento del dovere informativo e quindi un inadempimento, come tale rilevante sul piano del sinallagma contrattuale in termini di risoluzione del negozio e di obblighi restitutori o più linearmente in termini di responsabilità risarcitoria nei confronti dell’investitore, e ciò secondo il rigoroso orientamento interpretativo ed applicativo conforme all’insegnamento nomofilattico stabilito in materia dal giudice della legittimità.
Cfr.: Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza 11.01.2023, n. 570, in Guida al diritto 2023, 6 ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 31.08.2020, n. 18153, in Guida al diritto 2020, 43, 44, in Diritto & Giustizia 2020, 1 settembre e in Ius Societario 29.09.2020 ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 17.04.2020, n. 7905 in Diritto & Giustizia 2020, 20 aprile ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 18.06.2018, n. 15936 in Guida al diritto 2018, 29, 32 ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 04.04.2018, n. 8333 in Diritto & Giustizia 2018, 5 aprile ; Cass. civ., Sez. I, 05.05.2022, n. 14208 ; inoltre, i citati provvedimenti, sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;